Art. 3 
 
                  Attivita' accessorie ammissibili 
 
  1. La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1998 n. 30 si applica al reddito  derivante  dalle  seguenti
attivita' accessorie: 
    a) vendita di beni e fornitura di servizi a bordo  quali  cinema,
spa,   parrucchiere,   gioco   d'azzardo   ed   altri   servizi    di
intrattenimento,  nonche'  l'intermediazione  per  la  fornitura   di
escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo; 
    b) i contratti di  subappalto  o  franchising  o  in  generale  i
rapporti  contrattuali  con  terzi  per  l'esercizio   di   attivita'
ammissibili; 
    c) le operazioni di gestione commerciale, quali  la  prenotazione
di capacita' di carico e di biglietti per passeggeri; 
    d) i servizi amministrativi e  le  prestazioni  di  assicurazione
connessi ai servizi di trasporto di  merci  e  passeggeri,  collegati
alla prestazione di trasporto; 
    e) l'imbarco e sbarco passeggeri; 
    f)  il  carico  e  scarico  merci,  inclusa  la  manipolazione  e
movimentazione di container all'interno dell'area portuale; 
    g) il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o  dopo  il
trasporto in mare; 
    h) la fornitura e messa a disposizione di container; 
    i) trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi  a
quello marittimo. 
  2. Sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti  dalla
vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che  non  sono
consumati a bordo. 
  3. I ricavi derivanti dallo svolgimento dalle attivita'  accessorie
di cui al comma 1 sono ammissibili limitatamente alla quota  che  non
supera il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti  dalla
utilizzazione della nave. 
  4. I ricavi, i proventi, le spese e gli altri  componenti  negativi
riferiti alle attivita' di cui al  comma  1  devono  risultare  dalle
scritture contabili mediante distinta annotazione.