Art. 9 
 
            Manovre di sicurezza e prove di funzionamento 
                       degli organi di scarico 
 
  1. Le previsioni del  Progetto  non  trovano  applicazione  per  le
manovre necessarie a garantire: 
    a) il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati o comunque
per la regolazione dei deflussi in occasione di eventi  di  piena  in
coerenza con  le  procedure  previste  dai  documenti  di  protezione
civile, fermo restando per gli spurghi quanto  previsto  all'articolo
3, comma 2, lettera b); 
    b) le manovre previste in applicazione dei piani  di  laminazione
od atti equivalenti  e  comunque  quelle  per  la  regolazione  delle
portate in occasione di eventi di piena negli  sbarramenti  destinati
alla laminazione delle piene; 
    c) la sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumita' in fase
di emergenza o effettuate per speciali motivi di  pubblico  interesse
su disposizione dell'autorita' competente; 
    d) l'accertamento della funzionalita' degli organi di scarico, ai
sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e  nel  rispetto  degli
obblighi stabiliti dal foglio di  condizioni  per  l'esercizio  e  la
manutenzione. 
  2. L'esecuzione delle prove di funzionalita' di  cui  al  comma  1,
lettera d),  e'  comunque  subordinata  al  rispetto  delle  seguenti
prescrizioni: 
    a) la  durata  e'  limitata  al  tempo  necessario  al  controllo
dell'efficienza meccanica e idraulica degli  organi  di  scarico,  in
particolare durante i periodi di magra del corpo idrico  riconosciuti
dall'amministrazione, secondo le prescrizioni a tutela  dell'ambiente
eventualmente emanate o comunicate dalle regioni; 
    b) le manovre  di  apertura  sono  effettuate  in  modo  graduale
evitando repentine modificazioni del regime idrologico, del trasporto
solido e della qualita' delle acque e avendo cura  che  gli  scarichi
profondi siano preferibilmente sotto battente. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'art. 16 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 1363 del 1959: 
                «Art. 16 (Obblighi del richiedente la  concessione  o
          concessionario).  -  Il  richiedente   la   concessione   o
          concessionario della derivazione alla quale e' connesso  lo
          sbarramento  e'  obbligato   alla   completa   e   perfetta
          manutenzione dell'opera in ogni sua parte  e  dei  relativi
          accessi, nonche' ad assicurare la costante  efficienza  dei
          meccanismi di manovra della presa e degli scarichi. 
                Di  questi  ultimi  saranno   eseguite   manovre   di
          controllo alla presenza di un  funzionario  del  competente
          ufficio  del  Genio  civile  ad  intervalli  di  tempo  non
          superiori a sei mesi.».