Art. 12. Clausole di salvaguardia 1. La regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 2. Per quanto non espressamente disciplinato da questo decreto, si rinvia a quanto disposto negli altri decreti emanati in attuazione della legge n. 99/2022, nonche' ai decreti e agli atti normativi eventualmente adottati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.