Art. 4 Adempimenti delle regioni e del Governo 1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto. 2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio quali-quantitativo sull'utilizzo delle risorse secondo le modalita' che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunita' mediante l'adozione di apposite linee guida. 3. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalita' indicate dal presente decreto, comporta la revoca dei finanziamenti. Le somme eventualmente affluite nella disponibilita' delle amministrazioni interessate, sono versate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto. 4. Le regioni presentano, entro il 30 settembre 2024, una relazione riepilogativa, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse del presente decreto. 5. Le regioni trasmettono, entro il 30 marzo 2026, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', una relazione finale sull'utilizzo delle risorse, entro l'esercizio finanziario 2025, ripartite con il presente decreto, nonche' sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicita', nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto. 7. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' le prestazioni minime garantite dai C.U.A.V., ai sensi dell'art. 4 della citata Intesa 14 settembre 2022, siano erogate a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale. 8. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra' essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. 9. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti. 10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 3 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto a valere sul medesimo Fondo.