Art. 8 
 
                   Coordinamento delle operazioni 
 
  1. Nel caso di diversi sbarramenti sullo  stesso  corso  d'acqua  o
sottobacino   idrografico,   la   regione   detta   disposizioni   di
coordinamento delle operazioni di svaso, sfangamento  e  sghiaiamento
connesse con le attivita' di manutenzione degli impianti interessati,
al fine di tutelare i  corpi  idrici  e  la  gestione  dei  sedimenti
secondo il Piano di tutela delle acque e il  Piano  di  gestione  del
distretto  idrografico  di  appartenenza  di  cui,   rispettivamente,
all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto  legislativo  n.  152
del 2006, nonche', ove  esistente,  del  programma  di  gestione  dei
sedimenti di  cui  all'articolo  117,  comma  2-quater,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  2. Qualora gli sbarramenti  di  cui  al  comma  1  appartengano  al
medesimo gestore, lo stesso assicura  il  coordinamento  della  parte
operativa prevista nei Progetti dei vari impianti. 
  3. Nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto si  svolgono
o interessino il territorio di piu' regioni, la regione titolare  del
potere concessorio assicura la  partecipazione  delle  altre  regioni
nelle procedure di cui all'articolo 4. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per gli articoli 117 e 121 del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.