(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                        DISCIPLINARE TECNICO 
 
 
1. Introduzione 
 
  Il presente disciplinare tecnico descrive: 
    ▪ i contenuti informativi dei registri  regionali  o  provinciali
(Parte A); 
    ▪ le caratteristiche e le modalita' tecniche per la  raccolta  da
parte del Ministero della salute dei dati relativi ai registri  delle
regioni e delle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  degli
impianti protesici mammari e il dettaglio dei  contenuti  informativi
per l'alimentazione del registro nazionale (Parte B); 
    ▪ i dati e le modalita' tecniche per  la  raccolta  dei  dati  da
parte dei distributori di protesi mammarie (Parte C). 
  Le variazioni alle caratteristiche tecniche descritte nel  presente
discilinare  tecnico  sono  rese  pubbliche  sul  sito  internet  del
Ministero della  salute  (www.salute.gov.it),  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale. 
 
2. Definizioni 
 
  Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende per: 
    a.   "crittografia",   tecnica   per   rendere    inintelligibili
informazioni a chi non dispone dell'apposita chiave di decifrazione e
dell'algoritmo necessario; 
    b. "crittografia simmetrica", tipo  di  crittografia  in  cui  la
stessa chiave viene utilizzata per crittografare e decrittografare il
messaggio,  ovvero  una  chiave  nota  sia   al   mittente   che   al
destinatario; 
    c. "crittografia asimmetrica", tipo di crittografia in  cui  ogni
soggetto coinvolto nello  scambio  di  informazioni  dispone  di  una
coppia di chiavi, una  privata,  da  mantenere  segreta,  l'altra  da
rendere pubblica. L'utilizzo combinato delle chiavi dei due  soggetti
permette di garantire l'identita' del  mittente,  l'integrita'  delle
informazioni e di renderle inintelligibili a terzi; 
    d. "Codice dell'amministrazione digitale", il decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82; 
    e.  "SPC",  il  Sistema  Pubblico  di  Connettivita'  definito  e
disciplinato  all'articolo   73   del   Codice   dell'amministrazione
digitale; 
    f.  "cooperazione  applicativa",  l'interazione  tra  i   sistemi
informatici  delle  pubbliche  amministrazioni  secondo   le   regole
tecniche del Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC) e secondo quanto
previsto dalla Determinazione n. 219/2017 dell'Agenzia  per  l'Italia
Digitale concernente "Linee guida per transitare al nuovo modello  di
interoperabilita'"; 
    g. "credenziali di autenticazione", i dati  e  i  dispositivi  in
possesso  di  una  persona,  da  questa  conosciuti  o  alla   stessa
univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; 
    h.  "profilo  di  autorizzazione"  o  "ruolo",  l'insieme   delle
informazioni, univocamente associate a una persona, che  consente  di
individuare  a  quali  dati  la  stessa  puo'  accedere,  nonche'   i
trattamenti alla stessa consentiti; 
    i. "utenti", il personale competente  individuato  dalle  Aziende
sanitarie locali e dalle amministrazioni regionali e centrali, che e'
utente del sistema; 
    l. "tracciatura", registrazione  delle  operazioni  compiute  con
identificazione dell'utente incaricato che accede ai dati; 
    m. "Centro Elaborazione Dati" o "CED", l'infrastruttura  dedicata
ai servizi di hosting del complesso delle componenti tecnologiche del
Sistema Informativo Sanitario Nazionale, dove i servizi di  sicurezza
fisica logica e organizzativa sono oggetto di specifiche procedure  e
processi; 
    n. "XML", il linguaggio di markup aperto e basato  su  testo  che
fornisce informazioni di tipo strutturale  e  semantico  relative  ai
dati  veri  e  propri.  Acronimo  di  "eXtensible  Markup   Language"
metalinguaggio creato e gestito dal World Wide Web Consortium (W3C). 
 
Parte A 
 
3. Registri regionali 
 
  I registri regionali e provinciali degli impianti protesici mammari
contengono i dati relativi  a  ciascun  evento  sanitario  (impianto,
rimozione) effettuato presso  una  struttura  sanitaria  del  proprio
territorio. 
 
4. I soggetti 
 
  Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano registrano
le informazioni relative agli  eventi  di  impianto  e  di  rimozione
attenendosi al presente disciplinare. 
 
5. I dati dei registri delle regioni e Province autonome di Trento  e
di Bolzano 
 
  Per ciascun intervento e' necessario rilevare i dati  anagrafici  e
clinici del soggetto  sottoposto  ad  intervento  di  impianto  o  di
rimozione di protesi mammaria, i dati identificativi della  struttura
e del chirurgo che ha effettuato l'intervento, i dati  della  protesi
mammaria impiantata o rimossa, come di seguito specificato. 
 
Dati anagrafici del soggetto sottoposto ad impianto  o  rimozione  di
                          protesi mammaria 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il "Codice univoco" viene ottenuto  applicando  mediante  procedure
automatiche, successivamente alla verifica di  validita'  del  codice
identificativo,  un  algoritmo  che  non  consente  l'identificazione
diretta  dell'interessato,  ai  sensi  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto. 
  Il "Codice univoco chirurgo" e il  "Codice  univoco  mail"  vengono
ottenuti  mediante  procedure   automatiche,   successivamente   alla
verifica di validita' del codice fiscale del chirurgo,  e  applicando
un   algoritmo   che   non   consente    l'identificazione    diretta
dell'interessato,  ferma  restando  la  possibilita'   di   procedere
all'identificazione del chirurgo e del suo recapito mail. 
 
5.1 Conservazione dei dati 
  I dati inseriti nei registri sono cancellati trascorso  un  periodo
massimo di 99 anni dalla data di inserimento. 
 
 
6. Gestione degli  accessi  ai  registri  delle  regioni  e  province
autonome 
 
  Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono in
atto strumenti e procedure al fine di  assicurare  a  ciascun  utente
autorizzazioni e diritti di accesso adatti al  ruolo  che  lo  stesso
deve svolgere nel registro degli impianti protesici mammari. 
  I soggetti che accedono ai registri sono: 
    ▪ i medici e gli altri professionisti sanitari  che  prendono  in
cura il soggetto sottoposto all'impianto o alla  rimozione  (articolo
7, comma 4), per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a); 
    ▪ le unita'  organizzative  delle  regioni  e  province  autonome
competenti in materia di vigilanza  sui  dispositivi  medici  per  le
finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). 
  Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
di un sistema di autenticazione e autorizzazione, nonche' di gestione
delle identita' digitali, attraverso  il  quale  vengono  definiti  i
profili di autorizzazione previsti per il registro, definiti  secondo
le logiche del controllo degli accessi basato sui ruoli  e  declinati
in relazione al ruolo  istituzionale  e  alle  funzioni  svolte.  Gli
amministratori dell'applicazione, nominati dalla regione,  gestiscono
la designazione  degli  utenti  e  l'assegnazione  dei  privilegi  di
accesso. 
  Gli utenti accedono al  registro  attraverso  dispositivi  standard
(Carta nazionale dei servizi, Carta di identita' elettronica,  SPID),
definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione
telematica   ai   servizi   erogati   in   rete    dalle    pubbliche
amministrazioni, ovvero tramite codice utente  e  parola  chiave,  in
conformita' all'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale. 
  Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole  delle
identita'  SPID  ad  uso  professionale,  e'  ammesso  l'utilizzo  di
identita' SPID ad uso personale escludendo l'uso  di  dati  personali
attinenti alla sfera privata del soggetto (es.  e-mail  e  numero  di
cellulare personali, domicilio privato) forniti ai Service Provider. 
 
Parte B 
 
  Di  seguito  sono  descritte  le  caratteristiche  e  le  modalita'
tecniche per la raccolta da parte del Ministero della salute dei dati
relativi al registro nazionale degli impianti protesici mammari e  il
dettaglio dei contenuti informativi. 
 
7. I soggetti 
 
  Il  Registro  nazionale  degli  impianti   protesici   mammari   e'
alimentato dalle regioni e Province autonome di Trento e  di  Bolzano
con riferimento ai dati degli interventi di impianto o  di  rimozione
contenuti nei registri regionali e provinciali. 
 
8. Descrizione del sistema informativo 
 
8.1 Caratteristiche infrastrutturali 
  Date le caratteristiche organizzative, le necessita' di scambio  di
informazioni tra sistemi eterogenei e  le  caratteristiche  dei  dati
trattati, il registro nazionale degli impianti protesici  mammari  e'
basato su un'architettura standard del mondo Internet: 
    ▪ utilizza lo standard XML per  definire  in  modo  unificato  il
formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra i
sistemi; 
    ▪ attua forme di interoperabilita' e cooperazione applicativa tra
sistemi; 
    ▪ prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione
dei dati personali trattati. 
  E' costituito, a livello nazionale, da: 
    ▪ un  sistema  che  ospita  il  front-end  web  dell'applicazione
(avente la funzione di web server); 
    ▪ un sistema che ospita l'applicazione  (avente  la  funzione  di
application server); 
    ▪ un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (data server); 
    ▪ un sistema dedicato alla  autenticazione  degli  utenti  e  dei
messaggi; 
    ▪ un sistema dedicato a funzioni di Business Intelligence. 
  Nel caso di utilizzo da parte della regione  o  provincia  autonoma
dell'infrastruttura tecnologica del  Ministero  della  salute  per  i
registri regionali e provinciali vale quanto descritto nei  paragrafi
che seguono (da 8.1.1 a 8.1.5). 
  Qualora  la  regione  o  provincia  autonoma  realizzi  il  proprio
registro  senza  avvalersi  dell'infrastruttura  tecnologica,  adotta
misure tecniche e organizzative adeguate a garantire  un  livello  di
sicurezza adeguato al rischio, ai sensi  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679. 
 
8.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione 
  I supporti  di  memorizzazione,  che  includono  nastri  magnetici,
dischi ottici e cartucce, possono  essere  fissi  o  rimovibili.  Sui
supporti  di  memorizzazione  non   vengono,   comunque,   conservate
informazioni in chiaro; cio'  malgrado,  per  ridurre  al  minimo  il
rischio di manomissione delle  informazioni,  viene  identificato  un
ruolo  di  custode  dei  supporti  di  memorizzazione,  al  quale  e'
attribuita  la  responsabilita'  della  gestione  dei   supporti   di
memorizzazione rimovibili. 
  Per la gestione dei supporti di memorizzazione  sono  adottate,  in
particolare, le seguenti misure: 
    ▪  tutti  i   supporti   sono   etichettati   a   seconda   della
classificazione dei dati contenuti; 
    ▪ viene tenuto  un  inventario  dei  supporti  di  memorizzazione
sottoposto a controlli secondo procedure definite; 
    ▪ sono definite ed  adottate  misure  di  protezione  fisica  dei
supporti di memorizzazione; 
    ▪ distruzione dei supporti non  piu'  utilizzati  secondo  quanto
previsto dal provvedimento dell'Autorita' Garante in materia di  RAEE
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e  misure  di
sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008 - G.U. n.  287  del  9
dicembre 2008. 
 
8.1.2 Misure idonee a garantire la continuita' del servizio 
  A garanzia della corretta operativita' del servizio  sono  attivate
procedure  idonee  a  definire  tempi  e   modi   per   salvaguardare
l'integrita' e la disponibilita' dei dati e consentire il  ripristino
del  sistema  in  caso  di  eventi  che  lo  rendano  temporaneamente
inutilizzabile. Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base
delle evidenze che emergono dall'analisi dei  rischi  presentati  dal
trattamento che derivano in particolare  dalla  distruzione  e  dalla
perdita dei dati. Di seguito le misure da adottare,  in  particolare,
per quel che riguarda i dati custoditi presso il CED: 
    ▪ procedure per il salvataggio periodico  dei  dati  (backup  sia
incrementale che storico); 
    ▪ procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la
rotazione dei supporti ad ogni ciclo di backup; 
    ▪ procedure per il data recovery; 
    ▪ procedure per la verifica dell'efficacia sia del backup che del
possibile, successivo, ripristino; 
    ▪ software aggiornato secondo la tempistica prevista  dalle  case
produttrici  ovvero,  periodicamente,  a  seguito  di  interventi  di
manutenzione; 
    ▪ basi di dati configurate per consentire un ripristino  completo
delle  informazioni  senza  causarne  la  perdita  di  integrita'   e
disponibilita'; 
    ▪ gruppi di continuita' che, in caso di mancanza di alimentazione
elettrica di rete, garantiscono la continuita' operativa. 
  La struttura organizzativa del  CED  e  le  procedure  da  adottare
consentono, in caso di necessita', di operare il ripristino dei  dati
in un arco di tempo inferiore alle 24 ore. 
 
8.1.3 Misure idonee a garantire la protezione dei dati 
  Per garantire la protezione del patrimonio informativo del  sistema
sono  attivate  misure  di  sicurezza  fisica  e  logica   idonee   a
salvaguardare l'integrita' e la riservatezza delle informazioni. Tali
misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle  evidenze  che
emergono dall'analisi  dei  rischi  presentati  dal  trattamento  che
derivano  in  particolare  dalla  modifica,  dalla  divulgazione  non
autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati e
prevedono: 
    ▪ isolamento logico della rete; 
    ▪ protezione dei dati  e  delle  applicazioni  da  danneggiamenti
provocati da virus informatici; 
    ▪ autenticazione degli utenti; 
    ▪ controllo dell'accesso alle applicazioni ed ai dati; 
    ▪ integrita' dei messaggi scambiati; 
    ▪ cifratura dei dati. 
  Tutti i sistemi ospitati presso il Centro Elaborazione  Dati  (CED)
sono  collegati  in  rete  locale  e  connessi  alle   infrastrutture
comunicative attraverso servizi di firewall  e  proxy  opportunamente
configurati.  Inoltre,  la  sicurezza   degli   stessi   sistemi   e'
incrementata mediante: 
    ▪  strumenti  IPS/IDS  (Intrusion   Prevention   System/Intrusion
Detection System) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di
consentire  l'identificazione  di   attivita'   ostili,   ostacolando
l'accesso da parte di soggetti non  identificati  e  permettendo  una
reazione automatica alle intrusioni; 
    ▪ un sistema di gestione degli accessi e di profilazione  utenti,
che prevede, ove opportuno, strumenti di autenticazione forte; 
    ▪ un sistema di registrazione delle operazioni di  accesso  degli
utenti ai sistemi e delle  operazioni  di  trattamento  (sia  tramite
funzioni  applicative  o  tramite  accesso  diretto),  al   fine   di
permettere l'individuazione di eventuali anomalie; 
    ▪ un  servizio  di  Log  Management  e  Correlazione  (SIEM)  che
realizza le attivita' di logging, monitoraggio e  correlazione  degli
eventi di sicurezza; 
    ▪ un servizio di gestione Antivirus e Host IPS che centralizza la
gestione delle componenti antivirus e HIPS (Host Intrusion Prevention
System) al fine di prevenire intrusioni  illecite  e  contrastare  le
minacce legate a software malevolo; 
    ▪ aggiornamenti dei  software,  secondo  la  tempistica  prevista
dalle  case  produttrici,  ovvero,  periodicamente,  a   seguito   di
interventi di manutenzione; 
    ▪ configurazioni delle basi di dati per consentire un  ripristino
completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrita' e
disponibilita'; 
    ▪ soluzioni per la continuita' operativa e il disaster recovery; 
    ▪ utilizzo di uno strumento  di  controllo  per  l'accesso  degli
amministratori di sistema; 
    ▪ utilizzo di uno  strumento  di  controllo  della  gestione  dei
privilegi di accesso da parte  degli  amministratori  delle  basi  di
dati; 
    ▪ utilizzo del canale HTTPS con protocollo TLS V1.2 o superiori; 
    ▪ utilizzo di componenti di Trasparent Data  Encryption  (TDE)  e
Database  Vault  (DV)  per  proteggere  i  dati   da   utilizzi   non
autorizzati; 
    ▪ funzioni di crittografia simmetrica e asimmetrica; 
    ▪ separazione dei dati anagrafici dei soggetti censiti  dai  dati
sensibili, con la predisposizione di distinti schemi di database. 
 
8.1.4 Tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema 
  Tutte le operazioni di accesso ai dati da parte degli  utenti  sono
registrate e i dati vengono conservati in appositi file  di  log,  al
fine di evidenziare eventuali anomalie  o  utilizzi  impropri,  anche
tramite specifici alert. 
  Le informazioni registrate in tali file di log sono le seguenti: 
    ▪ i dati identificativi del soggetto che ha effettuato l'accesso; 
    ▪ la data e l'ora dell'accesso; 
    ▪ codice dell'assistito su cui e' stato effettuato l'accesso, nel
caso di accesso ai dati individuali; 
    ▪ l'operazione effettuata. 
  Ai fini della verifica della liceita' del trattamento dei dati: 
    ▪  i  log  sono  protetti  con  idonee  misure  contro  ogni  uso
improprio; 
    ▪ i log sono conservati per 12 mesi e cancellati alla scadenza; 
    ▪ i dati  contenuti  nei  log  sono  trattati  in  forma  anonima
mediante aggregazione; possono essere trattati in forma  non  anonima
unicamente laddove cio' risulti indispensabile ai fini della verifica
della liceita' del trattamento dei dati. 
  Nel caso di cooperazione applicativa: 
    ▪ sono conservati i file di log degli invii delle informazioni al
registro; 
    ▪ sono conservati i file di log delle ricevute del registro; 
    ▪ a seguito dell'avvenuta ricezione delle ricevute  il  contenuto
delle comunicazioni effettuate e' eliminato. 
  Tutte  le  operazioni  di  inserimento  e  aggiornamento  dei  dati
prevedono la creazione di un  messaggio  in  formato  XML  che  viene
firmato digitalmente dall'utente. Tutti i  messaggi  sono  archiviati
nel sistema per garantire la tracciabilita' di tutte le modifiche dei
dati. 
 
8.1.5 Conservazione dei dati 
  I dati inseriti nel registro sono cancellati trascorso  un  periodo
massimo di 99 anni dalla data di inserimento. 
 
8.2 Sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti 
  Gli utenti del registro nazionale degli impianti protesici  mammari
sono individuati dal Ministero della salute e sono: 
    ▪   i   soggetti   appartenenti   alle   unita'    organizzative,
specificamente individuate, della Direzione  generale  competente  in
materia di vigilanza  sui  dispositivi  medici  del  Ministero  della
salute per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3; 
    ▪ i soggetti che accedono per le finalita' di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), inclusi Universita', Enti e istituti di  ricerca
e societa' scientifiche nel rispetto delle regole previste dal codice
di deontologia e di buona condotta. 
  Nel caso di utilizzo da parte della regione  o  provincia  autonoma
dell'infrastruttura tecnologica  del  Ministero  della  salute,  come
previsto dall'articolo 6, comma 3, gli utenti del registro  regionale
sono: 
    ▪ i medici e gli altri professionisti sanitari  che  prendono  in
cura il soggetto sottoposto all'impianto o  alla  rimozione,  per  le
finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  a),  operanti  nel
territorio della regione o provincia autonoma medesima; 
    ▪ i soggetti appartenenti alle unita' organizzative della regione
o  provincia  autonoma  competenti  in  materia  di   vigilanza   sui
dispositivi medici per le finalita' di cui all'articolo 4,  comma  1,
lettera     b),     individuati     dall'Amministratore     regionale
dell'applicazione. 
  I criteri di organizzazione ed elaborazione dei dati sono  tali  da
permettere agli utenti di effettuare le  sole  operazioni  pertinenti
rispetto ai ruoli svolti. Di seguito si presenta  una  sintesi  delle
funzionalita' disponibili per le tipologie  di  utenti,  rispetto  ai
ruoli e alle  finalita'  definite  dalle  disposizioni  del  presente
decreto. 
 
                         Registro nazionale 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                         Registro regionale 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il Ministero della salute dispone di un sistema di autenticazione e
autorizzazione,  nonche'  di  gestione  delle   identita'   digitali,
attraverso il quale vengono  definiti  i  profili  di  autorizzazione
previsti per ogni sistema, definiti secondo le logiche del  controllo
degli accessi basato sui ruoli e  declinati  in  relazione  al  ruolo
istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito  territoriale  delle
azioni di competenza. Gli amministratori dell'applicazione,  nominati
dal Ministero della salute, gestiscono la designazione degli utenti e
l'assegnazione dei privilegi di accesso. 
  Gli  utenti  accedono  ai  servizi  del  Ministero   della   salute
attraverso dispositivi standard (Carta nazionale dei  servizi,  Carta
di identita' elettronica, SPID), definiti  dalle  vigenti  normative,
come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati  in
rete dalle pubbliche amministrazioni ovvero, per i soli  profili  che
accedono a dati aggregati e anonimi, tramite codice utente  e  parola
chiave generate secondo le modalita' riportate sul sito del Ministero
della   salute,   in   conformita'   all'articolo   64   del   Codice
dell'amministrazione digitale. 
  Nel caso di utilizzo da parte della regione  o  provincia  autonoma
dell'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute,  prevista
dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, l'accesso al registro
regionale o provinciale da parte dei medici e' assicurato  attraverso
il Sistema Pubblico  di  Identita'  Digitale  (SPID)  e,  nelle  more
dell'emanazione delle disposizioni attuative previste dal d.P.C.M. 24
ottobre 2014 (G.U. n.285 del  9-12-2014)  per  gestori  di  attributi
qualificati, il sistema verifica l'iscrizione all'Ordine  dei  Medici
Chirurghi attraverso l'utilizzo dei  servizi  web  della  banca  dati
messa a disposizione dalla Federazione  Nazionale  degli  Ordini  dei
Medici Chirurghi e degli  Odontoiatri  -  FNOMCeO,  che  consente  di
accertare,  contestualmente  a  ciascun  accesso,  che   l'iscrizione
all'albo  non  sia  sospesa  o  cancellata,  nonche'   la   provincia
d'iscrizione. I servizi web sono realizzati  ai  sensi  delle  "Linee
guida tecnologie e standard per la  sicurezza  dell'interoperabilita'
tramite  API  dei  sistemi  informatici"   e   delle   "Linee   guida
sull'interoperabilita'  tecnica  delle   Pubbliche   Amministrazioni"
previste dalla lettera b), comma 3-bis, dell'articolo 73 del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottate da AGID. 
  Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole  delle
identita'  SPID  ad  uso  professionale,  e'  ammesso  l'utilizzo  di
identita' SPID ad uso personale escludendo l'uso  di  dati  personali
attinenti alla sfera privata del soggetto (es.  e-mail  e  numero  di
cellulare personali, domicilio privato) forniti ai Service Provider. 
  Per l'abilitazione all'accesso e' previsto un processo in due  fasi
come descritto nei successivi paragrafi. 
 
8.2.1 Fase 1a - Abilitazione alla piattaforma 
  La  prima  fase  prevede  la  registrazione  da  parte  dell'utente
mediante l'inserimento delle generalita', del  proprio  indirizzo  di
posta elettronica  ove  ricevere  le  credenziali  di  autenticazione
nonche'  dei  dettagli  inerenti  la   struttura   organizzativa   di
appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia  una
e-mail contenente l'identificativo e  la  password  che  l'utente  e'
obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con  cadenza
definita sulla base delle  evidenze  che  emergono  dall'analisi  dei
rischi e  anche  a  fronte  di  cambiamenti  organizzativi  o  eventi
anomali. 
  La parola chiave dovra' avere le seguenti caratteristiche: 
    ▪ complessita'  (lunghezza  e  presenza  di  caratteri  speciali)
adeguata allo stato dell'arte tecnologico; 
    ▪   non   conterra'    riferimenti    facilmente    riconducibili
all'incaricato. 
  Le credenziali di autorizzazione  non  utilizzate  per  un  periodo
superiore a quello definito sulla base delle  evidenze  che  emergono
dall'analisi dei rischi, come riportato nelle procedure  di  gestione
delle password, sono disattivate. 
 
8.2.2  Fase  1b  -  Abilitazione  alla  piattaforma  con  dispositivi
standard ai sensi del CAD 
  Nel  caso  di  accesso  attraverso  dispositivi   standard   (Carta
nazionale  dei  servizi,  Carta  di  identita'  elettronica,   SPID),
definiti  dalle  vigenti  normative,  la  prima   fase   prevede   la
registrazione  da  parte  dell'utente  mediante  l'inserimento  delle
generalita', del proprio indirizzo di posta elettronica e i necessari
dettagli per la corretta attribuzione del profilo, inclusa la regione
di interesse. 
  Successivamente, il sistema invia una  conferma  via  e-mail  della
richiesta di abilitazione. 
 
8.2.3 Fase 2 - Abilitazione ai servizi 
  Nella seconda fase, l'utente  puo'  chiedere  l'abilitazione  a  un
profilo di un sistema informativo censito dal Ministero della  salute
e associato alla struttura organizzativa o alla regione di  interesse
indicata dall'utente. 
  L'amministratore  dell'applicazione  effettua  un  riscontro  della
presenza  del  nominativo  nella  lista  di  coloro  che  sono  stati
formalmente designati dal referente competente (ad es. della  regione
o provincia autonoma di appartenenza). Qualora questa verifica  abbia
esito negativo, la procedura di abilitazione si interrompe; nel  caso
in cui questa verifica abbia esito positivo,  l'utente  e'  abilitato
all'utilizzo del sistema con appropriato profilo di accesso. 
  Per garantire l'effettiva necessita', da parte del singolo  utente,
di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un profilo  di
accesso, viene effettuata una verifica periodica circa la sussistenza
dei presupposti che hanno originato l'abilitazione degli utenti. 
 
8.2.4 Regole speciali per l'abilitazione  ai  servizi  che  prevedono
l'accesso a dati riferiti ai singoli assistiti 
  Nel caso di utilizzo da  parte  della  regione  o  della  provincia
autonoma dell'infrastruttura tecnologica del Ministero della  salute,
come previsto all'articolo 6, comma 3, nel rispetto dei  principi  di
responsabilizzazione e minimizzazione del dato, ed esclusivamente per
le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),  qualora  si
utilizzino funzionalita' che prevedano l'accesso a dati  riferiti  ai
singoli assistiti, il processo di autenticazione degli utenti avviene
esclusivamente attraverso strumenti di autenticazione a piu' fattori,
in  conformita'  all'articolo  64  del  Codice   dell'amministrazione
digitale e alle  disposizioni  europee  e  nazionali  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali.  L'accesso  e'  garantito   tramite
l'utilizzo di un protocollo sicuro allo stato dell'arte. 
 
8.3 Modalita' di trasmissione dei dati 
  Le  regioni  e  province  autonome  possono  scegliere  con   quali
modalita' alimentare il registro nazionale delle protesi mammarie con
i dati del Tracciato A e del Tracciato B.  Le  modalita'  alternative
possibili sono: 
    a) utilizzando le regole tecniche di cooperazione  applicativa  e
interoperabilita' del Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC); 
    b)  utilizzando  gli  appositi  servizi  applicativi  ad  accesso
selettivo che il Ministero della salute mette a disposizione  tramite
il protocollo sicuro https e nel rispetto della procedura di  cui  al
punto. 
  Nel caso di utilizzo da parte della regione  o  provincia  autonoma
dell'infrastruttura tecnologica  del  Ministero  della  salute,  come
previsto  all'articolo  6,  comma  3,  l'alimentazione  del  registro
nazionale viene effettuata mediante le modalita' di cui alla  lettera
a). 
  A supporto degli utenti, e' disponibile un servizio  di  assistenza
raggiungibile  mediante  un  unico  numero  telefonico  da  tutto  il
territorio nazionale; ogni ulteriore dettaglio e' reperibile sul sito
istituzionale    del    Ministero    della    salute    all'indirizzo
www.salute.gov.it. 
  Le tempistiche di trasmissione ed i  servizi  di  interoperabilita'
sono pubblicati a cura del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it. 
 
8.3.1 Sistema Pubblico di Connettivita' 
  Il  Sistema  Pubblico  di  Connettivita'  (SPC)   e'   definito   e
disciplinato  dall'articolo  73   del   Codice   dell'amministrazione
digitale. Le trasmissioni telematiche devono  avvenire  nel  rispetto
delle regole tecniche del SPC, cosi' come definito agli artcoli 51  e
71 del Codice dell'amministrazione digitale. 
 
8.3.2  Garanzie  per  la  sicurezza  della  trasmissione  dei  flussi
informativi 
  Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma disponga  di  un
sistema informativo in grado di  interagire  secondo  le  logiche  di
cooperazione applicativa, nonche' nel caso di utilizzo da parte della
regione o  provincia  autonoma  dell'infrastruttura  tecnologica  del
Ministero della  salute,  come  previsto  all'articolo  6,  comma  3,
l'erogazione e la fruizione del servizio richiedono  come  condizione
preliminare  che  siano  effettuate  operazioni  di   identificazione
univoca delle entita'  (sistemi,  componenti  software,  utenti)  che
partecipano,  in  modo  diretto  e  indiretto   (attraverso   sistemi
intermedi) e impersonando ruoli diversi, allo scambio di  messaggi  e
alla erogazione e fruizione dei servizi. 
  In particolare, occorrera' fare riferimento  alle  regole  tecniche
individuate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione
digitale. 
  I dati inviati  al  registro  nazionale  degli  impianti  protesici
mammari sono resi inintelligibili  tramite  crittografia  asimmetrica
utilizzando la chiave pubblica resa disponibile dal  Ministero  della
salute. Analogo procedimento e' applicato  per  la  trasmissione  dei
dati da parte del Ministero della  salute  alle  regioni  e  province
autonome con il servizio di cui al paragrafo 8.4.1. 
 
8.3.3 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati 
  L'utente deve provvedere alla creazione e alla  predisposizione  di
documenti conformi alle specifiche XML. 
  Gli schemi standard dei documenti  in  formato  XML  contenenti  le
definizioni delle strutture dei dati  dei  messaggi  da  trasmettere,
sono pubblicati, nella loro versione aggiornata,  sul  sito  internet
del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it. 
 
8.4 Servizi 
 
8.4.1 Servizi a disposizione delle regioni e  province  autonome  nel
caso di riuso dell'infrastruttura  tecnologica  del  Ministero  della
salute 
  Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo  6,  comma  3,  del
decreto,  le  regioni  e   province   autonome   possono   utilizzare
l'infrastruttura  tecnologica  del   Ministero   della   salute   per
realizzare i propri registri degli impianti protesici mammari. 
  In tale caso, la regione o provincia autonoma designa il  Ministero
della salute quale responsabile del trattamento dei dati. 
  I servizi  resi  disponibili  dall'infrastruttura  tecnologica  del
Ministero  della  salute  per  ciascun  registro  regionale  sono   i
seguenti: 
    1. sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti  (cfr.
paragrafo 8.2); 
    2. servizi applicativi, per i medici o agli altri  professionisti
sanitari che prendono in cura il soggetto nel  territorio  ragionale,
necessari alla gestione dei dati previsti dall'articolo 6,  comma  1,
relativi all'impianto o alla rimozione di una protesi  mammaria,  per
le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, incluso il  servizio  di
consultazione dei dati  di  registri  di  altre  regioni  e  province
autonome (cfr. paragrafo 8.4.2); 
    3. Per gli utenti regionali: 
      A) servizi applicativi che consentano la trasmissione dei  dati
(cfr. paragrafo 8.3); 
      B) servizi di  reportistica  e  analisi  per  le  finalita'  di
monitoraggio epidemiologico, a scopo di studio e ricerca  scientifica
in campo clinico e biomedico e di programmazione, gestione, controllo
e valutazione dell'assistenza sanitaria. 
 
8.4.2 Servizio di consultazione dei dati di registri di altre regioni
e province autonome 
  Ai sensi delle disposizioni di  cui  all'articolo  7,  comma  4,  i
medici e gli altri professionisti sanitari  di  cui  all'articolo  1,
comma 7, della legge 5 giugno 2012, n. 86, possono consultare i  dati
relativi a un  precedente  intervento  di  impianto  o  rimozione  di
protesi mammarie del  soggetto  medesimo,  qualora  tali  dati  siano
presenti su un  registro  di  altra  regione  o  provincia  autonoma,
esclusivamente a fronte dell'espressa  autorizzazione  da  parte  del
predetto soggetto. 
  Per tale finalita' possono essere consultati esclusivamente i  dati
di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d). 
  Il  registro   nazionale   rende   disponibile   un   servizio   di
interrogazione che consente di fornire i suddetti  dati  al  registro
regionale secondo le regole tecniche di  cooperazione  applicativa  e
interoperabilita' del Sistema Pubblico di Connettivita'  (SPC).  Tale
servizio consente solo l'invocazione della  consultazione  presso  un
altro registro regionale/provinciale a fronte dell'autorizzazione  da
parte  dell'assistito  che  indica  anche  la  regione/provincia  del
precedente impianto. 
  In tale caso, ai fini della tracciatura delle operazioni: 
    1. il registro regionale/provinciale richiedente traccia  data  e
ora di concessione tale autorizzazione, l'utenza che ha effettuato la
richiesta e un "Codice richiesta" univoco  a  livello  nazionale  che
permette di identificare il registro; 
    2. il registro nazionale traccia  data  e  ora  della  richiesta,
unitamente al codice richiesta; 
    3.  il  registro  regionale/provinciale  di  destinazione   della
richiesta traccia data e ora della richiesta,  unitamente  al  codice
richiesta; 
    4.  il  registro  regionale/provinciale  di  destinazione   della
richiesta traccia data e ora della  risposta,  unitamente  al  codice
richiesta; 
    5. il registro nazionale traccia data e ora di ricevimento  della
risposta, unitamente al codice richiesta; 
    6. il registro regionale/provinciale richiedente traccia  data  e
ora di ricevimento della risposta, unitamente al Codice richiesta. 
 
8.4.3 Servizi di rilevazione delle informazioni e di analisi 
  Il  registro  nazionale  deli   impianti   protesici   mammari   e'
strutturato per permettere, in  coerenza  con  le  finalita'  di  cui
all'articolo 1 della legge 5 giugno 2012, n. 86: 
    ▪ il monitoraggio clinico del soggetto  sottoposto  ad  impianto,
allo scopo di prevenire  le  complicanze  e  migliorare  la  gestione
clinico-assistenziale degli eventuali effetti indesiderati ed esiti a
distanza; 
    ▪ il monitoraggio epidemiologico, a scopo  di  studio  e  ricerca
scientifica  in  campo  clinico  e  biomedico  e  di  programmazione,
gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria. 
  Il sistema consente pertanto agli utenti di  accedere  ad  appositi
servizi di inserimento e gestione delle informazioni, di reportistica
e di analisi. 
 
8.5 Contenuti informativi 
 
  Tracciato A - Dati anagrafici del soggetto sottoposto ad impianto o
rimozione di protesi mammaria 
 
  Il TRACCIATO A riporta le informazioni di carattere anagrafico  del
soggetto sottoposto ad intervento di impianto o rimozione di  protesi
mammaria. Per il dettaglio dei sistemi di codifica, per le regole che
disciplinano i tracciati record,  per  le  indicazioni  di  dettaglio
circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida  a  cui
far riferimento e per le procedure di controllo e verifica  dei  dati
trasmessi,  si  rimanda  al  documento   di   specifiche   funzionali
pubblicato   sul   sito   internet   del   Ministero    all'indirizzo
www.salute.gov.it. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Tracciato B  -  Informazioni  relative  all'evento  di  impianto  o
rimozione di protesi mammaria 
 
  Il TRACCIATO B, per il quale va garantita la relazione univoca  con
i corrispondenti dati del  TRACCIATO  A,  raccoglie  le  informazioni
relative all'evento di impianto o rimozione di seguito riportate. Per
il dettaglio dei sistemi di codifica, per le regole che  disciplinano
i  tracciati  record,  per  le  indicazioni  di  dettaglio  circa  la
struttura dei file XML e gli  schemi  XSD  di  convalida  a  cui  far
riferimento e per le procedure  di  controllo  e  verifica  dei  dati
trasmessi,  si  rimanda  al  documento   di   specifiche   funzionali
pubblicato   sul   sito   internet   del   Ministero    all'indirizzo
www.salute.gov.it. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Parte C 
 
  Tracciato  C  -  forniture  di  protesi  mammarie  alle   strutture
sanitarie 
 
  Di  seguito  sono  descritte  le  caratteristiche  e  le  modalita'
tecniche per la raccolta da parte del Ministero della salute dei dati
relativi alle forniture di protesi mammarie alle strutture  sanitarie
sul  territorio  nazionale  da  parte   dei   distributori.   Ciascun
distributore provvede secondo le modalita'  tecniche  pubblicate  sul
sito internet www.salute.gov.it a trasmettere in modalita' sicura  le
seguenti informazioni: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
8.6 Indicatori per la verifica della copertura della raccolta dati  a
livello nazionale e regionale 
 
  Indicatori livello regionale e nazionale espressi in percentuale 
 
         Strutture sanitarie che hanno effettuato almeno 1 impianto   
  1.   ______________________________________________________________ 
       Strutture sanitarie autorizzate alla chirurgia di cui trattasi 
 
                       Numero di impianti                 
       effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche SSN 
  2.   __________________________________________________ 
        Protesi mammarie acquistate SSN (flusso Consumi)  
 
  Indicatori livello nazionale espressi in percentuale 
 
               Protesi impiantate           
  3.   ____________________________________ 
       Protesi vendute (fonte distributori) 
 
                    Numero di forniture dati                  
       da parte dei distributori ufficiali di protesi mammarie 
  4.   _______________________________________________________ 
          Numero distributori ufficiali di protesi mammarie