Art. 7 
 
               Reimpiego per sopravvenuta inidoneita' 
 
  1. Gli atleti paralimpici appartenenti al ruolo  degli  atleti  del
gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale
perdono  l'idoneita'   allo   svolgimento   dell'attivita'   sportiva
paralimpica in caso di: 
    a) perdita, accertata dagli organismi  medico-sanitari  preposti,
dei requisiti di  idoneita'  sportiva  necessari  per  l'espletamento
della disciplina sportiva praticata; 
    b) perdita della qualita' di atleta di interesse paralimpico  per
un periodo superiore a dodici mesi; 
    c) sospensione  definitiva  disposta  dal  competente  organo  di
giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi; 
    d)  accoglimento  della  domanda  di  cessazione   dall'attivita'
sportiva paralimpica presentata dall'atleta. 
  2. Con decreto del Capo del Dipartimento e'  disposto  il  transito
degli atleti paralimpici di  cui  al  comma  1  nella  qualifica  del
corrispondente  ruolo  tecnico-professionale  del  Corpo   nazionale,
previa frequenza di un corso di aggiornamento  tecnico-professionale.
Il transito avviene in conformita'  alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riportano  gli  artt.  130  e  133  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma
          dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): 
              «Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
          degli atleti del gruppo sportivo vigili  del  fuoco  Fiamme
          Rosse). - 1.  Il  personale  appartenente  al  ruolo  degli
          atleti del gruppo sportivo vigili del  fuoco  Fiamme  Rosse
          cura lo svolgimento e la promozione dell'attivita' sportiva
          agonistica  di  alto  livello  degli  atleti  di  interesse
          nazionale  del  Corpo  nazionale  e  ha   il   compito   di
          rappresentare e accrescere il prestigio  del  Corpo  stesso
          nonche' di svilupparne il  patrimonio  sportivo  nazionale.
          Gli atleti svolgono  l'attivita'  sportiva  e  la  relativa
          opera di promozione in armonia con  l'ordinamento  sportivo
          nazionale ed internazionale. 
              2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse  ha
          sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive  che
          sono dedicate a singole discipline  e  che  possono  essere
          decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale. 
              3.  Con  decreto  del  Capo   del   Dipartimento   sono
          disciplinati l'organizzazione,  l'impiego,  la  tabella  di
          corrispondenza con gli  altri  ruoli  tecnico-professionali
          del Corpo nazionale per le finalita'  di  cui  all'articolo
          133 nonche'  ogni  altro  aspetto  tecnico-organizzativo  e
          gestionale connesso al funzionamento del  gruppo  sportivo.
          Nelle more dell'emanazione del  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni vigenti in materia.». 
              «Art. 133 (Sopravvenuta inidoneita'). - 1. Il personale
          appartenente al ruolo  degli  atleti  del  gruppo  sportivo
          vigili del fuoco Fiamme Rosse che  perde  l'idoneita'  allo
          svolgimento delle  attivita'  sportive,  ma  giudicato  dal
          competente  organo  medico-legale   idoneo   al   servizio,
          transita   nella   qualifica   del   corrispondente   ruolo
          tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza
          di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. 
              2. Il transito avviene in conformita' alla  tabella  di
          corrispondenza  prevista   nel   decreto   del   capo   del
          Dipartimento di cui all'articolo 130, comma 3.  Sono  fatte
          salve le disposizioni di cui all'articolo 234.».