Art. 3 Ulteriori indicazioni dei luoghi di provenienza nella etichettatura 1. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, e' obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'art. 1 l'indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento di cui ai commi precedenti, a seconda della forma utilizzata. 2. L'indicazione del luogo di provenienza e' apposta in etichetta con le stesse modalita' grafiche stabilite all'art. 2. 3. Resta salva l'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti e, in particolare, l'applicazione del regolamento (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, nel caso in cui il nuovo alimento autorizzato costituisca l'ingrediente primario del prodotto commercializzato.