(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
Deroghe  ai  criteri  di  ripartizione  del  Fondo  per  l'istruzione
                        tecnologica superiore 
 
    1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 11,  comma  7,  della
legge n. 99/2022, e nel decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del
merito 6 dicembre 2023, n. 236, in raccordo con l'art.  8,  comma  2,
del presente decreto, per gli esercizi finanziari  2024  e  2025,  la
ripartizione  delle  risorse  premiali  spettanti   alle   Fondazioni
individuate come  beneficiarie  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
previste  nell'ambito   del   sopracitato   decreto   e'   effettuata
utilizzando il ranking prodotto secondo  gli  Accordi  in  Conferenza
Unificata del 4 agosto 2014 e 17 dicembre  2015,  tenendo  conto,  ai
fini  dell'assegnazione  di  una  quota   fino   al   5   per   cento
dell'ammontare complessivo delle  medesime  risorse,  del  numero  di
studentesse iscritte e diplomate. Una ulteriore quota  delle  risorse
premiali e' assegnata, fino  al  10  per  cento  del  loro  ammontare
complessivo,  per  la   promozione   e   il   sostegno   dei   campus
multiregionali e multisettoriali di cui all'art. 10, comma 2, lettera
f),  della  legge  n.  99/2022,  e  di  forme  di   coordinamento   e
collaborazione tra Fondazioni. 
    2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, anche in raccordo
con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del  presente  decreto,  la
ripartizione delle risorse premiali di cui al comma 1  e'  effettuata
sulla  base   di   quanto   previsto   nei   decreti   del   Ministro
dell'istruzione e del merito nn. 229 e 228 del 30  novembre  2023,  e
nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con
il Ministro dell'universita' e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235.