Art. 3 
 
Istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari e
                dei registri regionali e provinciali 
 
  1. Il  registro  nazionale  degli  impianti  protesici  mammari  e'
istituito presso la  Direzione  generale  competente  in  materia  di
dispositivi  medici  e  servizio  farmaceutico  del  Ministero  della
salute.  La  realizzazione,  la  gestione  operativa  e  lo  sviluppo
evolutivo del registro nazionale  sono  effettuati  con  il  supporto
dalla Direzione generale competente in materia  di  digitalizzazione,
sistema informativo e statistico-sanitario. 
  2. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento le regioni e le province autonome comunicano al Ministero
della  salute  l'avvenuta  istituzione  dei  registri   regionali   e
provinciali degli impianti  protesici  mammari,  nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni in materia.