Art. 10 
 
                   Istituzione del tavolo tecnico 
 
  1. E' istituito presso il Ministero  della  transizione  ecologica,
senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo  tecnico
permanente al fine  di  definire  proposte  finalizzate  a  eventuali
aggiornamenti, revisioni o modifiche del presente regolamento  e  dei
relativi  allegati,  nonche'  di  provvedere  al  monitoraggio  della
complessiva attuazione del regolamento per  verificarne  gli  effetti
sotto il profilo ambientale, della sicurezza di persone e cose, della
tutela delle risorse idriche. 
  2. Al tavolo tecnico, presieduto dal rappresentante  del  Ministero
della transizione ecologica, partecipano: 
    a) cinque rappresentanti delle regioni e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano; 
    b) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica; 
    c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili; 
    d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
    e) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
  3. Il tavolo tecnico di cui al  comma  2  si  riunisce,  a  cadenza
almeno  annuale,  su  richiesta  del  Ministero   della   transizione
ecologica, con verbalizzazione delle relative attivita'. 
  4. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 non  spettano
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri
emolumenti comunque denominati.