Art. 3 Modalita' di trasferimento 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle regioni le risorse indicate nella Tabella 1 allegata al presente decreto, che ne fa parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunita', all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it 2. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita nota programmatica nella quale si illustrano le attivita' destinate esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, secondo un format che sara' fornito dal Dipartimento per le pari opportunita'. 3. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Dipartimento medesimo della nota programmatica di cui al comma 2 del presente articolo.