(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2022, N. 186 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, alinea, le  parole:  «la  residenza,  ovvero»  sono
sostituite dalle seguenti: «la residenza ovvero»; 
      al comma 4, le parole: «, sono, altresi'» sono sostituite dalle
seguenti: «sono altresi'». 
    Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 5-bis (Rafforzamento dell'Autorita' di bacino  distrettuale
dell'Appennino meridionale). - 1. Per le  esigenze  di  funzionamento
volte a potenziare le attivita' finalizzate  a  mitigare  il  rischio
idrogeologico,  anche   con   specifico   riferimento   agli   eventi
eccezionali  verificatisi  nel  territorio  dell'isola  di  Ischia  a
partire dal 26 novembre  2022,  l'Autorita'  di  bacino  distrettuale
dell'Appennino meridionale e' autorizzata, nell'ambito della  vigente
dotazione organica, a reclutare,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso
le speciali procedure  di  immissione  nei  ruoli  del  personale  in
servizio presso l'Autorita' consentite dalla legislazione vigente, un
contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia
fino a 8 unita' e un contingente di personale non dirigenziale fino a
82 unita'. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa nel limite di 2.500.000 euro per l'anno 2023 e di 5 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  I
reclutamenti previsti  dal  presente  comma  sono  effettuati  previa
emanazione di apposito decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica,  da  adottare  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
    Art. 5-ter (Piano commissariale  di  interventi  urgenti  per  la
sicurezza e la ricostruzione). - 1. Al fine di garantire,  nell'isola
di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti  di
messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle
infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare  riferimento
agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a  seguito  degli
eventi calamitosi verificatisi a partire  dal  26  novembre  2022,  e
quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del
21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui  all'articolo  17
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con
riferimento agli  eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  a
partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti  regolati  dal
presente  articolo.  Conseguentemente,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d),  e)  e
f), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, sono esclusi dall'ambito  di  operativita'  del
Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022. 
    2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi  il  parere
dell'Autorita' di bacino distrettuale  dell'Appennino  meridionale  e
sentita  la  regione  Campania,  un  piano  di   interventi   urgenti
riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del  26
novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme,  utilizzando  a  tale
scopo anche  gli  esiti  delle  indagini  e  gli  studi  prodotti  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione  civile  n.  951  dell'11  dicembre
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  293  del  16  dicembre
2022. Il piano, che contiene anche una ricognizione degli  interventi
e  delle  risorse  impiegate  e  disponibili   contro   il   dissesto
idrogeologico  afferente  al  territorio  dell'isola  di  Ischia,  ha
validita' quinquennale ed  e'  attuato  progressivamente  nel  limite
delle risorse allo scopo finalizzate. Nelle  more  dell'adozione  del
predetto piano, il Commissario  straordinario  provvede,  con  propri
atti, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi per le piu'
urgenti necessita' nel limite delle risorse allo scopo finalizzate  e
disponibili  nella  contabilita'  speciale  intestata   al   medesimo
Commissario. Gli interventi sono identificati  dal  codice  unico  di
progetto (CUP), ai sensi dell'articolo  11  della  legge  16  gennaio
2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica  (CIPE)  n.  63  del  26  novembre  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  84  dell'8  aprile  2021.  Il
monitoraggio e' svolto ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. 
    3. Le previsioni del  piano  commissariale  di  cui  al  comma  2
integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.  130,  ai  fini  del
necessario coordinamento tra le  azioni  di  contrasto  del  dissesto
idrogeologico e gli interventi di  ricostruzione  post-sisma,  dando,
ove possibile, autonoma evidenza  contabile  ai  costi  riconducibili
alla ricostruzione post-sisma e alle  attivita'  previste  dal  piano
commissariale di cui al presente articolo. 
    4. Ai fini dell'attuazione del  piano  commissariale  di  cui  al
comma 2,  il  Commissario  straordinario  puo'  definire  accordi  di
collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,
n. 241, con altri enti e organismi pubblici, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
    5.  Per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il   Commissario
straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel  rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al
Presidente della regione Campania e al Presidente del  Consiglio  dei
ministri. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa,  ad
esclusione di quelli di natura gestionale, adottati  dal  Commissario
straordinario,  si  applica  quanto  previsto  dall'articolo  33  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
    6. Per gli interventi  di  conto  capitale  di  cui  al  presente
articolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede: 
      a) quanto a  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo  1,  comma
51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
      b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2024,   2025   e   2026,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
    Art. 5-quater (Aggiornamento del piano di  assetto  idrogeologico
per l'isola di Ischia).  -  1.  L'Autorita'  di  bacino  distrettuale
dell'Appennino meridionale provvede all'aggiornamento degli strumenti
di  pianificazione  per  il  contrasto  del  dissesto   idrogeologico
nell'isola di Ischia. 
    2.  L'aggiornamento  del  piano  e'  approvato  in  piu'  stralci
funzionali, in coerenza con le modalita' di cui all'articolo  67  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.  Il  primo  stralcio
funzionale, riguardante il territorio del comune di Casamicciola,  e'
adottato  entro   sessanta   giorni   dall'approvazione   del   piano
commissariale di  cui  all'articolo  5-ter,  comma  2,  del  presente
decreto. Il piano individua gli interventi identificati  dal  CUP  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  e  della
citata deliberazione del CIPE n. 63 del 2020. 
    Art. 5-quinquies (Progettazione e attuazione degli interventi). -
1.  Alle  procedure  finalizzate  all'affidamento  dei   servizi   di
progettazione e dei lavori relativi agli interventi  individuati  nel
piano di cui all'articolo 5-quater del presente decreto si  applicano
le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120. Limitatamente alle procedure di cui  al  primo  periodo
del presente articolo, il termine del 30 giugno  2023,  previsto  dal
comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 76 del  2020,  e'
prorogato al 31 dicembre 2023. 
    Art. 5-sexies (Misure in materia di fanghi e inerti da colata). -
1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da
liquefazione  e  colata  conseguente  all'evento  calamitoso  del  26
novembre 2022, il Commissario straordinario esercita i poteri di  cui
al comma 1 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti. 
    2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma  1,  il  Commissario
straordinario  individua  piu'   siti   destinati   allo   stoccaggio
provvisorio. 
    3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa
massima di 20 milioni di euro  per  l'anno  2023.  Con  le  ordinanze
commissariali adottate ai sensi del comma 1 e' assicurato altresi' il
raccordo con le misure  precedentemente  adottate  in  attuazione  di
quanto  previsto  dall'articolo  5  dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 948  del  30  novembre  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022. 
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 20 milioni di euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    Art. 5-septies (Rafforzamento della  capacita'  amministrativa  e
risorse).  -  1.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  previste
dall'articolo  18  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
il  Commissario  straordinario  opera  avvalendosi  della   struttura
commissariale  prevista  dall'articolo  31,  comma  2,   del   citato
decreto-legge, che e' ampliata, in aggiunta a quanto  previsto  nello
stesso comma 2, con le modalita' di cui al medesimo articolo  31  del
citato decreto-legge n. 109 del 2018, per  l'anno  2023,  fino  a  un
massimo di: 5 unita' di  personale  non  dirigenziale;  2  unita'  di
personale dirigenziale di  livello  non  generale,  scelte  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  tra  il  personale  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165  del
2001,   con   esclusione   del    personale    docente,    educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; 2
esperti, nominati con provvedimento del medesimo  Commissario,  anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001,  n.  165.  All'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede, nel limite massimo di spesa  di  641.000  euro  per  l'anno
2023, a valere sulle risorse presenti nella contabilita' speciale  di
cui all'articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, le parole: «ciascuno degli anni dal 2024 al 2027  e
di 2,46 milioni di  euro  per  l'anno  2028»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,61
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di
euro per l'anno 2028»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole: «e dal comma 1, del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, e dal comma 1 del» e le  parole:  «ciascuno  degli
anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono
sostituite dalle seguenti: «l'anno 2024, a  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2026  e
2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028»; 
        alla lettera b), le parole: «ciascuno degli anni dal 2024  al
2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle
seguenti: «l'anno 2024, 3 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  3,61
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e  2  milioni  di
euro per l'anno 2028».