Art. 3 Attivita' accessorie ammissibili 1. La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 si applica al reddito derivante dalle seguenti attivita' accessorie: a) vendita di beni e fornitura di servizi a bordo quali cinema, spa, parrucchiere, gioco d'azzardo ed altri servizi di intrattenimento, nonche' l'intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo; b) i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l'esercizio di attivita' ammissibili; c) le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacita' di carico e di biglietti per passeggeri; d) i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto; e) l'imbarco e sbarco passeggeri; f) il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all'interno dell'area portuale; g) il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare; h) la fornitura e messa a disposizione di container; i) trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo. 2. Sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo. 3. I ricavi derivanti dallo svolgimento dalle attivita' accessorie di cui al comma 1 sono ammissibili limitatamente alla quota che non supera il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave. 4. I ricavi, i proventi, le spese e gli altri componenti negativi riferiti alle attivita' di cui al comma 1 devono risultare dalle scritture contabili mediante distinta annotazione.