Art. 4 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e' composta da diciotto senatori  e  da  diciotto
deputati, scelti rispettivamente  dal  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al  numero  dei  componenti   dei   gruppi   parlamentari,   comunque
assicurando la presenza di almeno  un  deputato  per  ciascun  gruppo
esistente alla Camera dei  deputati  e  di  almeno  un  senatore  per
ciascun gruppo esistente  al  Senato  della  Repubblica  e  favorendo
l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di  deputate  e
deputati. I  componenti  sono  nominati  anche  tenendo  conto  della
specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. 
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei  deputati,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina  dei  suoi
componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio
di presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e'  eletto  dai  componenti  della
Commissione a scrutinio segreto. Per  l'elezione  del  presidente  e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della  Commissione;
se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra  i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto
il candidato che ottiene il  maggior  numero  di  voti.  In  caso  di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il  piu'
anziano di eta'. 
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  si  procede  ai
sensi del comma 3, quarto periodo. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per  le
elezioni suppletive.