Art. 5 Capacita' utile sostenibile 1. La regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione del parere vincolante dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, in coerenza con il Piano di gestione delle acque e con il Piano di gestione del distretto idrografico, nel rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale definiti dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, puo' stabilire il ripristino di una capacita' utile sostenibile entro il periodo di validita' del Progetto inferiore alla capacita' utile originaria, sulla base dei criteri indicati all'Allegato 2 al presente regolamento, qualora i vantaggi per l'ambiente e per la collettivita' derivanti dal ripristino della capacita' utile originaria siano inferiori ai vantaggi derivanti dal ripristino della capacita' utile sostenibile. 2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il gestore, su richiesta della regione, esegue gli approfondimenti per gli aspetti indicati all'Allegato 2 al presente regolamento. In caso di determinazione da parte della regione della capacita' utile sostenibile inferiore alla capacita' utile originaria, il gestore provvede, se del caso, all'aggiornamento del progetto. L'approvazione del progetto e' subordinata alla redazione del piano e del cronoprogramma delle operazioni necessarie per il raggiungimento della capacita' utile sostenibile. 3. La determinazione di cui al comma 1 non esonera il gestore da eventuali responsabilita' conseguenti all'inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o dalla legge, inclusi quelli di manutenzione dell'impianto di ritenuta. 4. Qualora sussistano i presupposti, la regione verifica, con la periodicita' prevista per l'aggiornamento del progetto o in caso di fenomeni naturali o antropici che abbiano significativamente modificato l'apporto di sedimenti all'invaso, il permanere delle condizioni che hanno portato alla determinazione di cui al comma 1 e, se del caso, provvede alla rideterminazione della capacita' utile da mantenere o ripristinare.
Note all'art. 5: - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse.