Art. 7 Attivita' di controllo e verifica 1. Gli interventi finanziati con le modalita' previste dalla presente ordinanza non escludono: a) la responsabilita' del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici e di altre normative di settore, fermo restando il quadro derogatorio di cui al precedente art. 3 della presente ordinanza; b) i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti. 2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza saranno oggetto di verifiche tecniche e contabili a campione - anche successivamente al trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori - da parte di personale tecnico della struttura di supporto al Commissario straordinario ovvero dagli organi di vigilanza competenti in materia. 3. Il personale incaricato del controllo di cui al comma 2 e' individuato dal Commissario straordinario con proprio provvedimento ed e' costituito da tre componenti interni o esterni alla struttura di supporto, con adeguata competenza e professionalita'. 4. Eventuali rilievi saranno comunicati al soggetto attuatore, che provvedera' alle necessarie azioni di rettifica, informando il Commissario straordinario nel merito delle azioni correttive intraprese, sino al superamento delle criticita' rilevate. L'esito del controllo sara' riportato in una specifica relazione da inviare al Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento assegnato. 5. In esito al termine dei lavori, i soggetti attuatori ne danno sollecita informazione al Commissario straordinario che si riserva la facolta' di verificare gli specifici atti di natura tecnico-amministrativa.