Art. 4 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1. Per l'attuazione del  piano,  il  Commissario  straordinario  si
avvale dei soggetti attuatori, opportunamente ricompresi  nell'ambito
dell'allegato «A» alla presente ordinanza, che  sono  stati  indicati
nelle segnalazioni della Regione Emilia-Romagna con note  in  data  8
settembre,  14  e  22  novembre  2023,  in  quanto  incaricati   alla
realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione,  di
ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', conclusi,
gia' avviati, ovvero da avviare. 
  2. In caso di rimodulazioni o integrazioni  al  piano,  conseguenti
alle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza,
la  Regione  Emilia-Romagna  puo'  comunicare   eventuali   nuovi   o
differenti  soggetti  attuatori  incaricati  alla   realizzazione   e
finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e  di
riparazione per le piu' urgenti necessita'. 
  3. Con  riferimento  agli  interventi  ricompresi  nell'ambito  del
piano, i  soggetti  attuatori  sono  responsabili,  oltre  che  della
corretta esecuzione dei progetti ammessi  a  finanziamento  a  valere
sulle risorse del medesimo piano, delle attivita' tipiche di gestione
dei  fondi  ovvero  del  monitoraggio,  della  rendicontazione,   del
controllo e della gestione finanziaria. Dette attivita' sono condotte
in stretto coordinamento con la Regione Emilia-Romagna e la struttura
di supporto al Commissario straordinario, secondo quanto indicato  ai
successivi articoli 6 e 7 della presente ordinanza. 
  4. I soggetti attuatori agiscono senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. 
  5.  Ove  emergessero  criticita'  ai  fini  dei  pareri   e   delle
autorizzazioni ai lavori in argomento - da comunicare tempestivamente
alla  struttura  di  supporto  al  Commissario  straordinario  -   le
attivita' di progettazione dovranno comunque  essere  completate  nei
tempi programmati.