Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) «progetto di gestione dell'invaso»: il progetto di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di seguito «Progetto»; b) «trasporto solido di fondo»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti tramite processi di rotolamento, scivolamento e saltazione che avvengono in alveo; c) «trasporto solido in sospensione»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti sospesi nella colonna d'acqua; d) «svaso»: lo svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura dei soli organi di scarico profondi ed eventualmente con l'ausilio dell'opera di presa; e) «sfangamento» o «sghiaiamento»: l'operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio, a seconda che esso sia costituito in prevalenza da sedimenti a granulometria fine o grossolana; f) «fluitazione»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che fa esitare a valle, a bacino prevalentemente vuoto, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico profondi; g) «spurgo»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che fa esitare a valle, sotto battente idrico, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico e, eventualmente, di presa; h) «asportazione di materiale a bacino vuoto»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato; i)«asportazione di materiale a bacino pieno»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio; l) «organo di presa»: il complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire la derivazione dell'acqua dall'invaso; m) «organo di scarico o di sicurezza»: il complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento; n) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: le verifiche periodiche atte a controllare la funzionalita' degli organi di scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente; o) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento»: l'amministrazione titolare delle funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero l'amministrazione titolare delle funzioni di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel rispetto delle attribuzioni previste da tali norme; p) «concessionario»: il titolare o il richiedente della concessione della derivazione e utilizzazione d'acqua; q) «gestore»: il concessionario o, se diverso, il soggetto incaricato della gestione ed esercizio dell'impianto di ritenuta; r) «capacita' di invaso o volume di invaso»: il volume del serbatoio compreso fra la quota piu' elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommita' delle eventuali paratoie (o, se diversa, la quota massima di regolazione), e la quota del punto piu' depresso del paramento di monte, da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e il piano di campagna, come derivante dal piu' recente rilievo batimetrico o topografico; s) «capacita' utile di invaso o volume utile di regolazione»: il volume del serbatoio compreso fra la quota massima di regolazione e la quota minima alla quale l'acqua invasata puo' essere derivata per l'utilizzazione prevista; t) «capacita' utile sostenibile»: la capacita' o il volume inferiore a quello utile di regolazione rideterminato dalla regione secondo i criteri e le modalita' di cui all'Allegato 2 e idoneo a garantire il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale e il corretto uso della risorsa idrica; u) «capacita' o volume di invaso originari e capacita' o volume utile di regolazione originari»: la capacita' o i volumi di cui alle lettere r) e s) riferiti al progetto approvato di costruzione dell'impianto di ritenuta o conseguenti a successive modificazioni assentite dello stesso; v) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento, comprese le opere di scarico, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde e dell'acqua invasata; z) «sbarramento di ritenuta o sbarramento»: la diga o traversa ricadente nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse); aa) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione»: il documento di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 e all'articolo 24, comma 3, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; bb) «piano operativo»: l'insieme delle modalita' di esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento non tecnicamente definibili all'atto del Progetto ma che ne costituiscono attuazione.
Note all'art. 2: - Per l'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. - Per gli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363: «Art. 6 (Foglio di condizioni). - Il foglio di condizioni, all'osservanza del quale e' vincolata l'esecuzione dell'opera, e' predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme: a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio; b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante i lavori di costruzione; c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalita' di costruzione, i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione; d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello sharramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e fuori di essa; e) per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio; f) per le prestazioni relative al collaudo; g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la piu' prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svaso del serbatoio; h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera. Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sara' restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo perfezionamento amministrativo.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1991, n. 65.