Art. 5 
 
                     Capacita' utile sostenibile 
 
  1. La regione, nell'esercizio delle competenze di cui  all'articolo
114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione  del
parere vincolante dell'amministrazione competente  a  vigilare  sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, in coerenza con  il  Piano
di gestione delle acque e con il  Piano  di  gestione  del  distretto
idrografico, nel rispetto  degli  obiettivi  di  qualita'  ambientale
definiti dalle disposizioni di cui alla Parte  III,  Titolo  II,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, puo' stabilire il ripristino  di
una capacita' utile sostenibile entro il  periodo  di  validita'  del
Progetto inferiore alla capacita' utile originaria,  sulla  base  dei
criteri indicati all'Allegato 2 al presente  regolamento,  qualora  i
vantaggi  per  l'ambiente  e  per  la  collettivita'  derivanti   dal
ripristino  della  capacita'  utile  originaria  siano  inferiori  ai
vantaggi derivanti dal ripristino della capacita' utile sostenibile. 
  2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il  gestore,  su
richiesta della regione, esegue gli approfondimenti per  gli  aspetti
indicati  all'Allegato  2  al  presente  regolamento.  In   caso   di
determinazione  da  parte  della  regione   della   capacita'   utile
sostenibile inferiore alla capacita'  utile  originaria,  il  gestore
provvede, se del caso, all'aggiornamento del progetto. L'approvazione
del  progetto  e'  subordinata  alla  redazione  del  piano   e   del
cronoprogramma delle  operazioni  necessarie  per  il  raggiungimento
della capacita' utile sostenibile. 
  3. La determinazione di cui al comma 1 non esonera  il  gestore  da
eventuali   responsabilita'   conseguenti   all'inadempimento   degli
obblighi derivanti dalla concessione o dalla legge, inclusi quelli di
manutenzione dell'impianto di ritenuta. 
  4. Qualora sussistano i presupposti, la regione  verifica,  con  la
periodicita' prevista per l'aggiornamento del progetto o in  caso  di
fenomeni  naturali  o  antropici   che   abbiano   significativamente
modificato l'apporto di  sedimenti  all'invaso,  il  permanere  delle
condizioni che hanno portato alla determinazione di cui al comma 1 e,
se del caso, provvede alla rideterminazione della capacita' utile  da
mantenere o ripristinare. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  si
          veda nelle note alle premesse.