Art. 4 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  le  violazioni  delle
disposizioni relative alle indicazioni  obbligatorie,  come  previste
dal presente decreto, si applicano le sanzioni previste  dal  decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 231. 
  2. Restano ferme  le  competenze  spettanti  all'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato ai sensi del  decreto  legislativo  2
agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.
206, e quelle spettanti,  in  materia  di  sicurezza  alimentare,  al
Ministero della salute e alle altre autorita' indicate  dall'art.  2,
comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. 
  3. I soggetti che svolgono attivita' di controllo sono tenuti  agli
obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in  conformita'
alla vigente legislazione.