Art. 5 Procedura per l'erogazione dei finanziamenti 1. L'erogazione dei finanziamenti avverra' su istanza del soggetto attuatore in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute, ovvero in piu' fasi: acconto fino al 40% dell'importo degli interventi e successivi pagamenti intermedi/saldo, fino al 60% dell'importo degli interventi, secondo le modalita' disciplinate al successivo comma. 2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti attuatori interessati, assumendone piena responsabilita', assicurano la predisposizione e l'invio alla struttura di supporto al Commissario straordinario (mediante posta elettronica certificata all'indirizzo commissarioricostruzione@pec.governo.it), di apposita istanza (format in allegato «B» alla presente ordinanza, per l'erogazione del finanziamento in un'unica soluzione, ovvero per l'acconto fino al 40% e per i pagamenti intermedi/saldo fino al 60%) ove si attesti: a) l'espletamento delle attivita' tecnico-amministrative di approvazione del progetto e le verifiche di congruita' tecnico-economica dell'offerta dell'operatore economico selezionato; b) la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto dell'intervento affidato, affinche' sia dato corso ai conseguenti pagamenti, ivi compreso il nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza, confermando, altresi', che essi non sono stati ricompresi: 1) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile; 2) tra gli interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale di cui all'art. 13 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; 3) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 in data 25 agosto 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione; 4) nell'elenco degli interventi di difesa idraulica di cui all'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna; 5) nell'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali di cui all'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione; 6) nell'elenco degli ulteriori interventi di difesa idraulica di cui all'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna; c) la regolarita' amministrativa e fiscale, relativamente a tutti gli atti procedimentali adottati; d) che i finanziamenti sono richiesti solo per la parte eventualmente non coperta da polizze assicurative, da altre forme di sussidio o di elargizioni di natura liberale, fino al raggiungimento del costo totale dell'intervento; e) il rispetto degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'indicazione del conto corrente bancario o postale mediante il quale ricevere il pagamento delle somme da parte della struttura di supporto al Commissario straordinario; f) l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP); g) l'indicazione del Codice identificativo di gara (CIG), e sia allegata, solo all'atto della prima richiesta di erogazione del finanziamento, la seguente documentazione: a) determina di affidamento della progettazione e dei lavori; b) certificato di validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (ovvero, per gli interventi che non richiedano specifica progettazione, le condizioni tecniche poste alla base dell'affidamento); c) cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; d) quadro economico, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' documentazione amministrativa atta a giustificare le spese da sostenere (valore totale/pagamento intermedio/SAL/saldo finale). 3. Il Commissario straordinario, ricevuta la documentazione di cui al comma 1, procede alle verifiche di completezza della stessa, in esito alle quali approva l'erogazione del finanziamento. 4. La struttura di supporto al Commissario straordinario trasferisce, in coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute, le risorse sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi. 5. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovra' trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.