Art. 13 
 
                    Adempimenti dei distributori 
            di protesi mammarie sul territorio nazionale 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  b),  e
al fine di consentire la tracciabilita' delle  protesi  mammarie  sul
territorio nazionale anche quando non impiantate, i  distributori  di
protesi mammarie in Italia,  trasmettono,  mensilmente,  al  registro
nazionale degli impianti  protesici  mammari,  secondo  le  modalita'
previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato A, le  seguenti
informazioni: 
    a) identificazione del distributore; 
    b) per ogni singola protesi mammaria: 
      1) identificazione della protesi mammaria; 
      2) caratteristiche specifiche della protesi mammaria; 
    c) identificazione della struttura sanitaria destinataria,  o  in
caso di vendita a un  utente  diverso  da  una  struttura  sanitaria,
precisazione della categoria di appartenenza del soggetto  a  cui  il
dispositivo e' stato venduto: medico o assistito; 
    d) stato della protesi mammaria: disponibile, venduto,  ritirato,
richiamato; 
    e) data cui e' riferito lo stato del dispositivo.