Art. 14 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  vigilano  sul  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 5 giugno  2012,
n. 86. 
  2. Per  l'accertamento,  la  contestazione  e  l'irrogazione  delle
sanzioni amministrative si applicano le  disposizioni  contenute  nel
capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 19 ottobre 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, 3082 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  7,  della  legge  5
          giugno 2012, n. 86, si veda nelle note all'art. 6. 
              - Per il testo dell'art. 4,  comma  2,  della  legge  5
          giugno 2012, n. 86, si veda nelle note all'art. 2. 
              -  Le  sezioni  I  e  II,  del  Capo  I  (Le   sanzioni
          amministrative)  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  30  novembre  1981,  n.   329,   S.O.,   recano,
          rispettivamente, «Principi generali» e «Applicazione».