Art. 6 Modalita' di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti 1. I soggetti attuatori, qualora non abbiano provveduto al pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per gli interventi di competenza e in linea con quanto disciplinato dall'articolo precedente, dovranno procedere, senza ritardo, al pagamento degli operatori economici esecutori dei lavori ovvero delle forniture e servizi oggetto dell'intervento. 2. Ad avvenuto pagamento di cui al comma precedente, ciascun soggetto attuatore dovra' darne, entro quindici giorni, formale comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario, trasmettendo i relativi mandati di pagamento quietanzati. 3. Non e' autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta, ad eccezione dei casi previsti dalla legge per far fronte alle compensazioni prezzi, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, o ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo le procedure e le modalita' rispettivamente disciplinate, e per le modifiche e varianti contemplate dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con provvedimento amministrativo. 4. Il Commissario straordinario, su motivata richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa, anche consultando il settore tecnico della Regione Emilia-Romagna, puo' provvedere ad autorizzare eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, specificazioni dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nella ricognizione acquisita agli atti della struttura di supporto al Commissario straordinario. 5. Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalita' dei finanziamenti o con la tipologia degli interventi finanziati, i pagamenti dovranno essere sospesi, in attesa di accertamenti tecnici e finanziari.