Art. 13. Entrata in vigore 1. In raccordo con quanto previsto all'art. 2, comma 1, del presente decreto, e fatte salve le specifiche disposizioni previste nell'ambito dei singoli decreti ministeriali emanati e da emanare in attuazione della legge n. 99/2022, la fase di integrazione dell'efficacia del presente decreto si ritiene compiuta con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.