Art. 3. Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88 1. Ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88, definisce: a) i criteri e le modalita' per la costituzione delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99/2022; b) i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni di cui alla lettera a); c) le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, conformata in modo da facilitare la riconoscibilita', in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei medesimi percorsi formativi; d) i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, con riferimento alle figure professionali definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, allo scopo di assicurare, con continuita', l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del sopracitato decreto n. 88/2023, le relative disposizioni trovano applicazione per le prove di verifica finale dei percorsi formativi di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) attivati a partire dall'anno formativo 2023/2024. 3. Nell'ambito del sopracitato decreto n. 88/2023, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 9-10-11 e 12, concernenti, rispettivamente, il rilascio, da parte delle Fondazioni ITS Academy, su richiesta degli allievi, delle certificazione delle competenze complessive acquisite all'esito dei percorsi anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale, nonche' la validazione o certificazione da parte delle medesime Fondazioni delle competenze acquisite dagli allievi durante i tirocini formativi e l'attivita' lavorativa svolti al di fuori dei percorsi formativi, trovano applicazione gia' a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, coincidente con la data del 20 giugno 2023, e, pertanto, anche con riferimento ai percorsi formativi in corso di svolgimento. 4. Le disposizioni di cui all'art. 6 del sopracitato decreto n. 88/2023, concernenti i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e di diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate nonche' il modello EUROPASS diploma supplement, di cui agli allegati 1, 2 e 3, del medesimo decreto, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del decreto. Pertanto, i nuovi modelli di diploma e di EUROPASS di cui al precedente periodo sono rilasciati per tutti i titoli conseguiti all'esito delle prove di verifica terminate a decorrere dal 20 giugno 2023.