IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco  -  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13 sopra citato - come modificato dal decreto  29
marzo 2012, n. 53 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione  dell'art.  17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  e,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visti, in particolare, l'art.  1,  comma  1,  lettera  s),  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato,  ai  sensi
del quale «non possono essere sottratti, alla  distribuzione  e  alla
vendita per il territorio nazionale, i medicinali per  i  quali  sono
stati  adottati  specifici  provvedimenti  al  fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'», nonche' gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2; 
  Visto  il  documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali, approvato in sede di riunione tecnica ad hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza  di  medicinali  in  data  25
maggio 2018, nel quale e' stato riconosciuto  che  gli  Stati  membri
possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o  per
far fronte a tale situazione limitando la libera  circolazione  delle
merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare,  limitazioni
alla fornitura di medicinali da parte dei  distributori  all'ingrosso
verso  operatori  in  altri  Stati  membri,  purche'   queste   siano
giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle
persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Vista la determina AIFA n. 372/2023 del 22 settembre 2023,  recante
«Elenco  dei  medicinali  che  non  possono  essere  sottratti   alla
distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al  fine  di
prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
- n. 229 del 30 settembre 2023; 
  Tenuto conto che AIFA pubblica periodicamente sul  proprio  portale
l'elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i  quali,
in   considerazione   dell'interruzione   della   commercializzazione
comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul  mercato
italiano e del rilievo  dell'uso  in  terapia,  viene  rilasciata  al
titolare  A.I.C.  o   alle   strutture   sanitarie   l'autorizzazione
all'importazione per analogo autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 219/2006; 
  Viste la comunicazione prot. AIFA n. 118162 del 26 settembre 2023 e
successivo aggiornamento prot. AIFA n. 155535 del 5 dicembre 2023, la
comunicazione prot. AIFA n. 110000 del 7 settembre 2023 e  successivo
aggiornamento  prot.  AIFA  n.  155536  del  5  dicembre  2023  e  la
comunicazione prot. AIFA n. 118538 del 27 settembre 2023 e successivo
aggiornamento prot. AIFA n. 155537  del  5  dicembre  2023,  con  cui
Bioprojet Pharma, titolare  A.I.C.,  ha  comunicato  la  carenza  per
elevata   richiesta/problemi    produttivi    che    ha    comportato
l'implementazione di una distribuzione contingentata  del  medicinale
«Chenpen» nei  tre  confezionamenti  autorizzati  (A.I.C.  040864011,
040864023, 040864050); 
  Viste la comunicazione prot. AIFA n. 82629 del  27  giugno  2023  e
successivi aggiornamenti prot. AIFA n. 109731 del 6 settembre 2023  e
prot. AIFA n. 155321 del 5 dicembre 2023  e  la  comunicazione  prot.
AIFA n. 82803 del 27 giugno 2023  e  successivi  aggiornamenti  prot.
AIFA n. 109870 del 6 settembre 2023 e prot.  AIFA  n.  155320  del  5
dicembre  2023,  con  cui  Alk-Abello'  A/S,  titolare   A.I.C.,   ha
comunicato la carenza per problemi produttivi del  medicinale  «Jext»
nei due confezionamenti autorizzati (A.I.C. 040585022, 040585010) che
ha  comportato,  per  l'A.I.C.  040585010  l'implementazione  di  una
distribuzione contingentata; 
  Viste la comunicazione prot. AIFA n. 103231 del 21 settembre 2020 e
successivi aggiornamenti prot. AIFA n. 115234 del  1°  ottobre  2021,
prot. AIFA n. 143280 del 13 dicembre 2022 e prot. AIFA n. 142002  del
16 novembre 2023, e la comunicazione prot.  AIFA  n.  103231  del  21
settembre 2020 e successivi aggiornamenti prot. AIFA n. 115238 del 1°
ottobre 2021, prot. AIFA n. 143281 del 13 dicembre 2022 e prot.  AIFA
n. 142001 del 16 novembre 2023, con cui Viatris  Healthcare  Limited,
titolare A.I.C., ha comunicato la carenza per problemi produttivi che
ha comportato l'implementazione di  una  distribuzione  contingentata
del medicinale «Fastjekt» nei due confezionamenti autorizzati (A.I.C.
042416014, 042416038); 
  Vista la comunicazione prot. AIFA n. 162596 del  21  dicembre  2023
con cui la AstraZeneca AB, titolare A.I.C. del  medicinale  «Forxiga»
(A.I.C.  042494029),  ha  segnalato  la  presenza  di  un  flusso  di
esportazione del medicinale confermato dai dati relativi ai flussi di
movimentazione forniti dal Ministero della salute; 
  Preso  atto  della  disponibilita'  sul  territorio   nazionale   e
dell'assenza di anomalie distributive  per  i  medicinali  «Buccolam»
(A.I.C. 042021016,  042021028,  042021030  e  042021042),  «Micropam»
(A.I.C.  029417021  e  029417019),  «Questran»  (A.I.C.   023014018),
«Saxenda» (A.I.C. 044018036) e «Sumatriptan Sun» (A.I.C. 039982018) e
considerata  l'assenza  di  segnalazioni   di   irreperibilita'   dal
territorio per tali medicinali; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  salute
pubblica, su proposta dell'Ufficio qualita' dei prodotti e  contrasto
al  crimine   farmaceutico,   aggiornare   l'elenco   allegato   alla
determinazione n. 372/2023 del 22 settembre  2023,  istitutiva  della
misura del blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera s), del decreto legislativo n.  219/2006,  inserendo
tra i medicinali assoggettati al blocco temporaneo delle esportazioni
i medicinali  «Chenpen»  (A.I.C.  040864011,  040864023,  040864050),
«Jext» (A.I.C. 040585022, 040585010), «Fastjekt»  (A.I.C.  042416014,
042416038) e «Forxiga» (A.I.C. 042494029); 
  Vista la nota prot. n. STDG P 163279 del 21 dicembre 2023, con  cui
il sostituto del direttore generale, dott.ssa  Anna  Rosa  Marra,  ai
sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto ministeriale del 20 settembre
2004, n.  245  ha  conferito  delega  al  dott.  Alessandro  Milonis,
dirigente di seconda fascia dell'AIFA, a sostituirla  nella  giornata
del  22  dicembre  2023  nell'esercizio  delle   ordinarie   funzioni
attribuite in caso di propria assenza o impedimento; 
  Informato il Ministero della salute in data 22 dicembre 2023; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto  di
competenza, da parte del  titolare  A.I.C.,  dei  medicinali  CHENPEN
(A.I.C. 040864011, 040864023,  040864050),  JEXT  (A.I.C.  040585022,
040585010), FASTJEKT (A.I.C. 042416014, 042416038) e FORXIGA  (A.I.C.
042494029). 
  2. A tal fine i medicinali CHENPEN  (A.I.C.  040864011,  040864023,
040864050), JEXT  (A.I.C.  040585022,  040585010),  FASTJEKT  (A.I.C.
042416014, 042416038) e  FORXIGA  (A.I.C.  042494029)  sono  inseriti
nell'elenco allegato alla presente determina che ne costituisce parte
integrante. 
  3. I medicinali BUCCOLAM (A.I.C. 042021016, 042021028, 042021030  e
042021042), MICROPAM (A.I.C. 029417021 e 029417019), QUESTRAN (A.I.C.
023014018), SAXENDA (A.I.C.  044018036)  e  SUMATRIPTAN  SUN  (A.I.C.
039982018)  sono  espunti  dall'elenco  allegato  determina  AIFA  n.
372/2023 del 22 settembre 2023.