Art. 4 Soggetti attuatori 1. Per l'attuazione del piano, il Commissario straordinario si avvale dei soggetti attuatori, opportunamente ricompresi nell'ambito dell'allegato «A» alla presente ordinanza, che sono stati indicati nelle segnalazioni della Regione Emilia-Romagna con note in data 8 settembre, 14 e 22 novembre 2023, in quanto incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', conclusi, gia' avviati, ovvero da avviare. 2. In caso di rimodulazioni o integrazioni al piano, conseguenti alle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza, la Regione Emilia-Romagna puo' comunicare eventuali nuovi o differenti soggetti attuatori incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita'. 3. Con riferimento agli interventi ricompresi nell'ambito del piano, i soggetti attuatori sono responsabili, oltre che della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del medesimo piano, delle attivita' tipiche di gestione dei fondi ovvero del monitoraggio, della rendicontazione, del controllo e della gestione finanziaria. Dette attivita' sono condotte in stretto coordinamento con la Regione Emilia-Romagna e la struttura di supporto al Commissario straordinario, secondo quanto indicato ai successivi articoli 6 e 7 della presente ordinanza. 4. I soggetti attuatori agiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Ove emergessero criticita' ai fini dei pareri e delle autorizzazioni ai lavori in argomento - da comunicare tempestivamente alla struttura di supporto al Commissario straordinario - le attivita' di progettazione dovranno comunque essere completate nei tempi programmati.