(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
Criteri per l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della  quota
     di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, comma 4,  e  14,
comma 4, della legge n. 99/2022, ai fini del graduale incremento  dal
30 al 35 per cento della quota di monte orario  complessivo  dedicata
ai  tirocini  formativi  obbligatori,  le  Fondazioni   ITS   Academy
utilizzano i seguenti riferimenti: 
      a)  per  i  percorsi  formativi  avviati  dall'anno   formativo
2024-2025, e' garantita la quota almeno del 33 per  cento  del  monte
orario complessivo; 
      b)  per  i  percorsi  formativi  avviati  dall'anno   formativo
2025-2026, e' garantita la quota almeno del 35 per  cento  del  monte
orario complessivo.