Art. 10. Deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore 1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 11, comma 7, della legge n. 99/2022, e nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236, in raccordo con l'art. 8, comma 2, del presente decreto, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la ripartizione delle risorse premiali spettanti alle Fondazioni individuate come beneficiarie secondo i criteri e le modalita' previste nell'ambito del sopracitato decreto e' effettuata utilizzando il ranking prodotto secondo gli Accordi in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014 e 17 dicembre 2015, tenendo conto, ai fini dell'assegnazione di una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle medesime risorse, del numero di studentesse iscritte e diplomate. Una ulteriore quota delle risorse premiali e' assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'art. 10, comma 2, lettera f), della legge n. 99/2022, e di forme di coordinamento e collaborazione tra Fondazioni. 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, anche in raccordo con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del presente decreto, la ripartizione delle risorse premiali di cui al comma 1 e' effettuata sulla base di quanto previsto nei decreti del Ministro dell'istruzione e del merito nn. 229 e 228 del 30 novembre 2023, e nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235.