(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni
  dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
    Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione  del  Sistema
terziario di istruzione tecnologica  superiore»  e,  in  particolare,
l'art. 14, commi 3, 4 e 6; 
    Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge
5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per  l'istituzione
del Ministero dell'istruzione  e  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
    Visto il decreto ministeriale  5  gennaio  2021,  n.  6,  recante
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»; 
    Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, l'art. 6; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile»; 
    Visto il decreto-legge 23 settembre 2022,  n.  144  -  «Ulteriori
misure  urgenti  in  materia  di   politica   energetica   nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,   e,   in
particolare, l'art. 28, commi 1 e 4; 
    Visto il  regolamento  UE  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; 
    Visto il regolamento UE n.  2020/852  del  18  giugno  2020,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant  harm»),  e
la  Comunicazione  della  Commissione  UE   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; 
    Visto il regolamento UE n. 2021/241 del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
    Visto  il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza   (PNRR),
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del  13  luglio  2021  e
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
    Vista la Missione 4 - Istruzione  e  ricerca  -  Componente  1  -
Potenziamento dell'offerta dei servizi  di  istruzione:  dagli  asili
nido  alle  Universita'  -  Riforma  1.2  «Riforma  del  sistema   di
formazione terziaria (ITS)» del PNRR; 
    Vista in particolare, la Missione 4  -  Istruzione  e  ricerca  -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di  istruzione:
dagli asili nido alle Universita' - Investimento  1.5  «Sviluppo  del
sistema  di  formazione  professionale  terziaria  (ITS)»  del  PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
    Considerato  che  detto  investimento  «mira   al   potenziamento
dell'offerta  degli  enti  di  formazione   professionale   terziaria
attraverso la creazione di network con aziende, universita' e  centri
di  ricerca  tecnologica/scientifica,  autorita'  locali  e   sistemi
educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il  potenziamento  dei
laboratori con tecnologie 4.0»; 
    Vista la milestone  europea  M4C1-10  «Entrata  in  vigore  delle
disposizioni per l'efficace attuazione e  applicazione  di  tutte  le
misure relative alle riforme dell'istruzione primaria,  secondaria  e
terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli  atti
normativi  per  l'efficace  entrata  in  vigore  della   legislazione
primaria entro il 31 dicembre 2023; 
    Visto l'accordo Ref.  ARES(2021)7947180  del  22  dicembre  2021,
recante «Recovery and Resilience facility - Operational  arrangements
between the European Commission and Italy»; 
    Visti i  principi  trasversali  previsti  dal  PNRR,  quali,  tra
l'altro,  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico  e
digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
    Visti gli obblighi di assicurare il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
    Vista la Strategia per i diritti delle  persone  con  disabilita'
2021-2030 della Commissione europea; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  29
novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite  le  risorse
pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy»,
che negli anni 2020 e  2021  abbiano  avuto  almeno  un  percorso  di
formazione  attivo,  finalizzati  al  potenziamento  dei   laboratori
formativi  rispetto  ai  processi  di   trasformazione   del   lavoro
(Transizione  4.0,  Energia  4.0,  Ambiente   4.0,   etc.)   e   alla
realizzazione di nuovi laboratori  per  l'ampliamento  della  offerta
formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento
delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli
ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della
Missione 4 - Istruzione e ricerca  -  Componente  1  -  Potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle
Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del  sistema  di  formazione
professionale  terziaria  (ITS)»  del  PNRR,  finanziato  dall'Unione
europea - Next Generation EU; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  10
maggio 2023, n. 84, con il quale sono state  ripartite  le  ulteriori
risorse per il potenziamento dei  laboratori  di  altri  14  Istituti
Tecnologici  Superiori  «ITS  Academy»  di  nuova  costituzione,  che
abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  17
maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione
e al  funzionamento  del  Comitato  Nazionale  ITS  Academy,  nonche'
definizione  dei  criteri   e   modalita'   di   partecipazione   dei
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni
e delle province autonome»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  17
maggio 2023, n. 88, recante «Disposizioni in merito ai criteri e alle
modalita' per la costituzione e i compensi  delle  commissioni  delle
prove di verifica finale  delle  competenze  acquisite  da  parte  di
coloro che hanno seguito con  profitto  i  percorsi  formativi  degli
Istituti  tecnologici  superiori  (ITS  Academy);  alle   indicazioni
generali per la verifica finale delle competenze acquisite e  per  la
relativa  certificazione,  nonche'   ai   modelli   di   diploma   di
specializzazione  per  le  tecnologie  applicate  e  il  diploma   di
specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli
articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  17
maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello  schema  di  statuto
delle Fondazioni ITS Academy; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  26
maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari  a
euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli
Istituti  Tecnologici  Superiori  «ITS  Academy»  nell'ambito   della
Missione 4 - Istruzione e ricerca  -  Componente  1  -  Potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle
Universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del  sistema  di  formazione
professionale terziaria (ITS)»  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
    Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  4
ottobre 2023, n. 191, concernente  la  definizione  dei  requisiti  e
degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento  degli
ITS Academy,  nonche'  dei  presupposti  e  delle  modalita'  per  la
sospensione e la revoca dell'accreditamento; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  20
ottobre 2023, n.  203,  recante  «Disposizioni  concernenti  le  aree
tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento  degli
ITS Academy e gli standard minimi  delle  competenze  tecnologiche  e
tecnico-professionali»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  15
novembre  2023,  n.  217,  recante  «Definizione  dei   criteri   per
autorizzare un ITS Academy ad operare in una o piu' aree tecnologiche
in deroga alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 5, della legge
n. 99/2022», 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  30
novembre 2023, n. 229, recante «Norme  di  attuazione  dell'art.  13,
comma 1, della legge 15 luglio 2022,  n.  99,  concernente  il  nuovo
Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario
di istruzione tecnologica superiore», in corso di registrazione; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  30
novembre 2023, n. 228, recante «Norme  di  attuazione  dell'art.  13,
comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione
degli  indicatori  di  realizzazione  e  di  risultato  dei  percorsi
formativi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalita' per  il
loro periodico aggiornamento», in corso di registrazione; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca 5  dicembre
2023, n. 235, recante «Norme di attuazione  dell'art.  13,  comma  2,
della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente  la  definizione  degli
indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS
Academy di sesto livello EQF e delle modalita' per il loro  periodico
aggiornamento», in corso di registrazione; 
    Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  6
dicembre  2023,  n.  236,  recante  «Disposizioni  in   merito   alla
definizione dei criteri  e  delle  modalita'  di  ripartizione  delle
risorse del Fondo  per  l'istruzione  tecnologica  superiore  di  cui
all'art. 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99», in corso di
registrazione; 
    Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
attuativo degli articoli 5, comma  1,  lettera  b),  e  8,  comma  2,
lettera d), della legge n. 99/2022; 
    Acquisito il parere  favorevole  del  Consiglio  superiore  della
pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 116 del 4 dicembre 2023; 
    Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del
made in Italy; 
    Considerata la mancata intesa all'esito dell'incontro politico in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art.  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  20
dicembre 2023 (Repertorio Atti n. 308/CSR),  per  il  voto  contrario
della  Regione  Campania  e,  dunque,  per  la  mancata   unanimita',
necessaria ai fini del raggiungimento dell'intesa; 
    Considerato che nel citato Atto rep. n. 308/CSR del  20  dicembre
2023, concernente la mancata intesa di cui sopra,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e  Bolzano  hanno  rappresentato  che  il
Governo,  considerata  l'urgenza,  puo'  comunque   procedere   senza
attendere il decorso del termine previsto dall'art. 3, comma  3,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    Considerato che nel citato Atto rep. n. 308/CSR del  20  dicembre
2023, concernente  la  mancata  intesa,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento  e  Bolzano  hanno  inoltre  sottolineato  che  la
suindicata richiesta di non attendere il decorso del termine  di  cui
sopra  e'  stata  condivisa  all'unanimita'  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome di Trento e Bolzano; 
    Considerata la necessita' di effettuare  una  ricognizione  delle
disposizioni transitorie gia' presenti nei  decreti  attuativi  della
legge n. 99/2022 e di dare ulteriori indicazioni in merito alla  fase
transitoria della durata di tre anni  dall'entrata  in  vigore  della
medesima legge; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Ai sensi dell'art. 14, commi 3, 4 e 6, della legge  15  luglio
2022, n. 99, a garanzia del corretto  e  regolare  funzionamento  del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e  al  fine  di
orientare  e  agevolare  una  corretta  e  regolare   transizione   e
attuazione delle modifiche apportate in sede di normazione primaria e
secondaria, il presente decreto disciplina la fase transitoria  della
durata di tre anni a decorrere dal 27 luglio 2022, data di entrata in
vigore della sopracitata legge n. 99/2022. 
    2. Ai sensi di quanto previsto nel comma 1, e nel rispetto  degli
obiettivi e delle finalita' di cui alla legge n. 99/2022, il presente
decreto prevede: 
      a) le disposizioni transitorie gia' previste da  altri  decreti
attuativi della legge n. 99/2022; 
      b) le disposizioni transitorie di cui  all'art.  14,  comma  4,
della legge n. 99/2022.