Art. 13 Adempimenti dei distributori di protesi mammarie sul territorio nazionale 1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e al fine di consentire la tracciabilita' delle protesi mammarie sul territorio nazionale anche quando non impiantate, i distributori di protesi mammarie in Italia, trasmettono, mensilmente, al registro nazionale degli impianti protesici mammari, secondo le modalita' previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato A, le seguenti informazioni: a) identificazione del distributore; b) per ogni singola protesi mammaria: 1) identificazione della protesi mammaria; 2) caratteristiche specifiche della protesi mammaria; c) identificazione della struttura sanitaria destinataria, o in caso di vendita a un utente diverso da una struttura sanitaria, precisazione della categoria di appartenenza del soggetto a cui il dispositivo e' stato venduto: medico o assistito; d) stato della protesi mammaria: disponibile, venduto, ritirato, richiamato; e) data cui e' riferito lo stato del dispositivo.