(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
Disposizioni  intertemporali  in  merito  al  decreto  del   Ministro
        dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1,  della  legge  n.  99/2022,  il
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15  novembre  2023,
n.  217,  definisce  i  criteri  in  base  ai  quali,  in   sede   di
accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e  del
merito e la regione interessata,  e'  possibile  autorizzare  un  ITS
Academy  a  fare  riferimento  a  un'area  tecnologica,  tra   quelle
individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella
medesima provincia o nella medesima citta' metropolitana,  non  siano
presenti ITS Academy operanti nella medesima  area,  nonche'  a  fare
riferimento a piu' di un'area tecnologica  anche  se  nella  medesima
regione sono presenti altri ITS Academy che  operano  nella  medesima
area. 
    2. L'art. 5 del sopracitato  decreto  n.  217/2023  prevede  che,
fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge
n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione  e
del merito 4 ottobre  2023,  n.  191,  le  relative  disposizioni  si
applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, in funzione  della
stipula  di  intese  che  producono   effetti   dall'anno   formativo
2024-2025. 
    3. In combinato disposto con quanto previsto dal sopracitato art.
16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023,
le Fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14,  commi  1  e  2,  della
legge n. 99/2022,  che  si  trovano  al  di  fuori  delle  condizioni
previste in via generale dalla predetta legge per  l'operativita'  su
un'area  tecnologica  a  livello  provinciale  e/o   su   piu'   aree
tecnologiche a livello regionale, sono temporaneamente accreditate  a
continuare ad operare sulla propria area o sulle aree tecnologiche di
riferimento per un periodo pari a tre anni dalla data di  entrata  in
vigore del decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  n.
191/2023, come definita ai  sensi  del  combinato  disposto  tra  gli
articoli 2, comma 1, e 5, comma 2, del presente decreto. Decorso tale
termine, a decorrere dall'anno formativo 2026-2027, le Fondazioni  di
cui al precedente periodo possono essere autorizzate ad operare sulla
propria area  o  su  piu'  aree  tecnologiche  previo  raggiungimento
dell'intesa,  secondo  i  criteri,  le  modalita'  e   le   procedure
disciplinate dallo stesso decreto n. 217/2023. 
    4. Alla luce di quanto disposto dai commi  2  e  3  del  presente
articolo, per tutte le  Fondazioni  ITS  Academy  che  non  rientrano
nell'ambito operativo di cui al comma 3 il decreto n. 217/2023  trova
immediata  applicazione  e,  pertanto,  le  intese  dovranno   essere
raggiunte prima dell'inizio dell'anno formativo 2024-2025, in modo da
garantirne l'attuazione e l'operativita' per le  attivita'  formative
da li' decorrenti. 
    5. Le intese hanno carattere permanente e tengono  a  riferimento
le aree tecnologiche definite a livello  nazionale  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023. 
    5. Per l'anno formativo 2023-2024, per i relativi destinatari, si
applica comunque l'art. 14, comma  2,  della  legge  n.  99/2022,  il
quale, cosi' come successivamente modificato e integrato, prevede che
le Fondazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), che  al  27  luglio
2022 fanno gia' riferimento a piu' di un'area tecnologica tra  quelle
definite a livello  nazionale,  sono  temporaneamente  autorizzate  a
continuare a  far  riferimento  a  tali  aree  per  diciassette  mesi
dall'entrata in vigore della legge, ovvero sino al 27 dicembre 2023.