(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
Disposizioni intertemporali in merito al decreto del  Presidente  del
  Consiglio dei ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera
  b), e 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99/2022. 
 
    1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo
degli articoli 5, comma 1, lettera b), e  8,  comma  2,  lettera  d),
della legge n. 99/2022, definisce: 
      a) le figure professionali nazionali di riferimento  dei  nuovi
percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS Academy; 
      b)  le  tabelle  nazionali  di  corrispondenza  tra  le  figure
professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e i percorsi
di laurea e dell'Alta  Formazione  Artistica,  Musicale  e  Coreutica
(AFAM) per il riconoscimento dei crediti  certificati  acquisiti  dai
diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi  formativi  di
differente livello. 
    2. In coerenza con quanto  previsto  all'art.  8,  comma  1,  del
decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito  n.  203/2023,  le
disposizioni relative alle figure professionali nazionali di  cui  al
comma 1, lettera a),  si  applicano  a  partire  dall'anno  formativo
2024-2025. In via transitoria, nelle Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla  legge
n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali  in  materia  di
alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di
tali percorsi, nel rispetto degli standard  definiti  per  le  figure
professionali di cui al precedente periodo, hanno la stessa validita'
e gli stessi effetti di quelli rilasciati sul  resto  del  territorio
nazionale. 
    3.  Le  disposizioni   relative   alle   tabelle   nazionali   di
corrispondenza di cui al  comma  1,  lettera  b),  si  applicano  con
decorrenza  immediata  dall'entrata  in  vigore   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del  presente
articolo.