Art. 4 
 
      Finalita' del trattamento dei dati contenuti nei registri 
 
  1. I registri di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), sono
istituiti per le finalita' di cui alla legge 5 giugno  2012,  n.  86,
ovvero: 
    a) monitoraggio clinico del soggetto sottoposto a impianto,  allo
scopo di prevenire le complicanze e migliorare  la  gestione  clinico
assistenziale  degli  eventuali  effetti  indesiderati  ed  esiti   a
distanza, consentendo la rintracciabilita' tempestiva degli assistiti
in caso di necessita' di specifici controlli periodici o di eventuale
espianto; 
    b) monitoraggio epidemiologico,  a  scopo  di  studio  e  ricerca
scientifica in campo clinico  e  biomedico  anche  nell'ottica  della
valutazione clinica di efficacia e sicurezza del dispositivo a  breve
e a lungo termine e di programmazione,  gestione,  prevenzione  delle
complicanze, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria. 
  2.  Ciascun  registro  regionale  o  provinciale  tratta,  per   le
finalita' di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  i  dati  personali
relativi agli assistiti sottoposti a  un  intervento  di  impianto  o
rimozione di protesi mammarie nel territorio di competenza. 
  3. I dati raccolti nel registro nazionale sono trattati sia per  le
finalita' di cui al  comma  1,  lettera  b),  sia  per  le  finalita'
previste dall'articolo 1, comma 2,  lettera  f),  limitatamente  alla
prevenzione primaria e secondaria, e lettere h), i), j), k), l) e m),
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017. 
  4.  Il  Ministero  della  salute  in  qualita'  di   titolare   del
trattamento  dei  dati  del  registro  nazionale,   per   l'esclusivo
perseguimento delle finalita' di cui al comma  1,  lettera  b),  puo'
svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in
collaborazione con Universita', Enti e Istituti di ricerca e societa'
scientifiche, nel  rispetto  delle  regole  previste  dal  codice  di
deontologia e di buona condotta, nonche' dalle  disposizioni  vigenti
in materia di trattamento dei dati personali. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017 si veda nelle note alle
          premesse.