Art. 5 
 
            Procedura per l'erogazione dei finanziamenti 
 
  1. L'erogazione dei finanziamenti avverra' su istanza del  soggetto
attuatore in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute, ovvero
in piu' fasi: acconto fino al 40%  dell'importo  degli  interventi  e
successivi pagamenti intermedi/saldo, fino al 60% dell'importo  degli
interventi, secondo le modalita' disciplinate al successivo comma. 
  2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti  attuatori
interessati,  assumendone  piena   responsabilita',   assicurano   la
predisposizione e l'invio alla struttura di supporto  al  Commissario
straordinario (mediante posta elettronica  certificata  all'indirizzo
commissarioricostruzione@pec.governo.it), di apposita istanza (format
in  allegato  «B»  alla  presente  ordinanza,  per  l'erogazione  del
finanziamento in un'unica soluzione, ovvero per l'acconto fino al 40%
e per i pagamenti intermedi/saldo fino al 60%) ove si attesti: 
    a)  l'espletamento  delle  attivita'  tecnico-amministrative   di
approvazione   del   progetto   e   le   verifiche   di    congruita'
tecnico-economica dell'offerta dell'operatore economico selezionato; 
    b)  la  sussistenza  dei  presupposti  di  diritto  e  di   fatto
dell'intervento affidato, affinche' sia  dato  corso  ai  conseguenti
pagamenti,  ivi  compreso  il  nesso  di  causalita'   tra   l'evento
calamitoso e  l'intervento  eseguito  per  fronteggiare  l'emergenza,
confermando, altresi', che essi non sono stati ricompresi: 
      1) nei piani approvati o in  corso  di  approvazione,  anche  a
seguito di rimodulazione, a cura del  Dipartimento  della  protezione
civile; 
      2) tra gli interventi  di  ripristino  e  consolidamento  delle
strutture   sanitarie   e   di    riattivazione    e    potenziamento
infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza  ospedaliera
e territoriale di cui all'art. 13 del decreto-legge 1°  giugno  2023,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,  n.
100; 
      3) nell'elenco degli interventi realizzati in regime  di  somma
urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 in data 25  agosto  2023  del
Commissario straordinario alla ricostruzione; 
      4) nell'elenco degli interventi  di  difesa  idraulica  di  cui
all'ordinanza n. 8/2023 in data 28  settembre  2023  del  Commissario
straordinario alla ricostruzione, da  attuare  nel  territorio  della
Regione Emilia-Romagna; 
      5)  nell'elenco  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  e
ripristino della viabilita'  delle  infrastrutture  stradali  di  cui
all'ordinanza n. 13/2023 in data  31  ottobre  2023  del  Commissario
straordinario alla ricostruzione; 
      6) nell'elenco degli ulteriori interventi di  difesa  idraulica
di cui  all'ordinanza  n.  15/2023  in  data  16  novembre  2023  del
Commissario  straordinario  alla  ricostruzione,   da   attuare   nel
territorio della Regione Emilia-Romagna; 
    c) la regolarita' amministrativa e fiscale, relativamente a tutti
gli atti procedimentali adottati; 
    d)  che  i  finanziamenti  sono  richiesti  solo  per  la   parte
eventualmente non coperta da polizze assicurative, da altre forme  di
sussidio o di elargizioni di natura liberale, fino al  raggiungimento
del costo totale dell'intervento; 
    e) il  rispetto  degli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari,  di  cui  alla  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   con
l'indicazione del conto corrente bancario o postale mediante il quale
ricevere il  pagamento  delle  somme  da  parte  della  struttura  di
supporto al Commissario straordinario; 
    f) l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP); 
    g) l'indicazione del Codice identificativo di gara (CIG),  e  sia
allegata, solo all'atto  della  prima  richiesta  di  erogazione  del
finanziamento, la seguente documentazione: 
      a) determina di affidamento della progettazione e dei lavori; 
      b) certificato di validazione del progetto, ai sensi  dell'art.
42, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  (ovvero,
per gli interventi che non  richiedano  specifica  progettazione,  le
condizioni tecniche poste alla base dell'affidamento); 
      c) cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell'art. 42,  comma  5,
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
      d) quadro economico,  ai  sensi  dell'art.  42,  comma  5,  del
decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  nonche'  documentazione
amministrativa atta a giustificare  le  spese  da  sostenere  (valore
totale/pagamento intermedio/SAL/saldo finale). 
  3. Il Commissario straordinario, ricevuta la documentazione di  cui
al comma 1, procede alle verifiche di completezza  della  stessa,  in
esito alle quali approva l'erogazione del finanziamento. 
  4.  La  struttura  di   supporto   al   Commissario   straordinario
trasferisce,  in  coerenza  con  le   istanze   di   erogazione   dei
finanziamenti pervenute, le risorse  sui  conti  correnti  bancari  o
postali  indicati   dai   soggetti   attuatori   responsabili   degli
interventi. 
  5. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su  richiesta
della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto
attuatore   dovra'   trasmettere   eventuale   ulteriore   necessaria
documentazione,  finalizzata  all'adempimento   degli   obblighi   di
rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1.