Art. 6 
 
                         Corso di formazione 
 
  1. I vincitori del concorso sono  nominati  atleti  paralimpici  in
prova del gruppo sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse  e  sono
ammessi alla frequenza del corso di formazione, che ha la  durata  di
trenta  giorni,  di   cui   venti   di   formazione   teorico-pratica
intervallati da dieci giorni di tirocinio. 
  2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono  presso
le  sedi  centrali  o  territoriali  del  Corpo  nazionale.  Ove   lo
richiedano imprescindibili esigenze organizzative, la formazione e il
tirocinio possono svolgersi presso strutture non  di  pertinenza  del
Corpo nazionale. 
  3.   Il   corso,   a   carattere   residenziale,   e'   finalizzato
all'acquisizione  delle  competenze  proprie   del   ruolo   e   alla
valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale. 
  4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione  pratica  ed
e' organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato.
Gli impegni sportivi svolti per  l'Amministrazione  sono  considerati
come periodo di tirocinio. 
  5. Al termine del corso, gli atleti paralimpici in prova sostengono
un   esame   finale,   finalizzato   ad   accertare   le   competenze
tecnico-professionali acquisite. 
  6. Con  decreto  del  Direttore  centrale  per  la  formazione  del
Dipartimento,  nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal  presente
articolo,  sono  individuate  le  ulteriori  misure  attuative  e  di
dettaglio. 
  7. La commissione dell'esame di fine corso e' nominata con  decreto
del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un  dirigente  del  Corpo
nazionale che  espleta  funzioni  operative  ed  e'  composta  da  un
componente appartenente ai ruoli dei direttivi e  dei  dirigenti  che
espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo
dei direttivi  ginnico-sportivi.  Le  funzioni  di  segretario  della
commissione sono svolte da personale con qualifica  non  inferiore  a
ispettore  logistico-gestionale.  Con  il   medesimo   decreto   sono
nominati,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  di  ciascun
componente effettivo,  membri  supplenti,  per  l'individuazione  dei
quali si applicano gli stessi requisiti  previsti  per  i  componenti
effettivi. 
  8. Sono dimessi dal corso di formazione gli atleti  paralimpici  in
prova che: 
    a) non superino l'esame di cui al comma 5; 
    b) dichiarino di rinunciare al corso; 
    c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di
otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle  lettere
d) ed e); 
    d) siano stati assenti dal corso per piu' di dodici giorni, anche
non consecutivi, se l'assenza  e'  stata  determinata  da  infermita'
contratta immediatamente prima o durante il  corso  o  il  tirocinio,
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale.  In  tal
caso gli atleti paralimpici in prova sono ammessi  a  partecipare  al
primo   corso   successivo   al   riconoscimento   della    idoneita'
psico-fisica; 
    e) siano stati assenti dal corso e  dal  tirocinio  per  piu'  di
dodici  giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza   e'   stata
determinata da maternita'. In tal  caso  le  atlete  paralimpiche  in
prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi
di assenza dal lavoro  previsti  dalle  disposizioni  in  materia  di
congedo di maternita'. 
  9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli  atleti
paralimpici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni
disciplinari pari o piu'  gravi  della  sanzione  pecuniaria  di  cui
all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
n. 217. 
  10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con
decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per
la formazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  comma  1  dell'art.  239  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma
          dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): 
              «Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma  restando
          la disciplina delle incompatibilita' dettata  dall'articolo
          53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          il personale del Corpo nazionale che  viola  i  doveri  del
          servizio  indicati  da  leggi,  regolamenti  o  codici   di
          comportamento  ovvero  conseguenti  all'emanazione  di  una
          disposizione di servizio commette  infrazione  disciplinare
          ed e' soggetto alle seguenti sanzioni: 
                a) rimprovero orale; 
                b) rimprovero scritto; 
                c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di  quattro
          ore di retribuzione; 
                d) sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
          retribuzione fino a dieci giorni; 
                e) sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
          retribuzione da undici giorni fino  a  un  massimo  di  sei
          mesi; 
                f) destituzione con preavviso; 
                g) destituzione senza preavviso.».