Art. 3 Deroghe 1. Nella considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumita', i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere in deroga alle seguenti disposizioni normative: a) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e successive modifiche ed integrazioni; 14-bis e 20, al fine di assicurare le piu' snelle modalita' collegiali per il rilascio dei pareri, in tempistiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessita' degli interventi in argomento. Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario e, comunque, per interventi che prevedono il dettaglio progettuale di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla conferenza dei servizi semplificata e con termini ulteriormente ridotti, da indire entro cinque giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo; b) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica e privata; c) decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, n. 275, art. 13, circa i canoni demaniali di concessione per l'estrazione di materiali dall'alveo; d) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3, circa i procedimenti di riconoscimento della spesa fuori bilancio per i lavori di somma urgenza a cura degli enti locali; e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25, 49, al fine di snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati, come specificato al successivo comma 6; f) decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione procedurale, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica e privata; g) legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14, sulle modalita' e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di imputare, a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, le spese relative agli interventi necessari, in considerazione che le stesse sono comunque correlate al ripristino dei danni conseguenti all'evento alluvionale. 2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo: a) 15, comma 2 e Allegato I.2, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici. L'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero per effetto dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivante dalle esigenze emergenziali, deve emergere da idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei soggetti attuatori. In tal caso, la nomina di RUP deve essere comunicata alla struttura di supporto al Commissario straordinario indicando l'ente pubblico di appartenenza del prefato personale ed acquisendone il preventivo parere di assenso; b) 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti dalla data di affidamento; c) 37 e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; d) 41, 50, 52 e I.13, allo scopo di: 1) autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali; 2) consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' stabilite dalla presente ordinanza; e) 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilita' tecnico-economica approvato; in ogni caso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono individuati dalla stazione appaltante con oneri eventualmente a carico dell'affidatario; f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento. La deroga all'art. 50, e' consentita e riferita ai seguenti casi: 1) per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalita', idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste; 2) per affidamento di lavori da euro 500.000,01 (cinquecentomila/01), I.V.A. esclusa, fino ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi; 3) per affidamento di lavori da euro 1.000.000,01 (unmilione/01), I.V.A. esclusa, fino ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi; 4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa consultazione di piu' operatori economici. La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con il carattere di urgente necessita' degli interventi in trattazione; g) 41, comma 4 e Allegato I.8, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; h) 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure; i) 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza; j) 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; k) 76, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilita' di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza, a tutela dell'incolumita' pubblica e privata, gli interventi di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potra' essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'Allegato I.7, art. 34, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; l) 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a cinque giorni, per i riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta; m) 116, comma 6, lettera b), limitatamente alla possibilita' di consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, purche' in servizio; n) 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con il carattere di urgente necessita' degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni a decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto; o) 120, Allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dal comma 11 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC; p) 34, comma 2, dell'Allegato I.7, consentendo la possibilita' di verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) I.V.A. esclusa. 3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con il carattere di urgente necessita' degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, individuate ai medesimi soggetti responsabili delle procedure.