Art. 8 
 
           Misure di sicurezza da adottare nel trattamento 
                   dei dati contenuti nei registri 
 
  1. I titolari del trattamento dei dati contenuti nei registri degli
impianti protesici mammari adottano misure tecniche  e  organizzative
per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio,  ai  sensi
dell'articolo 32 del regolamento (UE)  2016/679,  e  specificate  nel
disciplinare tecnico di cui all'Allegato A. 
  2. La sicurezza dei dati trattati deve essere garantita in tutte le
fasi del trattamento dei dati, mediante  l'adozione  degli  opportuni
accorgimenti  volti  a  preservare  i  medesimi  dati  da  rischi  di
distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non  autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme alle  finalita'  della
raccolta. 
  3. Ai fini della verifica della liceita' del trattamento dei  dati,
tutti gli accessi al registro nazionale e  ai  registri  regionali  e
provinciali devono essere registrati. 
  4. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano, al fine di garantire la qualita'  dei  registri,
provvedono alla: 
    a) verifica sistematica della copertura della raccolta  dei  dati
attraverso la  valutazione  di  specifici  indicatori,  definiti  nel
disciplinare tecnico di cui all'Allegato A; 
    b)  informazione  e  formazione  dei   medici   e   degli   altri
professionisti sanitari di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 5
giugno 2012, n. 86, e dei soggetti designati ad effettuare operazioni
di trattamento  dei  dati  contenuti  nei  registri,  secondo  quanto
previsto nel presente regolamento. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2016/679  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  7,  della  predetta
          legge 5 giugno 2012, n. 86, si veda nelle note all'art. 6.