Art. 9. Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99/2022. 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99/2022, definisce: a) le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS Academy; b) le tabelle nazionali di corrispondenza tra le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e i percorsi di laurea e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) per il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello. 2. In coerenza con quanto previsto all'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023, le disposizioni relative alle figure professionali nazionali di cui al comma 1, lettera a), si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al precedente periodo, hanno la stessa validita' e gli stessi effetti di quelli rilasciati sul resto del territorio nazionale. 3. Le disposizioni relative alle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al comma 1, lettera b), si applicano con decorrenza immediata dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo.