Art. 3 
 
                     Modalita' di trasferimento 
 
  1. Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  trasferisce  alle
regioni le risorse indicate nella  Tabella  1  allegata  al  presente
decreto, che ne fa parte integrante, a seguito di specifica richiesta
da  parte  delle  regioni  da  inoltrare,  a   cura   delle   stesse,
direttamente al  medesimo  Dipartimento  per  le  pari  opportunita',
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
progettiviolenza@pec.governo.it 
  2. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni  dalla  data
della  comunicazione  da  parte  del   Dipartimento   per   le   pari
opportunita' dell'avvenuta registrazione da  parte  degli  organi  di
controllo del presente decreto, dovra'  essere  allegata  un'apposita
nota programmatica nella quale si illustrano le  attivita'  destinate
esclusivamente all'istituzione  e  al  potenziamento  dei  centri  di
riabilitazione per uomini maltrattanti, secondo un format  che  sara'
fornito dal Dipartimento per le pari opportunita'. 
  3.  Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'   provvedera'   a
trasferire le risorse  a  ciascuna  regione  in  un'unica  soluzione,
secondo gli importi indicati nella Tabella  1  allegata  al  presente
decreto,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione   da   parte   del
Dipartimento medesimo della nota programmatica di cui al comma 2  del
presente articolo.