Art. 8 Coordinamento delle operazioni 1. Nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o sottobacino idrografico, la regione detta disposizioni di coordinamento delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attivita' di manutenzione degli impianti interessati, al fine di tutelare i corpi idrici e la gestione dei sedimenti secondo il Piano di tutela delle acque e il Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza di cui, rispettivamente, all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche', ove esistente, del programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Qualora gli sbarramenti di cui al comma 1 appartengano al medesimo gestore, lo stesso assicura il coordinamento della parte operativa prevista nei Progetti dei vari impianti. 3. Nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto si svolgono o interessino il territorio di piu' regioni, la regione titolare del potere concessorio assicura la partecipazione delle altre regioni nelle procedure di cui all'articolo 4.
Note all'art. 8: - Per gli articoli 117 e 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.