Art. 2 
 
         Criteri di riparto per il finanziamento dei centri 
                    per uomini autori di violenza 
 
  1. Le risorse  stanziate  dall'art.  26-bis  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126  pari  a  1.000.000,00  sono  ripartite  tra  le
regioni e sono  destinate  all'istituzione  e  al  potenziamento  dei
centri di riabilitazione per uomini maltrattanti. 
  2. Il riparto delle risorse finanziarie  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo tra le regioni si basa sui dati Istat al 1° gennaio
2023 riferiti alla popolazione residente nelle  regioni  nonche'  sui
dati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dalle  regioni,
e relativi al numero di centri per uomini autori di violenza  secondo
la Tabella 1 allegata al presente decreto.