Art. 3 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nella considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la
realizzazione degli interventi di cui alla  presente  ordinanza,  che
afferiscono  alla  pubblica  e  privata   incolumita',   i   soggetti
attuatori,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,
possono provvedere in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    a) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli  2-bis,  7,  8,  9,  10,
10-bis, 14, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e  successive
modifiche ed integrazioni; 14-bis e 20, al fine di assicurare le piu'
snelle  modalita'  collegiali  per  il  rilascio   dei   pareri,   in
tempistiche celeri e commisurate al carattere di  urgente  necessita'
degli interventi in argomento. 
    Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei
progetti ricorrendo, ove necessario e, comunque, per  interventi  che
prevedono il dettaglio progettuale di cui  all'art.  41  del  decreto
legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  alla  conferenza  dei  servizi
semplificata e con termini ulteriormente  ridotti,  da  indire  entro
cinque giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi  con
determinazione motivata entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dalla
convocazione. Qualora alla conferenza  dei  servizi  semplificata  il
rappresentante di  un'amministrazione  o  un  soggetto  invitato  non
fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere  di
rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito  positivo  e
la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le   specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al    fine
dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente  comma,  i
pareri, i visti e i  nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si
dovessero rendere necessari, anche successivamente  alla  conclusione
della conferenza dei servizi semplificata, devono essere  resi  dalle
amministrazioni entro e non oltre sette  giorni  dalla  richiesta  e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con
esito positivo; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72, in  ragione  dell'urgenza
di dover comunque procedere ai  fini  della  tutela  dell'incolumita'
pubblica e privata; 
    c) decreto del Presidente della Repubblica  12  luglio  1993,  n.
275,  art.  13,  circa  i  canoni  demaniali   di   concessione   per
l'estrazione di materiali dall'alveo; 
    d) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3,
circa i procedimenti di riconoscimento della spesa fuori bilancio per
i lavori di somma urgenza a cura degli enti locali; 
    e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25, 49, al fine di  snellire  e  semplificare  le
procedure di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione  di  terreni
privati, come specificato al successivo comma 6; 
    f) decreto del Presidente della Repubblica 3  febbraio  2017,  n.
31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11,  relativamente  alla  semplificazione
procedurale, in ragione dell'urgenza di dover comunque  procedere  ai
fini della tutela dell'incolumita' pubblica e privata; 
    g) legge 12 febbraio 1958, n. 126, art.  14,  sulle  modalita'  e
sulle misure di partecipazione a  spese  ed  oneri  di  manutenzione,
sistemazione e riparazione  delle  strade  vicinali,  allo  scopo  di
imputare, a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, le  spese
relative agli interventi necessari, in considerazione che  le  stesse
sono  comunque  correlate  al  ripristino   dei   danni   conseguenti
all'evento alluvionale. 
  2. In aggiunta a quanto previsto  dagli  articoli  225  e  226  del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti  attuatori,  nel
rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22  ottobre
2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  europeo,  per  la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza,
possono procedere in  deroga  ai  seguenti  articoli  del  richiamato
decreto legislativo: 
    a) 15, comma 2 e Allegato I.2, allo  scopo  di  autorizzare,  ove
strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile unico  del
progetto (RUP) tra soggetti idonei  estranei  agli  enti  appaltanti,
ancorche' dipendenti di ruolo di  altri  soggetti  o  enti  pubblici.
L'assenza o l'insufficienza di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di  RUP,  ovvero
per effetto  dell'incremento  delle  esigenze  di  natura  tecnico  -
progettuale derivante dalle esigenze emergenziali, deve  emergere  da
idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei  soggetti
attuatori. In tal caso, la nomina di RUP deve essere comunicata  alla
struttura di supporto al Commissario straordinario  indicando  l'ente
pubblico di appartenenza del prefato  personale  ed  acquisendone  il
preventivo parere di assenso; 
    b) 17,  comma  5,  allo  scopo  di  consentire  la  verifica  dei
requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine  congruo,
comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti  dalla  data  di
affidamento; 
    c) 37 e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le  procedure  di
affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; 
    d) 41, 50, 52 e I.13, allo scopo di: 
      1) autorizzare l'affidamento dell'incarico di  progettazione  a
professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso  di  assenza  o
insufficienza  di  personale  interno  in  possesso   dei   requisiti
necessari  all'espletamento  dell'incarico  e  dell'incremento  delle
esigenze di natura tecnico -  progettuale  derivanti  dalle  esigenze
emergenziali; 
      2) consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per
l'affidamento di incarichi di progettazione e  connessi,  secondo  le
modalita' stabilite dalla presente ordinanza; 
    e) 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti  o
enti  concedenti  non  qualificati  di  affidare   la   progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla  base  di  un  progetto  di
fattibilita'   tecnico-economica   approvato;   in   ogni   caso   il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il Coordinatore
per la sicurezza in fase  di  progettazione  sono  individuati  dalla
stazione   appaltante    con    oneri    eventualmente    a    carico
dell'affidatario; 
    f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la  semplificazione
della procedura di affidamento. 
    La deroga all'art. 50, e' consentita e riferita ai seguenti casi: 
      1) per affidamento  diretto  di  lavori,  nei  limiti  di  euro
500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa, anche  senza  previa
consultazione di piu'  operatori  economici,  assicurando  che  siano
scelti   soggetti   contraenti    in    possesso    di    documentata
professionalita',    idonea    all'esecuzione    delle    prestazioni
contrattuali richieste; 
      2)   per   affidamento   di   lavori   da    euro    500.000,01
(cinquecentomila/01),  I.V.A.  esclusa,  fino  ad  euro  1.000.000,00
(unmilione/00), I.V.A. esclusa,  tramite  procedura  negoziata  senza
bando, previa consultazione di almeno tre  operatori  economici,  ove
esistenti, individuati in  base  a  indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi di operatori economici ammessi; 
      3)   per   affidamento   di   lavori   da   euro   1.000.000,01
(unmilione/01),   I.V.A.   esclusa,   fino   ad   euro   2.000.000,00
(duemilioni/00), I.V.A. esclusa, tramite  procedura  negoziata  senza
bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati in  base  a  indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi di operatori economici ammessi; 
      4) per affidamento diretto di servizi, forniture o  servizi  di
ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14
del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  anche  senza  previa
consultazione di piu' operatori economici. 
    La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle  tempistiche  e
modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare  in  misura
compatibile con il carattere di urgente necessita'  degli  interventi
in trattazione; 
    g) 41, comma 4 e Allegato  I.8,  allo  scopo  di  autorizzare  la
semplificazione e  l'accelerazione  della  procedura  concernente  la
valutazione  dell'interesse  archeologico  e  le  fasi  di   verifica
preventiva  della  progettazione  e  di  approvazione  dei   relativi
progetti; 
    h) 54,  per  consentire  l'esclusione  automatica  delle  offerte
anomale, anche nei casi in cui il numero delle  offerte  ammesse  sia
inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per  semplificare  e
velocizzare le relative procedure; 
    i) 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente  e
autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi
e forniture di  qualsiasi  importo  in  assenza  del  possesso  della
qualificazione  ivi  prevista  e  del  ricorso   alle   centrali   di
committenza; 
    j) 71, 72 e 91,  allo  scopo  di  semplificare  e  accelerare  la
procedura per la scelta del contraente; 
    k) 76, comma 2, lettera c), relativamente  alla  possibilita'  di
consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di estrema  urgenza,  a  tutela
dell'incolumita' pubblica e  privata,  gli  interventi  di  cui  alla
presente  ordinanza.  Tale  deroga,  se  necessaria,  potra'   essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti  cui  affidare  la
verifica preventiva della progettazione di cui all'Allegato I.7, art.
34, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36; 
    l) 110, comma 2, riducendo ad un tempo  non  inferiore  a  cinque
giorni,  per  i   riscontri/spiegazioni   necessari   alla   stazione
appaltante in sede di valutazione dell'offerta; 
    m) 116, comma 6, lettera b), limitatamente alla  possibilita'  di
consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a  dipendenti
appartenenti ai ruoli  della  pubblica  amministrazione,  purche'  in
servizio; 
    n) 119, allo  scopo  di  consentire  l'immediata  esecuzione  del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta  dell'appaltatore,
effettuando le verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  in  un
termine congruo, compatibile con il carattere di  urgente  necessita'
degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni  a
decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto; 
    o) 120, Allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti
anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo  di
derogare ai termini previsti dal comma 11 dell'art.  5  dell'allegato
II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC; 
    p) 34, comma 2, dell'Allegato I.7, consentendo la possibilita' di
verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti  per
lavori    di    importo     inferiore     a     euro     2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00) I.V.A. esclusa. 
  3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2,  al  momento  della
presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i
soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24  e  91
del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  autocertificazioni,
rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i  predetti  soggetti  verificano
mediante   la   Banca   dati   nazionale   dei   contratti   pubblici
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero  tramite  altre
idonee modalita' compatibili con il carattere di  urgente  necessita'
degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-ter,  comma  7,
lettera c), punto  1)  del  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,
individuate ai medesimi soggetti responsabili delle procedure.