Art. 7. Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217, definisce i criteri in base ai quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, e' possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia o nella medesima citta' metropolitana, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, nonche' a fare riferimento a piu' di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area. 2. L'art. 5 del sopracitato decreto n. 217/2023 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, in funzione della stipula di intese che producono effetti dall'anno formativo 2024-2025. 3. In combinato disposto con quanto previsto dal sopracitato art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023, le Fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, che si trovano al di fuori delle condizioni previste in via generale dalla predetta legge per l'operativita' su un'area tecnologica a livello provinciale e/o su piu' aree tecnologiche a livello regionale, sono temporaneamente accreditate a continuare ad operare sulla propria area o sulle aree tecnologiche di riferimento per un periodo pari a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023, come definita ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 2, comma 1, e 5, comma 2, del presente decreto. Decorso tale termine, a decorrere dall'anno formativo 2026-2027, le Fondazioni di cui al precedente periodo possono essere autorizzate ad operare sulla propria area o su piu' aree tecnologiche previo raggiungimento dell'intesa, secondo i criteri, le modalita' e le procedure disciplinate dallo stesso decreto n. 217/2023. 4. Alla luce di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo, per tutte le Fondazioni ITS Academy che non rientrano nell'ambito operativo di cui al comma 3 il decreto n. 217/2023 trova immediata applicazione e, pertanto, le intese dovranno essere raggiunte prima dell'inizio dell'anno formativo 2024-2025, in modo da garantirne l'attuazione e l'operativita' per le attivita' formative da li' decorrenti. 5. Le intese hanno carattere permanente e tengono a riferimento le aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023. 5. Per l'anno formativo 2023-2024, per i relativi destinatari, si applica comunque l'art. 14, comma 2, della legge n. 99/2022, il quale, cosi' come successivamente modificato e integrato, prevede che le Fondazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), che al 27 luglio 2022 fanno gia' riferimento a piu' di un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per diciassette mesi dall'entrata in vigore della legge, ovvero sino al 27 dicembre 2023.