Art. 6 
 
               Tipologia di dati raccolti nei registri 
 
  1. Per il perseguimento delle finalita' di cui  all'articolo  4,  i
registri regionali e provinciali degli  impianti  protesici  mammari,
per gli interventi di impianto o rimozione effettuati nel  territorio
di  loro  competenza,  nel  rispetto  delle  specifiche   indicazioni
contenute nel disciplinare tecnico di cui all'allegato A, raccolgono: 
    a) dati  anagrafici  degli  assistiti  sottoposti  a  impianto  o
rimozione di protesi mammaria; 
    b) dati clinici degli assistiti sottoposti a impianto o rimozione
di protesi mammaria; 
    c) dati relativi alla protesi mammaria impiantata o rimossa; 
    d) dati relativi alla struttura sanitaria dove  viene  effettuato
l'impianto o la rimozione; 
    e) dati relativi ai medici e agli altri  professionisti  sanitari
per le finalita' previste dall'articolo 1, comma  7,  della  legge  5
giugno 2012, n. 86. 
  2. Il  registro  nazionale  degli  impianti  protesici  mammari  e'
alimentato  con  i  dati  provenienti  dai   registri   regionali   e
provinciali previo trattamento dei dati personali esclusivamente  con
un  codice  univoco  che  non  consente   l'identificazione   diretta
dell'interessato. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nel
rispetto del principio di ottimizzazione  e  razionalizzazione  della
spesa informatica, mediante la definizione  di  appositi  accordi  di
collaborazione che specifichino anche il ruolo delle  parti  rispetto
al trattamento, possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi  del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  delle  infrastrutture
tecnologiche per il registro degli impianti protesici mammari a  tale
fine gia' realizzate  da  altre  regioni  o  dei  servizi  da  queste
erogati, ovvero utilizzare l'infrastruttura tecnologica del Ministero
della salute da rendere conforme ai criteri previsti dal comma 2. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il comma  7  dell'art.  1  della  predetta
          legge 5 giugno 2012, n. 86: 
                «7. Accedono ai registri regionali per  l'inserimento
          e la consultazione dei dati individuali e  nominativi,  per
          le finalita' di cui alla lettera a) del comma 3, i medici e
          gli altri professionisti sanitari che prendono in  cura  il
          soggetto sottoposto all'impianto, al momento  dell'impianto
          stesso e nell'eventualita' di effetti indesiderati o  esiti
          a distanza, previa autorizzazione del titolare del registro
          regionale. Il trattamento dei dati  raccolti  nel  registro
          nazionale e nei registri regionali per le finalita' di  cui
          alla lettera b) del comma 3 e' consentito, rispettivamente,
          al Ministero della salute e alle regioni  e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze
          loro attribuite dalla  legge,  senza  l'utilizzo  dei  dati
          identificativi dei soggetti, secondo  livelli  di  accesso,
          modalita' e criteri di organizzazione ed  elaborazione  dei
          dati definiti  con  il  regolamento  di  cui  al  comma  8.
          L'accesso ai dati dei registri per le finalita' di  ricerca
          scientifica  in  campo  clinico  e  biomedico  e'  altresi'
          consentito agli interessati che ne facciano richiesta,  nel
          rispetto della normativa vigente in materia  di  protezione
          dei dati personali e delle misure e regole stabilite con il
          regolamento di cui al comma 8.».