Art. 6 Corso di formazione 1. I vincitori del concorso sono nominati atleti paralimpici in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione, che ha la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio. 2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, la formazione e il tirocinio possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale. 3. Il corso, a carattere residenziale, e' finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo e alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale. 4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed e' organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Gli impegni sportivi svolti per l'Amministrazione sono considerati come periodo di tirocinio. 5. Al termine del corso, gli atleti paralimpici in prova sostengono un esame finale, finalizzato ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite. 6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 7. La commissione dell'esame di fine corso e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed e' composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 8. Sono dimessi dal corso di formazione gli atleti paralimpici in prova che: a) non superino l'esame di cui al comma 5; b) dichiarino di rinunciare al corso; c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e); d) siano stati assenti dal corso per piu' di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta immediatamente prima o durante il corso o il tirocinio, ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tal caso gli atleti paralimpici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica; e) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso le atlete paralimpiche in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita'. 9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli atleti paralimpici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
Note all'art. 6: - Si riporta il comma 1 dell'art. 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): «Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilita' dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni: a) rimprovero orale; b) rimprovero scritto; c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi; f) destituzione con preavviso; g) destituzione senza preavviso.».