Art. 9 
 
            Codifica dei dati personali ed identificativi 
 
  1. I dati personali e  identificativi  del  soggetto  sottoposto  a
impianto o rimozione  sono  raccolti  nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali,  in  conformita'
ai principi di cui all'articolo 5 del regolamento  (UE)  2016/679.  A
ciascun assistito, con l'ausilio di strumenti  elettronici  integrati
nel registro e disciplinati nel disciplinare tecnico,  e'  attribuito
un codice  univoco  identificativo  irreversibile  che  non  consente
l'identificazione diretta dell'interessato a chi tratta i dati per le
finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). 
  2.  L'identificazione  del  soggetto  sottoposto  a  impianto  o  a
rimozione e' consentita a  soggetti,  autorizzati  dal  titolare  del
trattamento dati dei registri  delle  regioni  e  province  autonome,
operanti  nelle  strutture  sanitarie  che  hanno  preso  in   carico
l'assistito durante l'intervento di  impianto  o  rimozione,  per  le
finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2016/679  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016  si
          veda nelle note alle premesse.