Art. 3 
 
                 Finalita' e contenuti del progetto 
 
  1. Il Progetto e' finalizzato a  definire  il  quadro  previsionale
delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le
attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto  di
ritenuta, per assicurare: 
    a) il mantenimento o il graduale ripristino della capacita' utile
originaria dell'invaso  o  della  capacita'  utile  sostenibile  come
determinata dalla regione nei casi disciplinati dall'articolo 5; 
    b) il funzionamento degli organi di scarico e di presa; 
    c)  il  mantenimento  o  il  ripristino  della  continuita'   del
trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti. 
  2. Il Progetto definisce, altresi', gli  adempimenti  da  porre  in
essere durante le operazioni di svaso,  sfangamento  e  sghiaiamento,
nonche': 
    a) le misure da adottare per  la  tutela  delle  risorse  idriche
invasate e rilasciate a valle dello sbarramento e  dei  corpi  idrici
interessati  al  fine  di  mitigare  gli  impatti   provocati   dalle
operazioni stesse; 
    b) gli scenari per l'utilizzazione  degli  scarichi  profondi  in
corrispondenza degli eventi caratterizzati da  condizioni  idrauliche
favorevoli alle operazioni, in relazione ad almeno una delle seguenti
esigenze: 
      1) garantire comunque tramite spurghi  la  funzionalita'  degli
scarichi profondi a fronte dei fenomeni di interrimento; 
      2) mantenere o ricostituire il trasporto solido, sia  fine  che
grossolano, a valle degli sbarramenti. 
    3. Il Progetto, al fine di non  pregiudicare  il  mantenimento  o
raggiungimento degli  obiettivi  di  qualita'  ambientale  dei  corpi
idrici interessati, e' redatto in conformita' agli  obiettivi  e  nel
rispetto delle misure contenute nel Piano di tutela delle acque e nel
Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza  di  cui,
rispettivamente, all'articolo 121  e  all'articolo  117  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
    4. Il  Progetto  tiene  altresi'  conto  dei  piani  stralcio  di
distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) di  cui  all'articolo  67
del decreto legislativo  n.  152  del  2006,  nonche'  dei  piani  di
gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7  del  decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n.  49,  nonche',  ove  esistente,  del
programma di gestione dei sedimenti di cui  all'articolo  117,  comma
2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  I  contenuti  del
Progetto e  le  modalita'  di  gestione  dell'invaso  sono  descritti
nell'Allegato 3 e, per i casi  previsti  dall'articolo  1,  comma  4,
nell'Allegato 1 al presente regolamento. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  l'art.  121  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): 
                «Art. 12 (Piani di tutela delle acque). - 1. Il Piano
          di tutela delle acque costituisce uno  specifico  piano  di
          settore ed e' articolato secondo i contenuti  elencati  nel
          presente articolo, nonche' secondo le  specifiche  indicate
          nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente
          decreto. 
                2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di  bacino,
          nel contesto delle attivita' di pianificazione  o  mediante
          appositi atti di  indirizzo  e  coordinamento,  sentiti  le
          province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono gli
          obiettivi su scala di  distretto  cui  devono  attenersi  i
          piani di tutela delle acque,  nonche'  le  priorita'  degli
          interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni,  sentite
          le province e previa adozione  delle  eventuali  misure  di
          salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e  lo
          trasmettono al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare nonche' alle competenti Autorita'  di
          bacino, per le verifiche di competenza. 
                3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi
          volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli
          obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto,  le
          misure necessarie alla tutela  qualitativa  e  quantitativa
          del sistema idrico. 
                4. Per le finalita' di cui al comma  1  il  Piano  di
          tutela contiene in particolare: 
                  a) i risultati dell'attivita' conoscitiva; 
                  b) l'individuazione  degli  obiettivi  di  qualita'
          ambientale e per specifica destinazione; 
                  c)  l'elenco   dei   corpi   idrici   a   specifica
          destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure  di
          prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; 
                  d) le misure di tutela qualitative  e  quantitative
          tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; 
                  e)  l'indicazione  della  cadenza  temporale  degli
          interventi e delle relative priorita'; 
                  f) il programma di  verifica  dell'efficacia  degli
          interventi previsti; 
                  g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; 
                  g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie
          competenti rispetto al monitoraggio delle  acque  di  falda
          delle aree interessate e delle acque  potabili  dei  comuni
          interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la
          rete di monitoraggio esistente, da pubblicare  in  modo  da
          renderli disponibili per i cittadini; 
                  h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10  alla
          parte terza del presente decreto e le  misure  previste  al
          fine di dare attuazione alle disposizioni di  cui  all'art.
          119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici; 
                  i) le risorse finanziarie previste  a  legislazione
          vigente. 
                5. Entro centoventi  giorni  dalla  trasmissione  del
          Piano di  tutela  le  Autorita'  di  bacino  verificano  la
          conformita' del piano agli atti di  pianificazione  o  agli
          atti di indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  comma  2,
          esprimendo  parere  vincolante.  Il  Piano  di  tutela   e'
          approvato dalle regioni  entro  i  successivi  sei  mesi  e
          comunque non oltre  il  31  dicembre  2016.  Le  successive
          revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni
          sei anni.». 
              - Per l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152: 
                «Art. 67 (I piani stralcio per la tutela dal  rischio
          idrogeologico e le misure di  prevenzione  per  le  aree  a
          rischio). - 1. Nelle more dell'approvazione  dei  piani  di
          bacino, le Autorita' di bacino adottano, ai sensi dell'art.
          65, comma 8, piani  stralcio  di  distretto  per  l'assetto
          idrogeologico  (PAI),   che   contengano   in   particolare
          l'individuazione delle aree  a  rischio  idrogeologico,  la
          perimetrazione  delle  aree  da  sottoporre  a  misure   di
          salvaguardia e la determinazione delle misure medesime. 
                2. Le Autorita'  di  bacino,  anche  in  deroga  alle
          procedure di cui  all'art.  66,  approvano  altresi'  piani
          straordinari diretti  a  rimuovere  le  situazioni  a  piu'
          elevato rischio idrogeologico,  redatti  anche  sulla  base
          delle proposte delle regioni e degli enti locali.  I  piani
          straordinari devono ricomprendere prioritariamente le  aree
          a rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo
          stato di emergenza, ai sensi dell'art.  5  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari  contengono  in
          particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree
          a rischio idrogeologico  molto  elevato  per  l'incolumita'
          delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del
          patrimonio ambientale  e  culturale.  Per  tali  aree  sono
          adottate le misure di salvaguardia ai sensi  dell'art.  65,
          comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma
          3, lettera d), del medesimo art. 65. In caso di inerzia  da
          parte  delle  Autorita'  di  bacino,  il   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Comitato  dei
          Ministri, di cui all'art. 57,  comma  2,  adotta  gli  atti
          relativi all'individuazione,  alla  perimetrazione  e  alla
          salvaguardia delle predette  aree.  Qualora  le  misure  di
          salvaguardia siano adottate in assenza dei  piani  stralcio
          di  cui  al  comma  1,  esse  rimangono  in   vigore   sino
          all'approvazione  di  detti  piani.  I  piani  straordinari
          approvati possono essere  integrati  e  modificati  con  le
          stesse modalita' di cui al presente comma,  in  particolare
          con riferimento agli interventi realizzati  ai  fini  della
          messa in sicurezza delle aree interessate. 
                3. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 57, comma
          2, tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte delle
          Autorita' di bacino e dei  piani  straordinari  di  cui  al
          comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa  con  la
          Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi  urgenti,
          anche  attraverso  azioni  di  manutenzione  dei  distretti
          idrografici, per la  riduzione  del  rischio  idrogeologico
          nelle zone in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio
          e' connessa con piu' elevati pericoli per  le  persone,  le
          cose ed il patrimonio ambientale, con priorita' per le aree
          ove e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza,  ai  sensi
          dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225.  Per  la
          realizzazione degli interventi possono essere adottate,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, e d'intesa con le  regioni  interessate,  le
          ordinanze di cui  all'art.  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225. 
                4.  Per   l'attivita'   istruttoria   relativa   agli
          adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti
          si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonche'
          della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle
          regioni, delle Autorita' di bacino,  del  Gruppo  nazionale
          per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
          nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del
          Servizio geologico d'ltalia - Dipartimento difesa del suolo
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), per quanto di rispettiva competenza. 
                5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti  di
          cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di  protezione  civile
          provvedono  a  predisporre,   per   le   aree   a   rischio
          idrogeologico, con priorita' assegnata a quelle in  cui  la
          maggiore vulnerabilita' del territorio e' connessa con piu'
          elevati pericoli per le persone, le cose  e  il  patrimonio
          ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure
          per  la  salvaguardia  dell'incolumita'  delle  popolazioni
          interessate, compreso il preallertamento,  l'allarme  e  la
          messa in salvo preventiva. 
                6.  Nei  piani  stralcio  di  cui  al  comma  1  sono
          individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano
          il   rischio   idrogeologico.   Sulla    base    di    tali
          individuazioni,  le  regioni  stabiliscono  le  misure   di
          incentivazione  a  cui  i  soggetti   proprietari   possono
          accedere  al  fine  di  adeguare  le  infrastrutture  e  di
          rilocalizzare  fuori  dall'area  a  rischio  le   attivita'
          produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni,
          acquisito  il  parere  degli   enti   locali   interessati,
          predispongono, con criteri di priorita' connessi al livello
          di   rischio,   un   piano    per    l'adeguamento    delle
          infrastrutture, determinandone altresi' un congruo termine,
          e  per  la  concessione  di  incentivi  finanziari  per  la
          rilocalizzazione  delle  attivita'   produttive   e   delle
          abitazioni private realizzate in conformita' alla normativa
          urbanistica  edilizia  o  condonate.  Gli  incentivi   sono
          attivati nei limiti della quota  dei  fondi  introitati  ai
          sensi dell'art. 86, comma 2,  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, e riguardano anche  gli  oneri  per  la
          demolizione dei manufatti;  il  terreno  di  risulta  viene
          acquisito   al   patrimonio   indisponibile   dei   comuni.
          All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalita'
          previste  dalla   normativa   vigente.   Ove   i   soggetti
          interessati non si avvalgano della  facolta'  di  usufruire
          delle predette incentivazioni, essi decadono  da  eventuali
          benefici connessi ai danni derivanti agli  insediamenti  di
          loro proprieta' in conseguenza del verificarsi di calamita'
          naturali. 
                7. Gli atti di cui ai commi 1, 2  e  3  del  presente
          articolo devono contenere l'indicazione dei  mezzi  per  la
          loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.» 
              - Si  riporta  l'art.  7  del  decreto  legislativo  23
          febbraio 2010, n. 49: 
                «Art. 7 (Piani di gestione del rischio di alluvioni).
          - 1. I piani di  gestione  del  rischio  di  alluvioni,  di
          seguito piani di gestione,  riguardano  tutti  gli  aspetti
          della gestione del rischio di alluvioni, in particolare  la
          prevenzione, la protezione e la preparazione,  comprese  le
          previsioni  di  alluvione  e  il  sistema  di  allertamento
          nazionale e tengono conto delle caratteristiche del  bacino
          idrografico o  del  sottobacino  interessato.  I  piani  di
          gestione  possono  anche  comprendere  la   promozione   di
          pratiche sostenibili di uso  del  suolo,  il  miglioramento
          delle   azioni   di   ritenzione   delle   acque,   nonche'
          l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno
          alluvionale. 
                2. Nei piani di gestione di  cui  al  comma  1,  sono
          definiti  gli  obiettivi  della  gestione  del  rischio  di
          alluvioni per le zone di cui all'art. 5,  comma  1,  e  per
          quelle di cui all'art. 11, evidenziando, in particolare, la
          riduzione delle  potenziali  conseguenze  negative  per  la
          salute  umana,  il  territorio,  i  beni,  l'ambiente,   il
          patrimonio culturale e le attivita' economiche  e  sociali,
          attraverso  l'attuazione  prioritaria  di  interventi   non
          strutturali  e   di   azioni   per   la   riduzione   della
          pericolosita'. 
                3. Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: 
                  a) le  autorita'  di  bacino  distrettuali  di  cui
          all'art.  63  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006
          predispongono,  secondo  le  modalita'  e   gli   obiettivi
          definiti ai commi 2 e 4, piani di  gestione,  coordinati  a
          livello di  distretto  idrografico,  per  le  zone  di  cui
          all'art. 5,  comma  1,  e  le  zone  considerate  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  1.  Detti  piani  sono   predisposti
          nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino  di
          cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n.
          152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione
          gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino
          in attuazione della normativa previgente; 
                  b) le regioni, in coordinamento tra  loro,  nonche'
          con il  Dipartimento  nazionale  della  protezione  civile,
          predispongono, ai sensi della normativa vigente  e  secondo
          quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione
          per il distretto idrografico  di  riferimento  relativa  al
          sistema di allertamento, nazionale,  statale  e  regionale,
          per il rischio idraulico ai fini di protezione  civile,  di
          cui  alla  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  in  data  27  febbraio  2004,   con   particolare
          riferimento al governo delle piene. 
                4. I piani  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni
          comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a
          norma  del  comma  2,   nonche'   gli   elementi   indicati
          all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono  conto
          di aspetti quali: 
                  a)  la   portata   della   piena   e   l'estensione
          dell'inondazione; 
                  b) le vie di deflusso delle acque  e  le  zone  con
          capacita' di espansione naturale delle piene; 
                  c) gli  obiettivi  ambientali  di  cui  alla  parte
          terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
                  d) la gestione del suolo e delle acque; 
                  e) la pianificazione e le  previsioni  di  sviluppo
          del territorio; 
                  f) l'uso del territorio; 
                  g) la conservazione della natura; 
                  h) la navigazione e le infrastrutture portuali; 
                  i) i costi e i benefici; 
                  l) le condizioni morfologiche  e  meteomarine  alla
          foce. 
                5. Per la parte di cui al  comma  3,  lettera  b),  i
          piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti  dei
          piani urgenti di emergenza predisposti ai  sensi  dell'art.
          67, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
          nonche' della normativa previgente e  tengono  conto  degli
          aspetti relativi alle attivita' di: 
                  a)  previsione,   monitoraggio,   sorveglianza   ed
          allertamento posti in essere attraverso la rete dei  centri
          funzionali; 
                  b) presidio territoriale idraulico posto in  essere
          attraverso  adeguate  strutture  e  soggetti  regionali   e
          provinciali; 
                  c) regolazione dei deflussi posta in  essere  anche
          attraverso i piani di laminazione; 
                  d) supporto all'attivazione dei  piani  urgenti  di
          emergenza predisposti dagli organi di protezione civile  ai
          sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152
          del 2006 e della normativa previgente. 
                6.   Gli   enti   territorialmente   interessati   si
          conformano alle disposizioni dei piani di gestione  di  cui
          al presente articolo: 
                  a)  rispettandone  le  prescrizioni   nel   settore
          urbanistico, ai sensi dei commi 4  e  6  dell'art.  65  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006; 
                  b) predisponendo o adeguando, nella loro  veste  di
          organi di protezione civile, per quanto  di  competenza,  i
          piani urgenti di emergenza di cui all'art. 67, comma 5, del
          decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i  piani
          urgenti di emergenza gia' predisposti ai sensi dell'art. 1,
          comma  4,  del  decreto-legge  11  giugno  1998,  n.   180,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  1998,
          n. 267. 
                7. I piani di gestione di cui  al  presente  articolo
          non includono misure che, per la loro  portata  e  il  loro
          impatto, possano incrementare il  rischio  di  alluvione  a
          monte o a valle di altri paesi afferenti lo  stesso  bacino
          idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano
          coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata
          tra gli Stati interessati ai sensi dell'art. 8. 
                8. I piani di gestione di cui al  presente  articolo,
          sono ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015. 
                9. I piani di gestione di cui  al  presente  articolo
          non sono predisposti qualora  vengano  adottate  le  misure
          transitorie di cui all'art. 11, comma 3.».