Art. 10 
 
                Raccolta, aggiornamento, trasmissione 
                      e conservazione dei dati 
 
  1. L'adempimento degli obblighi di raccolta e di  conferimento  dei
dati, cosi' come  definiti  nel  presente  regolamento,  e'  valutato
nell'ambito dell'attivita' di verifica  dell'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza da parte  del  Comitato  permanente  per  la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di  cui
all'articolo  3  dell'Intesa  intervenuta  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, il 23 marzo 2005. 
  2. I medici e gli altri professionisti sanitari di cui all'articolo
1, comma 7, della legge 5 giugno 2012,  n.  86,  in  conformita'  con
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge, sono
obbligati a comunicare tempestivamente i dati di cui all'articolo  6,
comma 1, lettere a), b) e c), inserendoli nel registro della  regione
o della provincia autonoma nella quale e' stato eseguito l'intervento
di impianto o rimozione, entro e non  oltre  tre  giorni  dalla  data
dell'intervento. 
  3. I titolari del trattamento dei dati  dei  registri  regionali  e
provinciali o i  loro  designati  autorizzano,  previa  verifica  dei
requisiti professionali, i medici e i professionisti sanitari di  cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 5 giugno 2012, n.  86,  operanti
nella propria regione o provincia autonoma ad accedere al registro. I
titolari  del  trattamento  dei  dati  dei   registri   regionali   e
provinciali o i loro designati sono tenuti a raccogliere,  conservare
e aggiornare, i dati previsti dall'articolo 6, comma 1,  lettera  e),
per i medici e i professionisti sanitari di cui all'articolo 1, comma
7, della legge 5 giugno 2012, n. 86, operanti nella propria regione o
provincia autonoma. 
  4. I dati inseriti nei registri  regionali  o  provinciali  di  cui
all'articolo 6 sono trasmessi al registro  nazionale  all'atto  della
validazione degli stessi. Tale validazione e'  posta  in  essere  dai
medici che hanno effettuato l'intervento di impianto o rimozione  del
dispositivo. Con la validazione avviene una  automatica  trasmissione
dei dati al registro nazionale. 
  5. In caso di  necessita'  di  specifici  controlli  periodici  cui
sottoporre  l'assistito  impiantato  o  di  eventuale  rimozione  del
dispositivo, come previsto nell'articolo 4, comma 1, lettera  a),  il
Ministero della salute, in qualita' di titolare del  trattamento  dei
dati del registro  nazionale,  fornisce  tempestivamente  ogni  utile
informazione ai  titolari  del  trattamento  dei  dati  dei  registri
regionali e provinciali ai fini della rintracciabilita' dei  soggetti
interessati. 
  6. I titolari del trattamento dei dati  dei  registri  regionali  e
provinciali, ricevuta la segnalazione da parte  del  Ministero  della
salute, trasferiscono tempestivamente ogni  utile  informazione  alle
strutture sanitarie operanti nei  territori  di  propria  competenza,
nelle quali sono  stati  effettuati  gli  interventi  di  impianto  o
rimozione delle protesi mammarie oggetto di segnalazione. 
  7. Le strutture sanitarie, sulla base delle  informazioni  ricevute
dai titolari del  trattamento  dei  dati  dei  registri  regionali  e
provinciali,  provvedono  tempestivamente  alla  identificazione  dei
soggetti che  necessitano  di  specifici  controlli  periodici  o  di
eventuale rimozione dell'impianto  protesico  e  forniscono  loro  le
specifiche indicazioni. 
  8. I titolari del trattamento dei dati  dei  registri  regionali  e
provinciali, nel caso in cui siano impossibilitati  a  comunicare  le
informazioni alle strutture sanitarie che  operano  o  operavano  sul
territorio di loro  competenza,  mettono  in  atto  tutte  le  azioni
necessarie per rintracciare gli assistiti  inclusa  l'identificazione
del soggetto dal registro regionale o provinciale stesso. 
  9. I titolari del trattamento dei dati  dei  registri  regionali  e
provinciali, o i loro designati, autorizzano i  medici  e  gli  altri
professionisti sanitari di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 5
giugno 2012, n. 86, ad accedere  ai  dati  relativi  al  soggetto  da
identificare  e  richiamare  per  adempiere  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a). 
  10. I dati  inseriti  nei  registri  nazionale  e  regionali  degli
impianti protesici mammari sono conservati per un periodo di 99  anni
dalla data di inserimento. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  7,  della  legge  5
          giugno 2012, n. 86, si veda nelle note all'art. 6. 
              - Per il testo dell'art. 4,  comma  2,  della  legge  5
          giugno 2012, n. 86, si veda nelle note all'art. 2.