Art. 6 
 
       Modalita' di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti 
 
  1.  I  soggetti  attuatori,  qualora  non  abbiano  provveduto   al
pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per
gli interventi di competenza  e  in  linea  con  quanto  disciplinato
dall'articolo  precedente,  dovranno  procedere,  senza  ritardo,  al
pagamento degli operatori economici esecutori dei lavori ovvero delle
forniture e servizi oggetto dell'intervento. 
  2. Ad avvenuto  pagamento  di  cui  al  comma  precedente,  ciascun
soggetto attuatore  dovra'  darne,  entro  quindici  giorni,  formale
comunicazione   alla   struttura   di   supporto    al    Commissario
straordinario,  trasmettendo  i   relativi   mandati   di   pagamento
quietanzati. 
  3. Non e' autorizzato l'utilizzo di economie derivanti  da  ribassi
d'asta, ad eccezione dei casi previsti dalla  legge  per  far  fronte
alle compensazioni prezzi, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2022, n. 25 e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91  e  successive
modificazioni ed integrazioni, o ai maggiori  oneri  derivanti  dalla
revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del  decreto  legislativo  31
marzo  2023,  n.  36,   secondo   le   procedure   e   le   modalita'
rispettivamente  disciplinate,  e  per  le   modifiche   e   varianti
contemplate dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50 e successive modificazioni ed integrazioni  e  dall'art.  120  del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con
provvedimento amministrativo. 
  4. Il Commissario straordinario, su motivata richiesta dei soggetti
attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa, anche consultando
il settore tecnico della Regione Emilia-Romagna, puo'  provvedere  ad
autorizzare   eventuali   variazioni    dovute    a    rimodulazioni,
specificazioni dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o  suddivisione
degli interventi compresi  nella  ricognizione  acquisita  agli  atti
della struttura di supporto al Commissario straordinario. 
  5. Nel caso in cui dagli atti contabili si  ravvisino  incongruenze
con  le  finalita'  dei  finanziamenti  o  con  la  tipologia   degli
interventi finanziati, i pagamenti dovranno essere sospesi, in attesa
di accertamenti tecnici e finanziari.