Art. 7 
 
                  Attivita' di controllo e verifica 
 
  1. Gli  interventi  finanziati  con  le  modalita'  previste  dalla
presente ordinanza non escludono: 
    a)  la  responsabilita'  del  soggetto  attuatore  in  ordine  al
rispetto delle normative statali e regionali vigenti  in  materia  di
contratti pubblici e di altre normative di settore, fermo restando il
quadro derogatorio  di  cui  al  precedente  art.  3  della  presente
ordinanza; 
    b) i controlli previsti dalla normativa regionale in  materia  di
edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle  strutture
ordinariamente competenti. 
  2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza saranno oggetto di
verifiche tecniche e contabili a campione - anche successivamente  al
trasferimento delle risorse ai  soggetti  attuatori  -  da  parte  di
personale  tecnico  della  struttura  di  supporto   al   Commissario
straordinario ovvero dagli organi di vigilanza competenti in materia. 
  3. Il personale incaricato del controllo  di  cui  al  comma  2  e'
individuato dal Commissario straordinario con  proprio  provvedimento
ed e' costituito da tre componenti interni o esterni  alla  struttura
di supporto, con adeguata competenza e professionalita'. 
  4. Eventuali rilievi saranno comunicati al soggetto attuatore,  che
provvedera'  alle  necessarie  azioni  di  rettifica,  informando  il
Commissario  straordinario  nel  merito   delle   azioni   correttive
intraprese, sino al superamento delle  criticita'  rilevate.  L'esito
del controllo sara' riportato in una specifica relazione  da  inviare
al Commissario straordinario, entro novanta giorni  dall'acquisizione
del fascicolo relativo al procedimento assegnato. 
  5. In esito al termine dei lavori, i soggetti  attuatori  ne  danno
sollecita informazione al Commissario straordinario che si riserva la
facolta'   di   verificare   gli    specifici    atti    di    natura
tecnico-amministrativa.