Art. 7 Reimpiego per sopravvenuta inidoneita' 1. Gli atleti paralimpici appartenenti al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale perdono l'idoneita' allo svolgimento dell'attivita' sportiva paralimpica in caso di: a) perdita, accertata dagli organismi medico-sanitari preposti, dei requisiti di idoneita' sportiva necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata; b) perdita della qualita' di atleta di interesse paralimpico per un periodo superiore a dodici mesi; c) sospensione definitiva disposta dal competente organo di giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi; d) accoglimento della domanda di cessazione dall'attivita' sportiva paralimpica presentata dall'atleta. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' disposto il transito degli atleti paralimpici di cui al comma 1 nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. Il transito avviene in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 7: - Si riportano gli artt. 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): «Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attivita' sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonche' di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attivita' sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale. 3. Con decreto del Capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalita' di cui all'articolo 133 nonche' ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.». «Art. 133 (Sopravvenuta inidoneita'). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneita' allo svolgimento delle attivita' sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. 2. Il transito avviene in conformita' alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 130, comma 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234.».