Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente  regolamento  si  intende
per: 
    a)  «progetto  di  gestione  dell'invaso»:  il  progetto  di  cui
all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di  seguito
«Progetto»; 
    b) «trasporto solido di fondo»: il trasferimento  lungo  la  rete
idrografica  dei   sedimenti   tramite   processi   di   rotolamento,
scivolamento e saltazione che avvengono in alveo; 
    c) «trasporto solido in sospensione»: il trasferimento  lungo  la
rete idrografica dei sedimenti sospesi nella colonna d'acqua; 
    d) «svaso»: lo svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante
l'apertura dei soli organi di scarico profondi ed  eventualmente  con
l'ausilio dell'opera di presa; 
    e) «sfangamento» o «sghiaiamento»: l'operazione di rimozione  del
materiale  sedimentato  nel  serbatoio,  a  seconda  che   esso   sia
costituito  in  prevalenza  da  sedimenti  a  granulometria  fine   o
grossolana; 
    f) «fluitazione»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento  che
fa esitare a valle, a  bacino  prevalentemente  vuoto,  il  materiale
solido sedimentato, trascinato  o  disperso  nella  corrente  idrica,
attraverso gli organi di scarico profondi; 
    g) «spurgo»: l'operazione di sfangamento o  sghiaiamento  che  fa
esitare  a  valle,  sotto  battente  idrico,  il   materiale   solido
sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica,  attraverso
gli organi di scarico e, eventualmente, di presa; 
    h) «asportazione di materiale a bacino  vuoto»:  l'operazione  di
sfangamento o sghiaiamento che utilizza macchine per il  movimento  e
per la rimozione del materiale sedimentato; 
    i)«asportazione di materiale a  bacino  pieno»:  l'operazione  di
sfangamento o sghiaiamento che utilizza sistemi  di  pompaggio  o  di
dragaggio; 
    l) «organo di presa»: il complesso di apparecchiature e strutture
atte a consentire la derivazione dell'acqua dall'invaso; 
    m)  «organo  di  scarico  o  di  sicurezza»:  il   complesso   di
apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario
o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento; 
    n) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: le verifiche
periodiche atte  a  controllare  la  funzionalita'  degli  organi  di
scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente; 
    o)  «amministrazione  competente  a  vigilare   sulla   sicurezza
dell'invaso e dello sbarramento»:  l'amministrazione  titolare  delle
funzioni di cui all'articolo 89, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero l'amministrazione  titolare
delle  funzioni  di  cui  all'articolo  91,  comma  1,  del   decreto
legislativo n. 112 del 1998, nel rispetto delle attribuzioni previste
da tali norme; 
    p)  «concessionario»:  il  titolare  o   il   richiedente   della
concessione della derivazione e utilizzazione d'acqua; 
    q) «gestore»:  il  concessionario  o,  se  diverso,  il  soggetto
incaricato della gestione ed esercizio dell'impianto di ritenuta; 
    r) «capacita' di invaso  o  volume  di  invaso»:  il  volume  del
serbatoio compreso fra la quota piu' elevata delle  soglie  sfioranti
degli scarichi, o della sommita'  delle  eventuali  paratoie  (o,  se
diversa, la quota massima di regolazione), e la quota del punto  piu'
depresso del paramento  di  monte,  da  individuare  sulla  linea  di
intersezione tra  detto  paramento  e  il  piano  di  campagna,  come
derivante dal piu' recente rilievo batimetrico o topografico; 
    s) «capacita' utile di invaso o volume utile di regolazione»:  il
volume del serbatoio compreso fra la quota massima di  regolazione  e
la quota minima alla quale l'acqua invasata puo' essere derivata  per
l'utilizzazione prevista; 
    t) «capacita'  utile  sostenibile»:  la  capacita'  o  il  volume
inferiore a quello utile di regolazione rideterminato  dalla  regione
secondo i criteri e le modalita' di cui all'Allegato  2  e  idoneo  a
garantire il conseguimento degli obiettivi di qualita'  ambientale  e
il corretto uso della risorsa idrica; 
    u) «capacita' o volume di invaso originari e capacita'  o  volume
utile di regolazione originari»: la capacita' o i volumi di cui  alle
lettere r)  e  s)  riferiti  al  progetto  approvato  di  costruzione
dell'impianto di ritenuta o conseguenti  a  successive  modificazioni
assentite dello stesso; 
    v) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento,  comprese
le opere di scarico, delle opere  complementari  ed  accessorie,  dei
pendii costituenti le sponde e dell'acqua invasata; 
    z) «sbarramento di ritenuta o sbarramento»: la  diga  o  traversa
ricadente nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 recante «Norme tecniche
per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti  di  ritenuta
(dighe e traverse); 
      aa) «foglio di condizioni per l'esercizio e  la  manutenzione»:
il documento di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  1°  novembre  1959,  n.  1363   e
all'articolo 24, comma 3, lettera  g),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; 
      bb) «piano operativo»: l'insieme delle modalita' di  esecuzione
delle  operazioni  di   svaso,   sfangamento   e   sghiaiamento   non
tecnicamente definibili all'atto del Progetto ma che ne costituiscono
attuazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per gli articoli 89 e 91 del decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  26  giugno  2014  (Norme  tecniche  per  la
          progettazione  e  la  costruzione  degli   sbarramenti   di
          ritenuta (dighe  e  traverse),  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363: 
                «Art. 6  (Foglio  di  condizioni).  -  Il  foglio  di
          condizioni,   all'osservanza   del   quale   e'   vincolata
          l'esecuzione dell'opera, e' predisposto con riferimento  al
          progetto esecutivo e contiene le norme: 
                  a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi
          allo sbarramento durante la  costruzione  e  il  successivo
          esercizio; 
                  b) per la deviazione provvisoria del corso  d'acqua
          durante i lavori di costruzione; 
                  c) per  l'esecuzione  dell'opera,  specificando  le
          modalita'  di  costruzione,  i  lavori  da   eseguire   per
          l'impermeabilizzazione e l'eventuale  consolidamento  della
          fondazione,  le  caratteristiche  e  le   provenienze   dei
          materiali da adoperare e le prove di controllo  alle  quali
          questi dovranno essere sottoposti  durante  i  lavori,  sia
          nell'eventuale  laboratorio   di   cantiere,   sia   presso
          laboratori specializzati,  con  indicazione  del  numero  e
          della frequenza dei saggi da prelevare sotto  il  controllo
          dell'Amministrazione; 
                  d) per le osservazioni e misure da compiere per  il
          controllo  del   comportamento   dello   sharramento,   con
          indicazione degli apparecchi  dei  vari  tipi  da  disporre
          nella struttura e fuori di essa; 
                  e)  per  la  vigilanza  dell'opera  da  parte   del
          richiedente la concessione o concessionario, e il controllo
          dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio; 
                  f) per le prestazioni relative al collaudo; 
                  g) per il collegamento della casa dei guardiani con
          i centri abitati a valle e con la piu'  prossima  sede  del
          richiedente la  concessione  o  concessionario,  e  per  le
          segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine
          di immediato svaso del serbatoio; 
                  h)  per  gli  altri   provvedimenti   che   fossero
          eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la
          sicurezza dell'opera. 
              Lo schema del foglio  di  condizioni,  approvato  dalla
          Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici, sara' restituito al Genio  civile  per
          la  firma  da  parte  del  richiedente  la  concessione   o
          concessionario  e   per   il   successivo   perfezionamento
          amministrativo.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
          1991, n. 85 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed
          il potenziamento dei Servizi tecnici  nazionali  geologico,
          idrografico e mareografico,  sismico  e  dighe  nell'ambito
          della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
          dell'art.  9  della  legge  18  maggio  1989,  n.  183)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1991, n. 65.