Art. 2 Criteri di riparto per il finanziamento dei centri per uomini autori di violenza 1. Le risorse stanziate dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 pari a 1.000.000,00 sono ripartite tra le regioni e sono destinate all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti. 2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2023 riferiti alla popolazione residente nelle regioni nonche' sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dalle regioni, e relativi al numero di centri per uomini autori di violenza secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto.