(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
Disposizioni  intertemporali  in  merito  al  decreto  del   Ministro
        dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203 
 
    1. Nel rispetto  delle  competenze  esclusive  delle  Regioni  in
materia di programmazione triennale dell'offerta  formativa  e  delle
priorita'  definite  nei  rispettivi  documenti   di   programmazione
economica, il decreto 20 ottobre 2023, n. 203, ai sensi dell'art.  3,
commi 1, 2 e 4, della legge 15 luglio  2022,  n.  99,  individua,  in
relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy: 
      a) le aree tecnologiche di riferimento; 
      b)  le  figure  professionali  nazionali  di  riferimento,   in
relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in  cui
essa si articola a livello nazionale; 
      c)  gli  standard  minimi  delle  competenze   tecnologiche   e
tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale  e
agli eventuali profili in  cui  essa  si  articola,  classificati  in
termini di macro-competenze in esito; 
      d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. 
    2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 1  e  3,  della
legge  n.  99/2022  e  fatto  salvo  il  completamento  dei  percorsi
formativi  gia'  avviati,  l'art.  8   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del merito n. 203/2023,  prevede  che  le  relative
disposizioni si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025. 
    3. Nelle more del recepimento, da parte delle regioni, di  quanto
disposto nel  sopracitato  decreto  n.  203/2023,  nei  propri  piani
territoriali, le Fondazioni ITS Academy confluiscono nelle nuove aree
tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo  quanto
previsto nella tabella di confluenza  contenuta  nell'Allegato  3  al
medesimo decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
    4. Con riferimento alle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,
l'art. 7 del  sopracitato  decreto  n.  203/2023  prevede  che,  sino
all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si
applicano gli ordinamenti provinciali in materia di  alta  formazione
professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali  percorsi,
nel rispetto degli standard  definiti  per  le  figure  professionali
hanno la stessa validita' nazionale e gli stessi  effetti  di  quelli
rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 7.