Art. 9 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  6. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che, per  effetto
della presente ordinanza, pervengono alla struttura  di  supporto  al
Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della  normativa
sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del  medesimo
regolamento, i dati di natura personale  eventualmente  forniti  sono
oggetto di  trattamento  con  strumenti  elettronici  e  non  e  sono
trattati per le finalita' connesse al procedimento  per  l'erogazione
del contributo, nonche' per garantire il conseguimento di un'efficace
gestione operativa dello stesso. 
  7. I  dati  personali  in  oggetto  sono  trattati,  altresi',  per
consentire l'adempimento  degli  obblighi  previsti  da  leggi  dello
Stato, regolamenti e normativa comunitaria,  ovvero  da  disposizioni
impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi  di
controllo o di vigilanza. Per queste finalita' non e'  necessario  il
consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b), del  predetto
regolamento). 
  8. L'interessato potra' sempre esercitare tutti i  diritti  di  cui
all'art. 15 e ss. del medesimo regolamento, nonche' proporre  reclamo
- rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per  la  protezione
dei dati personali.