Art. 3 
 
 Ulteriori indicazioni dei luoghi di provenienza nella etichettatura 
 
  1. Al fine di assicurare una corretta e  completa  informazione  ai
consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione  delle  frodi
alimentari e della  concorrenza  sleale,  e'  obbligatorio  riportare
nelle etichette dei prodotti di  cui  all'art.  1  l'indicazione  del
luogo  di  provenienza,  come  individuato  ai  sensi  dell'art.   2,
paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo
alimento  di  cui  ai  commi  precedenti,  a  seconda   della   forma
utilizzata. 
  2. L'indicazione del luogo di provenienza e' apposta  in  etichetta
con le stesse modalita' grafiche stabilite all'art. 2. 
  3. Resta salva l'applicazione dei requisiti  previsti  dalle  norme
vigenti  e,  in  particolare,  l'applicazione  del  regolamento  (UE)
2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, nel  caso  in  cui  il
nuovo alimento autorizzato  costituisca  l'ingrediente  primario  del
prodotto commercializzato.