(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 2, lettera b), le parole: «, ovunque ricorrono,»  sono
soppresse; 
      al comma 6, lettera a), alle parole: «comma 162» e' premessa la
seguente: «al»; 
      al comma 8, capoverso 7, dopo le parole:  «articoli  13,  comma
5,» e' inserita la seguente: «e»; 
      al comma 10, dopo  le  parole:  «comma  917,»  e'  inserita  la
seguente: «alinea,»; 
      al comma 15, le parole: «per il triennio  2019/2021  e  per  il
triennio 2020/2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il  triennio
2019-2021 e per il triennio 2020-2022»; 
      dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti: 
        «18-bis. Il Ministero della cultura e' autorizzato, entro  il
31 dicembre 2023, mediante scorrimento della  graduatoria  finale  di
merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052
unita' di  personale  non  dirigenziale  a  tempo  indeterminato,  da
inquadrare  nella  II   Area,   posizione   economica   F2,   profilo
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e  vigilanza,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 63  del  9
agosto  2019,  come  successivamente  modificato  con   provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 53  del  6
luglio 2021, ad assumere fino a 750  unita'  di  personale  a  valere
sulle vigenti  facolta'  assunzionali.  In  ragione  dell'entrata  in
vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021,  le  unita'  di
personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui  al
primo   periodo   sono   inquadrate   nell'Area   degli   assistenti,
corrispondente alla previgente II Area. 
        18-ter. Gli incarichi di collaborazione di  cui  all'articolo
24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  possono
essere conferiti,  previa  selezione  comparativa  dei  candidati,  a
decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre  2023,  entro
il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo
periodo, pari a euro 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 
      dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 
        «20-bis.  All'articolo  12-bis,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "per un periodo  massimo
di sei  mesi,  prorogabili  fino  a  dodici"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino  a
ventiquattro". 
        20-ter. Fino al 31 dicembre 2023,  le  risorse  ripartite  ai
sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui
gli stessi abbiano adottato  specifiche  deliberazioni  di  rinuncia,
parziale o totale, alla misura massima  dell'indennita'  di  funzione
prevista dalla normativa  al  tempo  vigente,  a  condizione  che  le
predette risorse siano state utilizzate per tali finalita'»; 
      dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti: 
        «22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a
tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario,  in
riequilibrio finanziario pluriennale  o  strutturalmente  deficitari,
sottoposte  all'approvazione  della  Commissione  per  la  stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  autorizzate
per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie
a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza, possono essere perfezionate fino  al  30  giugno  2023,
anche in condizione di esercizio provvisorio. 
        22-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma  828,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e  all'articolo  39,  comma  3,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non  si  applicano  qualora  gli
enti  locali  inadempienti,  entro  il  termine  perentorio  di   cui
all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
all'invio  delle  certificazioni  trasmettano,   entro   il   termine
perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  utilizzando   l'applicativo   web   https://
pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it. 
        22-quater. All'articolo 6,  comma  3,  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, le  parole:  "fino  al  31  dicembre  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2023". 
        22-quinquies. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno  2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023"». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  1-bis  (Disposizioni  per  il  potenziamento  del  ruolo
direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato  nonche'
per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza). -
1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia  di  Stato,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del  decreto  legislativo
29 maggio  2017,  n.  95,  tale  ruolo  e'  ulteriormente  alimentato
mediante  integrale  scorrimento  della  graduatoria   del   concorso
interno, per titoli, per 436  vice  commissari  del  ruolo  direttivo
della Polizia di Stato indetto ai sensi del numero  2)  della  citata
lettera t) con decreto  del  Capo  della  Polizia-Direttore  generale
della  pubblica  sicurezza  del  12  aprile  2019,   pubblicato   nel
Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del  12
aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente  ai
dipendenti ancora in servizio alla data  del  1°  gennaio  2023,  con
collocazione   degli   interessati   in   posizione   sovrannumeraria
nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica  non
antecedente alla predetta data, salvo rinuncia entro i trenta  giorni
successivi alla medesima data. Non si applicano  le  disposizioni  di
cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2),  e
la promozione alla qualifica di commissario avviene  per  anzianita',
senza  demerito,  dopo  quattro  mesi  di  effettivo  servizio  nella
qualifica di vice commissario. 
      2. Per effetto di quanto previsto al comma 1,  il  ruolo  degli
ispettori della Polizia di Stato e' alimentato con le seguenti misure
straordinarie: 
        a) la qualifica di  sostituto  commissario  del  ruolo  degli
ispettori della Polizia di Stato e' ulteriormente alimentata mediante
integrale scorrimento della graduatoria  del  concorso  interno,  per
titoli,  per   1.000   sostituti   commissari,   indetto   ai   sensi
dell'articolo 2, comma  1,  lettera  r-quater),  del  citato  decreto
legislativo  n.  95  del   2017,   con   decreto   del   Capo   della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del  31  dicembre
2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'interno del  31  dicembre  2020,  Supplemento  straordinario  n.
1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in  servizio  alla  data
del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio  2023  e
attribuzione della denominazione di "coordinatore" dopo sei  anni  di
effettivo servizio nella qualifica, salvo  rinuncia  entro  i  trenta
giorni successivi al 1° gennaio 2023; 
        b) ferma restando l'applicazione, in  relazione  ai  concorsi
banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  lettera
c-bis),  del  citato  decreto  legislativo  n.  95  del  2017,  delle
disposizioni di cui alla lettera c-quinquies) del  medesimo  articolo
2, comma 1, i posti disponibili per i  candidati  idonei  nell'ambito
del concorso interno, per titoli ed esami, per 1.141  posti  di  vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato,  indetto,
ai sensi del numero 2) della citata lettera c-bis), con  decreto  del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31
dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale  del
Ministero   dell'interno   del   31   dicembre   2020,    Supplemento
straordinario  n.  1/58,  sono  ampliati  nella  misura  massima   di
ulteriori 1.356  unita',  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti
disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e  riservati  al  concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica  di  vice  ispettore  ai  sensi
dell'articolo 27, comma 1, lettera a),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.  I  posti  per  le  predette
procedure concorsuali pubbliche sono resi  nuovamente  disponibili  a
decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170  unita'  per
ciascun anno. 
      3. Le modalita'  di  svolgimento  delle  procedure  concorsuali
della Polizia  di  Stato,  incluse  le  disposizioni  concernenti  la
composizione   della   commissione   esaminatrice,   possono   essere
stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore,  con
riferimento: 
        a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo
comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova  scritta
o di una prova  orale,  ove  previste  dai  bandi  o  dai  rispettivi
ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova  scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; 
        b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove anche  con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. 
      4.  All'articolo  2,  comma  1,  lettera  r-bis),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola:  "2027"  e'  sostituita
dalla seguente:  "2028"  e  le  parole:  "ciascuno  per  1.200"  sono
sostituite dalle seguenti: "rispettivamente per 1.800 e 2.400". 
      5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi da 1  a
4 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per
l'anno 2023, 8.111.000 euro per  l'anno  2024,  11.102.000  euro  per
l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno  2026,  12.980.000  euro  per
l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno  2028,  16.861.000  euro  per
l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno  2030,  18.091.000  euro  per
l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032. 
      6. Agli oneri di cui al comma 5, pari, complessivamente, a euro
133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede: 
        a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000
per ciascuno degli anni dal 2024  al  2032,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
5,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 
        b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni  dal  2023
al 2032, mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232; 
        c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023  al
2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n.  7,  a
valere sul capitolo 2568, piano  gestionale  01,  e,  quanto  a  euro
100.000  per  ciascuno  degli  anni  dal  2023  al   2032,   mediante
corrispondente riduzione della medesima autorizzazione  di  spesa,  a
valere sul capitolo 2568, piano gestionale 02; 
        d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno  2023,  euro  4.311.000
per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro  7.285.000  per
l'anno 2026, euro 7.330.000  per  l'anno  2027,  euro  7.312.000  per
l'anno 2028, euro 7.311.000  per  l'anno  2029,  euro  7.306.000  per
l'anno 2030, euro 7.341.000 per l'anno 2031  ed  euro  7.325.000  per
l'anno  2032,  mediante  utilizzo  delle  risorse   disponibili   per
l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000,  n.
341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio  2001,  n.
4; 
        e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno  degli  anni  2027  e
2028, euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno  2030
ed euro 6.950.000 per ciascuno  degli  anni  2031  e  2032,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far  fronte  ad  esigenze
indifferibili, di cui all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
      7. Al fine di potenziare il ruolo  ispettori  del  Corpo  della
guardia di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, dopo il comma 15-duodecies e' inserito il seguente: 
        "  15-terdecies.  I  marescialli   aiutanti   non   utilmente
collocati nella graduatoria di  merito  della  selezione  per  titoli
straordinaria di cui al comma  15-duodecies,  fermo  restando  quanto
stabilito dalla determinazione del Comandante  generale  adottata  ai
sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente  con
decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data,  e
iscritti in ruolo  prima  dei  parigrado  con  la  stessa  anzianita'
assoluta". 
      8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  7,  pari  a
1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per l'anno  2027,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234. 
      Art. 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei servizi e  delle
attivita' della pubblica amministrazione). - 1. Al fine  di  favorire
la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e  delle  attivita'  della
pubblica  amministrazione,  gli  importi  e  i  quantitativi  massimi
complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione  realizzati
dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi  ad  oggetto  i
servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi  ad
oggetto  servizi   di   connettivita'   del   Sistema   pubblico   di
connettivita', il termine  della  cui  durata  contrattuale  non  sia
ancora scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre  2023
e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia
stato gia'  raggiunto  l'importo  o  il  quantitativo  massimo,  sono
incrementati in misura pari al 50  per  cento  del  valore  iniziale,
purche' detti strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati
da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la  facolta'  di
recesso dell'aggiudicatario con riferimento  a  tale  incremento,  da
esercitare entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
      2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
    All'articolo 2: 
      al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) all'articolo 2, comma 3, le parole: "di entrata in vigore
del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  31
dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati
internazionali in vigore"»; 
      al comma 3, dopo le parole: «articolo 1-ter» sono  inserite  le
seguenti: «, comma 1,» e le parole: «30 giugno 2023» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. All'articolo 2, comma 1,  lettera  hh),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "1° gennaio 2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025". 
        4-ter. All'articolo  13-ter  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 2, dopo le parole: "di  2,5  milioni  di  euro"
sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno  degli  anni  2022,  2023  e
2024"; 
          b) al  comma  3,  le  parole:  "5  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro". 
        4-quater. All'articolo 43-bis, comma 2, del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "10 milioni di euro"»; 
      dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
        «7-bis. La validita' della graduatoria del concorso  pubblico
a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei  direttivi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con  decreto  del
Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e
della difesa civile n. 55 del  12  aprile  2021,  di  cui  all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 30 del  16
aprile 2021, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023. 
        7-ter. All'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge  4  maggio
2022, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  giugno
2022, n. 84, le parole:  "Per  l'anno  2022"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023"»; 
      al comma 9, dopo le parole: «parzialmente utilizzando» il segno
di interpunzione: «,» e' soppresso; 
      dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
        «9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano
di  adeguamento  antincendi  previsto  dal   decreto   del   Ministro
dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che,  per  cause  di
forza maggiore dovute alle nuove condizioni  legate  al  contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano  impossibilitate  a
completare i lavori programmati entro le scadenze previste  oltre  la
prima, sono prorogati di tre  anni  i  termini  indicati  nel  citato
decreto del Ministro dell'interno rispettivamente: 
          a) all'articolo 2,  comma  1,  lettere  c)  e  d),  per  le
attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo  stesso  articolo
2, comma 1, lettere a) e b); 
          b) all'articolo 2,  comma  2,  lettere  c)  e  d),  per  le
attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo  stesso  articolo
2, comma 2, lettere a) e b); 
          c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo  2,  comma  1,
lettere a) e b); 
          d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo  2,  comma  1,
lettere a) e b). 
        9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti:  ",
2024 e 2025". 
        9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter,  pari  a  euro
200.000  per  l'anno  2025,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Proroga dei meccanismi di semplificazione  per  lo
svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione). - 1.
Fino al 31 dicembre  2026,  in  considerazione  della  necessita'  di
assicurare  il  ripianamento,  a  cadenze  regolari,  delle   carenze
organiche del rispettivo personale evitando  flessioni  dei  relativi
livelli di operativita', i concorsi indetti,  per  i  quali  non  sia
stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso
ai ruoli e  alle  qualifiche  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  del  personale
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale  minorile
ed esterna possono svolgersi secondo le modalita'  di  cui  ai  commi
seguenti. 
      2. Le modalita'  di  svolgimento  delle  procedure  concorsuali
delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  incluse  le
disposizioni   concernenti   la   composizione   della    commissione
esaminatrice, possono essere stabilite o  rideterminate,  purche'  le
fasi concorsuali non siano state ancora  avviate,  con  provvedimento
omologo a quello previsto  per  l'indizione,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento: 
        a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo
comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova  scritta
o di una prova  orale,  ove  previste  dai  bandi  o  dai  rispettivi
ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova  scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; 
        b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove anche  con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. 
      3. I provvedimenti di cui al comma  2  riguardanti  i  concorsi
gia' indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare
secondo le medesime modalita' previste per il bando nonche' nei  siti
internet istituzionali delle singole amministrazioni. 
      4. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  i  corsi  di
formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle  Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2026,  possono  svolgersi
secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a  6  dell'articolo  260
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
      5. Il Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, al fine di incrementare i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali  il
Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, puo' con proprio
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi
1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi  di  formazione  per
allievi agenti della  Polizia  di  Stato,  fermo  restando  il  primo
semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di  idoneita',
alla nomina ad agente in prova, che hanno  inizio  negli  anni  2023,
2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero  massimo
di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 
      6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114°
e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso  alla  qualifica
di commissario della Polizia di Stato  hanno  durata  pari  a  sedici
mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale  dei  predetti
corsi e siano stati dichiarati idonei al  servizio  di  polizia  sono
confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono,  con
la medesima qualifica, nell'ufficio o  reparto  di  assegnazione,  il
tirocinio operativo di cui  all'articolo  4,  comma  4,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I  frequentatori
dei  predetti  corsi  di  formazione  acquisiscono  la  qualifica  di
commissario capo previa  valutazione  positiva  ai  sensi  del  terzo
periodo del predetto articolo 4, comma 4.  Per  i  corsi  di  cui  al
presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo
inizio. 
      7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9,  comma  1,  del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il  corso  di  formazione
iniziale per l'accesso alla qualifica di  commissario  del  Corpo  di
polizia  penitenziaria,  il  cui  concorso  e'  stato   indetto   con
provvedimento del Direttore generale del personale  e  delle  risorse
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 24  giugno  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 55 del  13
luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi.  I  commissari  che  hanno
superato l'esame finale del predetto corso e  sono  stati  dichiarati
idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo
con  la  qualifica  di  commissario  e  svolgono,  con  la   medesima
qualifica, nell'ufficio  o  reparto  di  assegnazione,  il  tirocinio
operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo  21
maggio 2000, n. 146, secondo le modalita' previste dal decreto di cui
al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto  corso
di formazione acquisiscono la qualifica di  commissario  capo  previa
valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo
9, comma 4. Per il corso  di  cui  al  presente  comma  il  tirocinio
termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio. 
      8.  Al  fine  di  garantire   la   sicurezza   e   incrementare
l'efficienza  degli  istituti  penitenziari  e   di   assicurare   il
completamento delle facolta' assunzionali autorizzate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17  novembre  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del  23  dicembre  2021,  nonche'  la
copertura del contingente di cui all'articolo 1, comma  864,  lettera
a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per
l'anno 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1, e' autorizzata,  a
decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione  di  allievi  agenti  del
Corpo di  polizia  penitenziaria  mediante  scorrimento,  secondo  il
seguente  ordine  di  priorita',  delle  graduatorie  approvate   con
provvedimenti direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre  2021
e del 2 dicembre 2020,  fatte  salve  le  riserve  di  posti  di  cui
all'articolo 703 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66». 
    All'articolo 3: 
      al comma 5, dopo le parole: «26-bis, comma 1,» e'  inserita  la
seguente: «alinea,» e le  parole:  «all'acquisizione  dell'efficacia»
sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto di efficacia»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al
comma 572 del medesimo articolo 1 entro il termine previsto dal comma
783 dell'articolo  1  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  il
contributo relativo all'annualita' 2022  e'  erogato  successivamente
all'erogazione  dell'ultima  annualita',  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie  pari
ad almeno un quarto del  contributo  complessivamente  erogato.  Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro  per  l'anno
2043, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni  di
cui al presente comma,  il  termine  del  15  giugno  2022,  previsto
dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e'
differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze
e delle condizioni indicate al medesimo comma 575.  Restano  altresi'
valide ed efficaci le attivita' poste in essere e definite dai comuni
ai sensi del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,
n. 234»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Per i costi sostenuti  dalla  Concessionaria  servizi
pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita' della  Segreteria
tecnica della Commissione tecnica nominata con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019,  di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del  26  luglio  2019,  e'
autorizzata la spesa fino all'importo massimo  di  750.000  euro  per
l'anno 2023,  in  relazione  alla  conseguente  estensione  temporale
dall'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  10  maggio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  135  dell'  11  giugno
2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari  a  750.000  euro
per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze»; 
      al comma 10, secondo periodo,  le  parole:  «emolumenti  ovvero
compensi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «agli  emolumenti  e  ai
compensi»; 
      dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
        «10-bis. All'articolo  64,  comma  3,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: "31 marzo 2023",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". 
        10-ter. All'articolo 15-bis, comma 6,  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25, le parole:  "30  novembre  2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023". 
        10-quater. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle
istruttorie in corso in relazione agli accordi  per  il  riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio  2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.
91, all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50  del
2022 le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 marzo 2023". 
        10-quinquies.  I   termini   previsti   dalla   nota   II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico
delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,
nonche' il termine previsto dall'articolo 7 della legge  23  dicembre
1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il
1° aprile 2022 e il 30  ottobre  2023.  Sono  fatti  salvi  gli  atti
notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  emessi  per  il
mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis  all'articolo  1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine
di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non  si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
        10-sexies. Per le regioni  in  cui  siano  state  indette  le
elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale  alla
data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo  50,  comma
3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di  imposta  2023,
e' differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023,
provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche prevista dall'articolo  50,  comma  3,  quarto  periodo,  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ai  fini   della
pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze. 
        10-septies.  All'articolo  1,  comma  927,  della  legge   30
dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per  la  presentazione  di
specifiche  istanze  di  liquidazione   di   crediti   derivanti   da
obbligazioni contratte dal comune di Roma,  le  parole:  "quarantotto
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi". 
        10-octies. Per le spese sostenute nel 2022,  nonche'  per  le
rate  residue  non  fruite  delle  detrazioni  riferite  alle   spese
sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle
opzioni di  sconto  sul  corrispettivo  o  di  cessione  del  credito
relative  agli  interventi  eseguiti   sia   sulle   singole   unita'
immobiliari,  sia  sulle  parti  comuni   degli   edifici,   di   cui
all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  deve  essere
trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. 
        10-novies. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022  per
interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,  il
termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da  parte  dei
soggetti  individuati  dall'articolo  2  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze  1°  dicembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20  dicembre  2016,  dei  dati  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, e' prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023. 
        10-decies. Per l'anno 2023 la dotazione  del  fondo  previsto
dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e'
pari a 700.000 euro per concludere le operazioni di rimborso relative
al programma disciplinato dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156;  gli
aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di decadenza del
31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo  per
rendere  possibile  l'accredito   del   rimborso.   Le   controversie
concernenti  i  rimborsi  maturati  durante  il  predetto   programma
realizzato dall'8 dicembre 2020 al  30  giugno  2021  possono  essere
promosse entro il termine di  decadenza  del  31  dicembre  2023.  Ai
suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 642, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  le  convenzioni
stipulate in data 30 novembre  2020  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con la  PagoPa  Spa  e  con  la  Consap  Spa  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, i cui  oneri  e  spese  sono  a  carico  delle  risorse
finanziarie del predetto fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  644,
della legge n. 234 del 2021, non oltre il limite massimo  complessivo
di 700.000 euro. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,  pari  a
700.000 euro per l'anno 2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo di parte  corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
        10-undecies.   All'articolo   3,   comma   1,   alinea,   del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,  le  parole:  "31
luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2023"». 
    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 3-bis (Proroga della facolta' di annullamento  automatico
dei debiti  inferiori  a  1.000  euro  per  gli  enti  diversi  dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti  pubblici
previdenziali). - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 205 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e  all'articolo  1,  comma  767,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione  nel
sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono  trasmessi  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici"; 
        b) ai commi 206 e  213,  le  parole:  "da  186  a  205"  sono
sostituite dalle seguenti: "da 186 a 204"; 
        c) dopo il comma 221 e' inserito il seguente: 
          "221-bis. Ciascun ente territoriale puo'  stabilire,  entro
il 31 marzo 2023, con le forme previste  dalla  legislazione  vigente
per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei
commi da 206 a 221 alle controversie in cui e' parte il medesimo ente
o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione  agevolata
di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti  locali,  in
deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater  e  15-quinquies,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo  1,
comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.   360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, e all'articolo 1, comma 767, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, acquistano efficacia con  la  pubblicazione  nel  sito  internet
istituzionale dell'ente  creditore  e  sono  trasmessi  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro  il
30 aprile 2023, ai soli fini statistici"; 
        d) al comma 222, le parole: "31 marzo 2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 aprile 2023" e le parole: "30 giugno  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023"; 
        e) dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti: 
          "229-bis. Gli enti creditori indicati dal  comma  227  che,
alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di
cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo  2023,  ovvero,
entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste  dallo
stesso comma  229,  un  provvedimento  con  il  quale,  fermo  quanto
disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale  applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo  residuo,  alla
data di entrata in vigore della presente legge, fino  a  mille  euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati  all'agente
della riscossione dal  1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2015.  Il
provvedimento e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente
creditore e comunicato, entro il  31  marzo  2023,  all'agente  della
riscossione con le  modalita'  che  lo  stesso  agente  pubblica  nel
proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I  provvedimenti  degli
enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e
15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo
1, comma 3, del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, e all'articolo 1, comma 767, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, acquistano efficacia con  la  pubblicazione  nel  sito  internet
istituzionale dell'ente  creditore  e  sono  trasmessi  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro  il
30 aprile 2023, ai soli fini statistici. 
          229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023  e'  sospesa  la
riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis. 
          229-quater. Fermo restando quanto disposto dal  comma  225,
in  caso  di  adozione  del  provvedimento  che  dispone  l'integrale
applicazione delle disposizioni di cui al  comma  222,  previsto  dal
comma 229-bis, per il rimborso delle  spese  di  cui  al  comma  224,
relative alle quote annullate ai sensi dello  stesso  comma  229-bis,
l'agente della riscossione presenta,  entro  il  30  settembre  2023,
sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre
2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute,  apposita
richiesta all'ente creditore. Il rimborso e' effettuato, a  decorrere
dal 20 dicembre 2023, in dieci  rate  annuali,  con  onere  a  carico
dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate
negli anni 2000-2013 per le procedure  poste  in  essere  dall'agente
della riscossione per  conto  dei  comuni,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"; 
        f) al comma 230, le parole: "31 marzo 2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 aprile 2023". 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  euro  860.000
per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno
2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e  2027,  euro  20.000
per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno  2029,  che  aumentano,  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni  di
euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7  milioni
di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro  per  l'anno  2028,  6,8
milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030,
4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per  l'anno
2032, si provvede, quanto  a  euro  860.000  per  l'anno  2023,  euro
130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed  euro
10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a
23,64 milioni di euro per l'anno  2023,  7,37  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025,  5,66  milioni  di
euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  8,78
milioni di euro per l'anno 2028, 6,79  milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni  di  euro  per
l'anno  2031  e  3,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2032,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
      Art. 3-ter (Alleggerimento degli oneri da  indebitamento  degli
enti locali e utilizzo delle relative risorse per le  maggiori  spese
energetiche). - 1. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025". 
      2. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale
emergenza dovuta all'aumento dei costi  energetici,  nell'anno  2023,
gli enti locali possono effettuare  operazioni  di  rinegoziazione  o
sospensione della quota  capitale  di  mutui  e  di  altre  forme  di
prestito contratti con le banche, gli intermediari  finanziari  e  la
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  anche  nel  corso  dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto
legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   mediante   deliberazione
dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo  di  provvedere  alle
relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
      3. In  considerazione  dell'emergenza  dovuta  all'aumento  dei
costi  energetici,  in  caso  di   adesione   ad   accordi   promossi
dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni  degli
enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale  delle
rate  di  ammortamento  dei  finanziamenti  in  essere  in   scadenza
nell'anno 2023,  con  conseguente  modifica  del  relativo  piano  di
ammortamento,  tale  sospensione  puo'  avvenire  anche   in   deroga
all'articolo 204,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  all'articolo  41,  commi  2  e
2-bis, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  fermo  restando  il
pagamento  delle  quote  interessi  alle  scadenze   contrattualmente
previste. Le sospensioni di cui al presente comma non  comportano  il
rilascio  di  nuove  garanzie,  essendo  le  stesse   automaticamente
prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. 
      Art.  3-quater  (Termini  della   procedura   di   riequilibrio
finanziario  pluriennale).  -  1.  Per  gli  enti  locali  che  hanno
proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022, i  termini
di novanta e sessanta giorni, previsti dall'articolo  243-bis,  comma
5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, sono prorogati al 30 giugno 2023. 
      Art. 3-quinquies (Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per
credito d'imposta per investimenti in favore del settore  turistico).
- 1. In relazione alle richieste  presentate  entro  il  31  dicembre
2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a 30  milioni
di euro, sono  versate  dall'Agenzia  delle  entrate  allo  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti
ad incrementare la competitivita' e  la  sostenibilita'  del  settore
turistico. 
      2. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di
indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a  30  milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189». 
    All'articolo 4: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 1, comma 544, primo periodo, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"; per l'anno 2023 la suddetta quota e' pari allo 0,5 per cento"»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. All'articolo 8,  comma  2,  del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:
"Detti organi, da nominare con decreto  del  Ministro  della  salute,
restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque,  non
oltre il 31 dicembre 2024"»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa
italiana in liquidazione coatta  amministrativa  sono  trasferite  le
quote  accantonate  dal   Ministero   della   salute   nell'esercizio
finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e nell'esercizio finanziario
2022, per euro 5.289.695,32, e la residua somma di euro 304.072,44, a
valere sul finanziamento di cui al comma 1  dell'articolo  8-bis  del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno  2023,  per
la copertura dei costi derivanti dal  pagamento  del  trattamento  di
fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31  dicembre
2017, del personale  funzionale  alle  attivita'  propedeutiche  alla
gestione liquidatoria di cui all'articolo 8,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  178  del  2012  e  determinato   a   seguito   della
ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il  medesimo
fine  il  commissario  liquidatore  e'  autorizzato   ad   utilizzare
l'importo residuo del finanziamento, gia' erogato per il  trattamento
economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare  i
corrispondenti vincoli apposti sui fondi  di  cassa  della  procedura
liquidatoria»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30
dicembre 2021, n. 234,  le  parole:  "anche  per  l'anno  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "anche per gli anni  2022  e  2023"  e  le
parole: "31  dicembre  2022"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2023". 
        3-ter. Per garantire l'ampliamento della platea dei  soggetti
idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli  enti
del Servizio sanitario nazionale, anche  in  ragione  delle  esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,
l'elenco nazionale dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere  e
degli  altri  enti  del  Servizio   sanitario   nazionale,   di   cui
all'articolo 1  del  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,
pubblicato nel portale telematico del Ministero della  salute  il  16
dicembre 2022, e' integrato entro il 30 aprile 2023.  A  tal  fine  i
termini di presentazione delle domande, di  cui  all'avviso  pubblico
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 25 del  29
marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto  al  15  marzo  2023,  previa
pubblicazione di apposito avviso nella  Gazzetta  Ufficiale.  Possono
presentare domanda anche coloro che  hanno  ricoperto  l'incarico  di
commissario o sub-commissario per l'attuazione del Piano  di  rientro
dai disavanzi del settore  sanitario.  Restano  iscritti  nell'elenco
nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco stesso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
          "1-bis.  Il   termine   per   l'assolvimento   dell'obbligo
formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 e' prorogato  al  31
dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo
formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. 
          1-ter.  La  certificazione  dell'assolvimento  dell'obbligo
formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 puo' essere conseguita,
in caso  di  mancato  raggiungimento  degli  obblighi  formativi  nei
termini  previsti,  attraverso  crediti  compensativi  definiti   con
provvedimento  della  Commissione   nazionale   per   la   formazione
continua"»; 
      al comma  6,  le  parole:  «sino  al  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2024  e  sono  estese
all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a  mezzo  di  posta
elettronica»; 
      al comma 7: 
        alla lettera b), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,»  e'
premesso il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla lettera c), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,»  e'
premesso il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Il Patto per la salute 2019-2021  e'  prorogato  fino
all'adozione di un nuovo documento di programmazione  sanitaria.  Gli
obiettivi indicati nelle schede n. 4 e n. 11 del suddetto Patto  sono
perseguiti in coordinamento con le disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  23  dicembre  2022,  n.  200,  recante  riordino   della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
garantendo ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta
specialita' rese dai predetti Istituti in  coerenza  con  la  domanda
storica di cui al comma 496 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2020, n. 178»; 
      dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2015,  n.  125,  le  parole:  "entro  trenta   giorni   dalla
pubblicazione  dei  provvedimenti  regionali  e   provinciali"   sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2023". 
        8-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 21
settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 2021, n. 165, al primo periodo, le parole: "Fino al  termine
dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126" sono sostituite dalle seguenti: "Fino  al  31
dicembre 2023" e le  parole:  "quattro  ore"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "otto ore". 
        8-quater.   All'articolo   25,   comma    4-duodecies,    del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il secondo periodo
e' sostituito dai seguenti: "Per l'anno 2023, il credito d'imposta di
cui al primo periodo e'  attribuito,  alle  medesime  condizioni  ivi
previste, anche nell'ambito delle attivita' istituzionali  esercitate
in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di  10  milioni
di euro per l'anno 2023.  L'efficacia  delle  misure  previste  dalle
disposizioni di cui al periodo precedente e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea  su
richiesta del Ministero della salute"»; 
      dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
        «9-bis. E' istituito nello stato di previsione del  Ministero
della salute un fondo denominato  "Fondo  per  l'implementazione  del
Piano nazionale 2023-2027 - PON", con una dotazione pari a 10 milioni
di euro per ciascuno degli  anni  dal  2023  al  2027,  destinato  al
potenziamento delle strategie e delle azioni per la  prevenzione,  la
diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico,  definite  dal
Piano oncologico nazionale 2023-2027. 
        9-ter. Con decreto del Ministro  della  salute,  da  adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e  le
modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da  destinare,  in  base
alle specifiche esigenze regionali,  al  raggiungimento  della  piena
operativita'  delle  reti  oncologiche  regionali,  al  potenziamento
dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale  e  i  servizi
territoriali, nonche' ad  attivita'  di  formazione  degli  operatori
sanitari e  di  monitoraggio  delle  azioni  poste  in  essere.  Alla
copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
        9-quater. All'articolo  4,  comma  2,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
        9-quinquies. All'articolo 29, comma 1, secondo  periodo,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le  parole:  "31  dicembre  2022"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
        9-sexies. All'articolo 1, comma 893, della legge 30  dicembre
2021, n. 234, le parole: "da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge". 
        9-septies. In considerazione delle ulteriori spese  sanitarie
rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e  di
Bolzano sostenute nel 2022, le medesime regioni e  province  autonome
possono rendere disponibili, per l'equilibrio  finanziario  2022,  le
risorse correnti di cui all'articolo 1, comma  278,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, non utilizzate al  31  dicembre  2022  per  le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 276 e 277, della citata  legge
n. 234 del 2021. 
        9-octies. Per garantire  la  completa  attuazione  del  Piano
operativo per il recupero delle  liste  d'attesa,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi,  fino  al
31 dicembre 2023, delle misure previste  dalle  disposizioni  di  cui
all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, nonche' dalle disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  277,
della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234.  Per  l'attuazione  delle
finalita' di cui al presente comma le regioni e le province  autonome
di Trento e di Bolzano possono utilizzare  una  quota  non  superiore
allo 0,3 per  cento  del  livello  di  finanziamento  indistinto  del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui  concorre  lo  Stato  per
l'anno 2023. 
        9-novies. All'articolo  38,  comma  1,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, le parole: "28 febbraio 2023" sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023". 
        9-decies. All'articolo 4, comma 8-octies,  del  decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2021, n. 21,  dopo  le  parole:  "comma  8-septies"  sono
inserite le seguenti: ", lettera b),". 
        9-undecies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge  8
novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
dicembre 2022, n. 196, le parole: "due designati dal  Ministro  della
salute" sono sostituite dalle seguenti: "uno designato  dal  Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze". 
        9-duodecies.  All'articolo  86  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
          "13-bis. Ove siano stipulate  specifiche  convenzioni,  che
prevedano servizi  di  raccolta  dei  contributi  o  diversi  servizi
amministrativi, con enti bilaterali di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera h), del presente decreto ovvero con fondi  sanitari  e  casse
aventi  fine  assistenziale  di  cui  all'articolo  9   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  all'articolo  51,  comma  2,
lettera a), del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalita'
perseguite dai soggetti convenzionati, e' autorizzato al  trattamento
dei  dati  connessi  all'attuazione  delle  convenzioni   nonche'   a
trasferire ai  predetti  soggetti  i  dati  anagrafici,  retributivi,
contributivi  e  di  servizio  di  cui  dispone,  necessari  per   la
realizzazione delle finalita' istituzionali. I soggetti  parte  delle
convenzioni  informano  i  lavoratori  e  i  datori  di  lavoro,   in
applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016". 
        9-terdecies. Dall'attuazione del comma 9-duodecies non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  previste  dal
medesimo comma 9-duodecies mediante l'utilizzo delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
        9-quaterdecies. All'articolo 27,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: "degli anni 2021 e 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2021, 2022 e 2023". 
        9-quinquiesdecies.  Allo  scopo  di  fronteggiare  la   grave
carenza di personale e superare il precariato, nonche' per  garantire
continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per
il personale dirigenziale e non dirigenziale del  Servizio  sanitario
nazionale, il termine per  il  conseguimento  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, e' stabilito al 31 dicembre 2024. 
        9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b),  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, le  parole:  "30  giugno  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
        9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si  applicano,
previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con
il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  al   personale
dirigenziale  e  non  dirigenziale   sanitario,   socio-sanitario   e
amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale,
anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non  piu'  in
servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11,  comma  1,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 
        9-octiesdecies. Al fine  di  far  fronte  alle  esigenze  del
Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli  essenziali  di
assistenza, in assenza di offerta di personale  medico  convenzionato
collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al  31
dicembre 2026, possono trattenere  in  servizio,  a  richiesta  degli
interessati, il personale medico in regime  di  convenzionamento  col
Servizio  sanitario  nazionale  di  cui  al  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,  in  deroga  ai   limiti   previsti   dalle
disposizioni vigenti per  il  collocamento  in  quiescenza,  fino  al
compimento del settantaduesimo anno  di  eta'  e  comunque  entro  la
predetta data». 
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 4-bis (NADO Italia). - 1. Ferme restando le funzioni  del
Ministero della salute in tema di ricerca, formazione,  informazione,
comunicazione  e  prevenzione  relativamente  ai  danni  alla  salute
causati   dal   ricorso   al   doping,    le    attivita'    relative
all'effettuazione dei controlli anti-doping  di  cui  alla  legge  14
dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla NADO  Italia,
in    qualita'    di    Organizzazione     nazionale     anti-doping.
Conseguentemente, il termine annuale per la  redazione  del  rapporto
del Comitato tecnico sanitario  -  sezione  per  la  vigilanza  e  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  2013,  n.
44, e' prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione,  da  parte
della NADO Italia al Ministero della salute, dei dati rilevati  dalle
attivita' di controllo anti-doping, anche a fini  di  monitoraggio  e
promozione di azioni per la tutela della salute  pubblica  in  ambito
sportivo. 
      Art.  4-ter  (Proroga  di  termini  in  materia  di   personale
sanitario). - 1. Al fine di  rispondere  alla  domanda  di  personale
sanitario delle strutture sanitarie: 
        a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della  legge
30 dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:  "31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"; 
        b) all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge  23  luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) la parola: "2023" e' sostituita dalla seguente: "2025"; 
          2)  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:   "Il
professionista  comunica  all'Ordine  competente  l'ottenimento   del
riconoscimento in deroga  da  parte  della  regione  interessata,  la
denominazione della struttura sanitaria a contratto con  il  Servizio
sanitario nazionale presso la quale presta l'attivita'  nonche'  ogni
successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte
del professionista determina la sospensione del  riconoscimento  fino
alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli  stessi.  Fino  al
termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli
27 e 27-quater del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, si applicano  altresi'  al  personale  medico  e
infermieristico  assunto  presso  strutture  sanitarie  pubbliche   e
private, con contratto libero-professionale di  cui  all'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ovvero  con
contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a
tre mesi e rinnovabili"». 
    All'articolo 5: 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. All'articolo 4 del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio
per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonche'  per
le  strutture  nell'ambito  delle  quali  sono  erogati  percorsi  di
istruzione e  formazione  professionale  (IeFP)  e  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore  (IFTS),  per  i  quali,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora  provveduto
al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024"; 
          b) al comma 2-bis, le parole: "al 31  dicembre  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024"; 
          c) al comma 2-ter, dopo le  parole:  "per  gli  edifici,  i
locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,"  sono  inserite   le
seguenti: "nonche' per quelli ove  si  svolgono  i  percorsi  erogati
dalle Fondazioni ITS Academy,"»; 
      dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
        «5-bis. All'articolo 1, comma  969,  secondo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:  "Per  l'anno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2023". 
        5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
          "2-bis. Al fine di  uniformare  la  durata  in  carica  dei
componenti del CSPI e di garantire la continuita' delle sue funzioni,
i componenti elettivi e non elettivi restano in  carica  sino  al  31
agosto  2024,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233". 
          5-quater.  All'articolo  1,  comma  567,  della  legge   30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre  il  31  dicembre  2023"
sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2024"»; 
      al comma 8, le parole: «e per  l'anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nonche' per l'anno»; 
      al comma 9: 
        alla lettera c), le parole: «per il  2023,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024»; 
        alla lettera d), capoverso b-septies),  le  parole:  «per  il
2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e  le  parole:
«per  l'anno  2024  si  provvede  mediante»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «nell'anno 2024, mediante»; 
      al comma 10, alle parole: «31 dicembre  2023»  e'  premessa  la
seguente: «al»; 
      dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
        «11-bis.  All'articolo  2,  comma  3,  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  e'  autorizzato  a  bandire"  sono
inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° giugno 2023" e  le  parole:
"per  il  reclutamento"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "per
l'assunzione a tempo indeterminato". 
        11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle  attivita'
della  Fondazione  "I  Lincei  per  la  scuola"  presso   l'Accademia
nazionale dei Lincei, la disposizione di cui  all'articolo  1,  comma
385, lettera h), della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  in  favore
della predetta Fondazione, e' prorogata per l'anno 2023.  Agli  oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito. 
        11-quater. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
"Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile
effettuare le nomine a  tempo  determinato  in  tempo  utile  per  lo
svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale  e  prova  di
cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le
operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate  all'anno
scolastico  2023/2024.  A  tal  fine,  i  relativi  posti  sono  resi
indisponibili per le operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo
riferite  all'anno  scolastico  2023/2024.  I  docenti  che  svolgono
l'incarico a tempo  determinato  e  la  relativa  formazione  nonche'
l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico  2023/2024
sono  assunti  a  tempo  indeterminato  e  confermati  in  ruolo  con
decorrenza giuridica  ed  economica  dal  1°  settembre  2024  o,  se
successiva,  dalla  data  di  inizio  del  servizio,  nella  medesima
istituzione  scolastica  presso  cui  hanno  prestato  servizio   con
contratto a tempo determinato. Le  graduatorie  di  cui  al  presente
comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori,  fatto  salvo
lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare  entro  il
limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al  presente  comma
e, comunque, non oltre la data  di  pubblicazione  delle  graduatorie
relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo  46  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79". 
        11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto
del    direttore    generale    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  n.  1259  del  23  novembre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del  24
novembre 2017, e' valida fino all'anno  scolastico  2025/2026,  salvo
quanto previsto dal comma 11-septies. Al  fine  di  coprire  i  posti
vacanti  di  dirigente   scolastico,   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita' di  partecipazione  ad  un  corso
intensivo di formazione e della  relativa  prova  finale,  anche  per
prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei  possibili  esiti
dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al  corso
intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti  al  concorso  di
cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta  e
a condizione che, alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto: 
          a) abbiano proposto ricorso entro  i  termini  di  legge  e
abbiano  pendente  un   contenzioso   giurisdizionale   per   mancato
superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero  abbiano
superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati  ammessi
a seguito di un provvedimento  giurisdizionale  cautelare,  anche  se
successivamente caducato; 
          b) abbiano proposto ricorso entro  i  termini  di  legge  e
abbiano  pendente  un   contenzioso   giurisdizionale   per   mancato
superamento della prova orale del predetto concorso. 
        11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di
formazione di cui al comma  11-quinquies,  il  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e del merito di cui  al  medesimo  comma  prevede  le
seguenti modalita' di  accesso:  per  i  soggetti  di  cui  al  comma
11-quinquies, lettera a), il superamento, con un  punteggio  pari  ad
almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi  informatizzati,
a risposta chiusa; per i  soggetti  di  cui  al  comma  11-quinquies,
lettera b), il superamento di una prova orale con un  punteggio  pari
ad almeno 6/10. 
        11-septies. I soggetti che hanno sostenuto  la  prova  finale
del corso intensivo di formazione di cui al comma  11-quinquies  sono
inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso  di  cui  al
medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle
graduatorie  concorsuali  vigenti.  Le  immissioni  in   ruolo   sono
effettuate, almeno  per  il  60  per  cento  dei  posti  a  tal  fine
annualmente  assegnabili,  prioritariamente  dalla  graduatoria   del
concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di  cui
al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022,  n.  194,  e
successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di
cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale  posto
dispari  e'  destinato  alla  procedura  concorsuale  ordinaria.   Il
contingente e' ripartito annualmente su base  regionale  con  decreto
del   Ministro   dell'istruzione   e   del   merito   contestualmente
all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un
concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti  ad  esso
assegnati, questi  vanno  ad  aggiungersi  a  quelli  assegnati  alla
corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti  posti
sono  reintegrati  in  occasione  della  procedura   assunzionale   o
concorsuale successiva. 
        11-octies. All'attuazione della procedura  di  cui  al  comma
11-quinquies si provvede con le  risorse  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico   della   finanza   pubblica.   Il   decreto   del    Ministro
dell'istruzione e del merito di cui al comma  11-quinquies  determina
il contributo di segreteria  posto  a  carico  dei  partecipanti,  in
misura  tale  da  coprire  integralmente  l'onere  dell'attivita'  di
formazione  e  della  procedura  selettiva.  Tale  decreto   prevede,
altresi', che le somme  di  cui  al  secondo  periodo  siano  versate
all'entrata e riassegnate  al  pertinente  capitolo  di  spesa  prima
dell'avvio del corso di formazione. 
        11-novies. Alle  immissioni  in  ruolo  si  provvede  con  le
assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449». 
    All'articolo 6: 
      al comma 4: 
        all'alinea, dopo le parole: «articolo 3-quater» il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a)  al  comma  1,  le  parole:  "a   decorrere   dall'anno
accademico 2023/2024" sono sostituite dalle  seguenti:  "a  decorrere
dall'anno accademico 2024/2025" e le parole: "entro  il  31  dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023"»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis.  All'articolo  1,  comma  107-bis,  della  legge   24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2022" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
        4-ter. Nelle more della piena attuazione del  regolamento  di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera  e),  della  legge  21  dicembre
1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di  cui
all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare,  nei
limiti delle  facolta'  assunzionali  autorizzate  e  successivamente
ripartite dal Ministero dell'universita' e della  ricerca,  personale
docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti
graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
giugno 2022, n. 79, nonche' sulle vigenti graduatorie  nazionali  per
titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche  per  titoli  ed
esami, nel rispetto dei principi di cui agli articoli  35,  comma  3,
lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di  criteri,  modalita'  e
requisiti  di  partecipazione  definiti  con  decreto  del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2,  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Il
termine previsto dalle norme transitorie di cui al  secondo  periodo,
riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio  della
professione di interprete in LIS  e  in  LIST,  e'  prorogato  al  31
gennaio 2025. La professione di interprete in  LIS  e  in  LIST  puo'
essere esercitata in forma non organizzata ai sensi  della  legge  14
gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo
termine del 31 gennaio 2025, un attestato in 'Tecniche di  traduzione
e interpretazione' o di 'Interprete  di  lingua  dei  segni  italiana
(LIS)'   rilasciato   da   enti,   associazioni,   cooperative    con
certificazione UNI ISO che abbiano garantito  requisiti  di  qualita'
della formazione su  tutto  il  territorio  italiano  e  che  abbiano
operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della
formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato "»; 
      al  comma  8,  dopo  le  parole:  «decreto  direttoriale»  sono
inserite  le  seguenti:  «del  Ministero  dell'universita'  e   della
ricerca»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
        «8-bis. Il termine di cui  all'articolo  6,  comma  4,  primo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e'  prorogato  al
31 dicembre 2023. La disposizione di cui  al  primo  periodo  non  si
applica alle  professioni  indicate  all'articolo  1  della  legge  8
novembre 2021, n. 163, nonche' a  coloro  che  hanno  conseguito  una
delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima
legge n. 163 del 2021. 
        8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di  ateneo
e  delle  altre  istituzioni  della  formazione  superiore,  l'ultima
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all'anno accademico 2021/2022  e'  prorogata  al  15  giugno
2023. E' conseguentemente prorogato ogni altro  termine  connesso  ad
adempimenti didattici o amministrativi  funzionali  allo  svolgimento
delle predette prove. 
        8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo  25  maggio
2017, n. 75, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis.   Anche   per   le    finalita'    connesse    alla
stabilizzazione  delle  ricerche  collegate  al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi  1  e  2,  con
riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo  1  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino  al
31 dicembre 2026". 
        8-quinquies.  All'articolo  24,  comma  6,  della  legge   30
dicembre 2010, n. 240, le parole: "del decimo anno"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del quattordicesimo anno". 
        8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, le parole: "dieci anni" sono  sostituite  dalle
seguenti: "undici anni"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 3,  lettera  b),  le  parole:  «rimborsi  spese»  sono
sostituite dalle seguenti: «rimborsi delle spese»; 
      al comma 5, dopo le parole: «del decreto legislativo 12  maggio
2016, n. 90,» sono inserite le seguenti: «le parole: "dal  24  agosto
2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6 aprile  2009"  e»  e  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 5-ter, le parole: "fino al  31  dicembre  2022"
sono sostituite dalle seguenti: "fino  al  31  dicembre  2023"  e  le
parole: "per ciascuno degli anni dal 2017  al  2022  a  valere  sulle
risorse disponibili sul bilancio della  Soprintendenza  speciale  per
Pompei, Ercolano e  Stabia"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per
ciascuno degli anni dal 2017 al  2022.  Ai  relativi  oneri,  pari  a
900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede  a
valere sulle risorse disponibili sul  bilancio  della  Soprintendenza
speciale  per  Pompei,  Ercolano  e  Stabia.  Per  l'anno   2023   e'
autorizzata la spesa di 900.000 euro"; 
          b) al comma 5-quater e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro"»; 
      dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
        «7-bis. All'articolo  183,  comma  4,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo, le parole: "e  2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", 2022 e 2023"; 
          b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2022"
sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il  30  giugno  2023"  e  la
parola: "2021" e' sostituita dalla seguente: "2022". 
        7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata
di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2024, 2025  e  2026,  al  fine  di  garantire  la
prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di  Imola,
dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della  Fondazione  Scuola
di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30
dicembre  2021,  n.  234.  Alla  ripartizione,   in   parti   eguali,
dell'importo  di  cui  al  primo  periodo  in  favore  dell'Accademia
internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena  e
della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con  decreto
del Ministro della cultura, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
        7-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
7-ter, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura. 
        7-quinquies. A  decorrere  dal  2023,  le  risorse  destinate
dall'articolo 1, comma 383, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
all'erogazione di contributi in favore  delle  scuole  di  eccellenza
nazionale operanti  nell'ambito  dell'altissima  formazione  musicale
sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere  sul
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo,  di  cui  all'articolo  1
della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti
di  perfezionamento  professionale,  ambito  musica,  in  proporzione
rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale  per  lo
spettacolo dal vivo nell'anno precedente. 
        7-sexies. All'articolo 38-bis  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  al  comma  1,  le  parole:  "31  dicembre  2021"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", dopo le  parole:  "che
comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la  danza
e il musical" sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  le  proiezioni
cinematografiche" e le parole: "che si svolgono in un orario compreso
tra le ore 8 e le ore 23" sono sostituite  dalle  seguenti:  "che  si
svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00  e  le  ore  1.00  del
giorno seguente"; 
          b) alla rubrica, dopo le parole: "dal vivo"  sono  aggiunte
le seguenti: "e proiezioni cinematografiche". 
        7-septies. I componenti delle Commissioni consultive  per  lo
spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i  decreti
del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n.  19  del  19
gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 39 del 25 gennaio  2022,
restano in carica fino  al  31  dicembre  2023.  I  componenti  delle
Commissioni   di   cui   al   primo   periodo   permangono   comunque
nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti. 
        7-octies. All'articolo 32,  comma  6,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020,  n.  126,  le  parole:  "30  settembre  2023",  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"  e  le
parole: "29 settembre  2022"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "29
settembre 2024"». 
    All'articolo 8: 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, le parole: "31 dicembre  2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
        4-ter. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 22, comma 4, le parole: "dieci  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "undici anni"; 
          b) all'articolo 49, comma 1, le parole: "dieci  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "undici anni"»; 
      al comma 5, lettera a),  il  segno  di  interpunzione:  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
      al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 221, comma  8,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e» e le parole: «e alle camere  di
consiglio» sono soppresse; 
      dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis.  L'applicazione  dell'articolo  75,  comma   3,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' prorogata fino al 31  dicembre
2023. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75,  comma  3,  del
citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere  dal
1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
        8-ter. All'articolo 11, comma 3, primo periodo,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal  1°
gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere  dal  1°
gennaio 2025". 
        8-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
8-ter e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024,  cui
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia»; 
      al comma 9, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 maggio 2023»; 
      dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
        «9-bis. In deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  35
del decreto legislativo 10  ottobre  2022,  n.  149,  il  divieto  di
delegare ai giudici onorari del tribunale per i  minorenni  l'ascolto
del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo
473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si  applica
ai  procedimenti  instaurati  successivamente  al  30  giugno   2023.
L'ascolto  del  minore  avviene  in  ogni  caso  nel  rispetto  delle
modalita' previste dall'articolo 473-bis.5 del  codice  di  procedura
civile. Nel determinare la composizione dei  collegi  giudicanti,  il
presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario
cui sia stato delegato l'ascolto  del  minore  o  lo  svolgimento  di
attivita' istruttoria faccia parte del collegio chiamato  a  decidere
sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei»; 
      al comma 10,  le  parole:  «sino  al  28  febbraio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 marzo 2025» e  sono  aggiunte,
in fine,  le  seguenti  parole:  «,  nonche'  dell'articolo  255  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»; 
      dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
        «10-bis.  All'articolo   17-ter,   comma   1,   alinea,   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "fino  al  31  dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025" e la
parola: "1.200" e' sostituita dalla seguente: "1.251"»; 
      il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
        «11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e
10-bis, e' autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di
euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a  decorrere
dall'anno 2025, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia»; 
      dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
        «11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo  35,
comma 5-ter, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le
graduatorie   dei   concorsi   per   le   assunzioni   di   personale
dell'amministrazione giudiziaria con  la  qualifica  di  direttore  e
cancelliere esperto, gia' inserite  nei  piani  assunzionali  per  il
triennio 2022-2024  del  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono
essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024. 
        11-ter. Al fine di consentire la  concreta  attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,  n.
79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle  azioni  di
accertamento e liquidazione  dei  danni,  indicati  al  comma  6  del
medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro  mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 
        11-quater. All'articolo 43, comma  1,  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, le parole: "di euro 20.000.000 per  l'anno  2023,
di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026"  sono
sostituite dalle seguenti: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023  e  di
euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026". 
        11-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al
comma 11-quater  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  1.847.467  per
ciascuno degli anni dal  2024  al  2026,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
    All'articolo 9: 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 101,  comma  2,  del  codice  del  Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  le
parole: "31  dicembre  2022"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2023"»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo  15
giugno 2015, n. 81, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2025". 
        4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge  29  dicembre
2022, n. 197, le  parole:  "31  marzo  2023"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 2023". 
        4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari  a  euro
15.874.542 per l'anno 2023, si provvede: 
          a)  quanto  a  euro  3.937.271,   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
          b)  quanto  a  euro  3.937.271,   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito; 
          c)  quanto  a  euro  4.000.000,   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
          d)  quanto  a  euro  4.000.000,   mediante   corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
      al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «settembre  2022»
il segno di interpunzione: «,» e' soppresso, al secondo periodo, dopo
le parole: «Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali»  sono
inserite le seguenti:  «n.  95269»,  al  terzo  periodo,  le  parole:
«milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di  euro»  e,
al quarto periodo, alle parole: «pari  a»  e'  premesso  il  seguente
segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. All'articolo 1, comma 160, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, le parole: "al periodo 2018-2023" sono sostituite dalle
seguenti: "al periodo 2018-2026". 
        5-ter. Il termine previsto dall'articolo  10,  comma  2,  del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla  disposizione
di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo  decreto-legge,
e' prorogato al 30 giugno 2023». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis (Proroga del termine per l'adozione  del  programma
di azione per  la  promozione  dei  diritti  e  l'integrazione  delle
persone con disabilita'). - 1. All'articolo 3, comma 5,  lettera  b),
della legge 3 marzo 2009, n. 18, la parola: "biennale" e'  sostituita
dalla seguente: "triennale"». 
    All'articolo 10: 
      al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) dopo il secondo periodo sono  inseriti  i  seguenti:  "Il
versamento relativo all'anno 2022 e' effettuato entro il 15  novembre
2023;  tale  versamento  e'  condizione  per  la  conclusione   della
procedura di  affidamento  secondo  le  modalita'  di  cui  al  primo
periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023
di  cui  al  terzo  periodo,  il  Governo   riferisce   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile  (CIPESS)  in  merito  alle  conseguenti  procedure   per
l'affidamento della concessione"»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91,  le  parole:  "nell'anno  2022"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "negli anni 2022 e 2023"»; 
      dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
        «6-bis.  All'articolo  10,  comma  1,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
        6-ter. All'articolo 13, comma  6-bis,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
        «7-bis.  All'articolo  199,  comma   1,   lettera   b),   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:  "In  conseguenza  della  crisi  economica   e   finanziaria
derivante  dagli  sviluppi  del  conflitto  bellico  in  Ucraina,  le
Autorita'  di  sistema  portuale  possono   procedere,   nel   limite
complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo
e nel rispetto degli  equilibri  di  bilancio,  all'erogazione  delle
eventuali risorse residue di  cui  al  primo  periodo  a  favore  del
soggetto fornitore di lavoro portuale di cui  all'articolo  17  della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese  autorizzate  ai  sensi
dell'articolo 16 della  predetta  legge,  titolari  di  contratti  di
appalto  e  di  attivita'  comprese  nel  ciclo  operativo  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge,  nel
rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi".
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
quantificati i residui disponibili ed e' autorizzato il loro utilizzo
per ciascuna Autorita' nel limite di 3 milioni  di  euro  di  cui  al
presente  comma.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189»; 
      al comma 8, le parole:  «in  caso  operatori»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in caso di operatori»; 
      al comma 9, alinea, le parole: «termine  dei  versamenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «termine per i versamenti»; 
      dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
        «10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a),  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, dopo  le  parole:  "dell'area  identificata
nella convenzione" sono aggiunte le seguenti: ". A tal fine, le somme
individuate  dal  Piano  programmatico   dell'attivita'   scientifica
pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di
competenza  per  gli  esercizi  finanziari  2023  e  2024,   di   cui
all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
trasferite alla Fondazione, con le modalita' di cui  all'articolo  3,
comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  425.  Il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio". 
        10-ter. Il termine del 31 gennaio 2023 previsto dall'articolo
1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  per  l'adozione
del decreto di ripartizione del contributo  di  cui  all'articolo  1,
comma 852, della medesima legge n. 197 del 2022 e'  prorogato  al  31
marzo 2023. In considerazione dello straordinario aumento del  numero
di sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime  finalita'  di
cui al citato comma 852, al comune di Lampedusa e Linosa e' destinato
un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di  euro  per  l'anno
2024, da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente. 
        10-quater. Agli oneri derivanti dal comma 10-ter, pari a  2,5
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190»; 
      al comma 11, le  parole:  «entrata  in  vigore  della  presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore  del
presente decreto»; 
      dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
        «11-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo  6,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo  1,
comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono  differiti  al  31
marzo 2023. 
        11-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso  di
differimento  del  termine  previsto  a  legislazione   vigente   per
l'approvazione  del   bilancio,   gli   enti   locali,   nelle   more
dell'approvazione  del  Piano,  possono  aggiornare  la  sottosezione
relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine
di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e  nel
rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante
l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale  con  contratto
di lavoro  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160". 
        11-quater. In  relazione  alla  necessita'  di  garantire  il
completamento degli interventi di messa in  sicurezza  dell'acquifero
del Gran Sasso, anche in  ragione  della  loro  connessione  con  gli
interventi di messa in sicurezza dell'autostrada  A24  di  competenza
del  Commissario  straordinario   di   cui   all'articolo   206   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e  considerate  le  difficolta'
connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al  comma
1 dell'articolo 4-ter  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  le
parole: "fino al 30 giugno  2023"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al 31 dicembre 2025". 
        11-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quater,  pari
a 160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
        11-sexies. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio
1957, n. 614, le parole: "per un periodo di tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni". 
        11-septies. Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma,
della legge 18  luglio  1957,  n.  614,  come  modificato  dal  comma
11-sexies del presente articolo, si applicano anche  all'incarico  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, la cui durata e' conseguentemente rideterminata  in
cinque anni. 
        11-octies. All'articolo 95, comma 27-bis, primo periodo,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 maggio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023". 
        11-novies. All'articolo 103-bis, comma 1,  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le  parole:  "fino  al  31  dicembre  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023". 
        11-decies.  Al   comma   1   dell'articolo   10-septies   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
          a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di un anno"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni"; 
          b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino  al  31
dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al  31  dicembre
2023"; 
          c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino  al  31
dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al  31  dicembre
2023". 
        11-undecies. All'articolo 10, comma 7-ter, del  decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
        11-duodecies. All'articolo 26, comma 8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "Fino  al  31  dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023". 
        11-terdecies. Per le medesime finalita' di  cui  all'articolo
1, comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente  nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a corrispondere, fino al
31  dicembre  2023,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al   comma
11-quaterdecies, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da
e per Palermo e Catania, previsto dall'articolo 1, commi 124  e  125,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
        11-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 11-terdecies,
pari  a  200.000  euro  per  l'anno  2023,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
        11-quinquiesdecies.  I  termini  per  l'aggiudicazione  degli
interventi finanziati a valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo
15-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono  fissati  al
30  giugno  2024.  All'attuazione  della  presente  disposizione   si
provvede  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo  decreto
disciplina le  modalita'  di  monitoraggio  degli  interventi  e  dei
relativi  cronoprogrammi,  attraverso  i  sistemi   informativi   del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  nonche'  le
modalita'  di  revoca  delle  risorse  anche  in  caso   di   mancato
aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi. 
        11-sexiesdecies.  I  termini   per   l'aggiudicazione   degli
interventi finanziati a valere sulle risorse di cui  all'articolo  1,
comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati  al  30
giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione  si  provvede
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Il medesimo decreto  disciplina  le
modalita'  di  monitoraggio   degli   interventi   e   dei   relativi
cronoprogrammi, attraverso i  sistemi  informativi  del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca
delle risorse  anche  in  caso  di  mancato  aggiornamento  dei  dati
contenuti nei predetti sistemi informativi. 
        11-septiesdecies. All'articolo 15, comma 6-bis,  della  legge
1° agosto 2002, n. 166, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
concessionari autostradali trasmettono  annualmente  alle  competenti
Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari"». 
    Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 10-bis (Proroga dei termini in materia di contributi  per
gli interventi di messa in sicurezza di edifici e  territori).  -  1.
All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il
quarto periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "I  termini  per  gli
interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo  2023,
fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi  previsti  dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza". 
      Art. 10-ter (Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle
concessioni  demaniali  marittime  e  nei  punti  di  approdo  a  uso
turistico-ricreativo). - 1. I titolari  delle  concessioni  demaniali
marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo  con  le
medesime finalita'  turistico-ricreative,  che  utilizzino  manufatti
amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1  dell'articolo  3  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti  fino
al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della  materia  previsto
dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25,  fermo  restando  il  carattere  di  amovibilita'  dei  manufatti
medesimi. 
      Art.  10-quater  (Tavolo  tecnico  consultivo  in  materia   di
concessioni  demaniali  marittime,  lacuali  e  fluviali).  -  1.  E'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  un  tavolo
tecnico  con  compiti  consultivi  e  di  indirizzo  in  materia   di
concessioni demaniali marittime, lacuali e  fluviali.  Il  tavolo  e'
composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
delle imprese e del made in  Italy,  del  Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica  e  del  Ministero   del   turismo,   da
rappresentanti del Ministro per la protezione civile e  le  politiche
del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e  del
Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e
da un rappresentante per ogni associazione di categoria  maggiormente
rappresentativa del settore. Ai componenti del  tavolo  non  spettano
rimborsi, gettoni  di  presenza,  emolumenti  o  indennita'  comunque
denominati. 
      2. Il tavolo tecnico di  cui  al  comma  1,  acquisiti  i  dati
relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali
marittime, lacuali e fluviali,  elaborati  ai  sensi  all'articolo  2
della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la
determinazione  della  sussistenza  della  scarsita'  della   risorsa
naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale
che di quello disaggregato a livello  regionale,  e  della  rilevanza
economica transfrontaliera. 
        3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del  tavolo  tecnico
di cui al comma 1, ai commi 3 e  4  dell'articolo  3  della  legge  5
agosto  2022,  n.  118,  le  parole:  "31  dicembre  2024",   ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  "31  dicembre  2025".  Le
concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano  in  ogni  caso  ad
avere efficacia sino alla data di rilascio  dei  nuovi  provvedimenti
concessori». 
    All'articolo 11: 
      al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dicembre  2022"»  sono
inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»; 
      al comma 7,  le  parole:  «Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre  2014,
n. 47» sono sostituite dalle  seguenti:  «Comitato  interministeriale
per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
        «8-bis. In considerazione di  quanto  disposto  dall'articolo
22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al
comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Fino al 30 settembre 2023,
nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua
detto fabbisogno prioritariamente  per  finanziare  i  meccanismi  di
reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il  servizio  di
default distribuzione e il servizio di fornitura di  ultima  istanza,
prevedendo al contempo modalita' finalizzate a ridurre le tempistiche
di versamento di tali importi. Eventuali  ulteriori  risorse  residue
sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli  oneri  generali
di sistema per il settore del gas naturale". 
        8-ter. All'articolo  8,  comma  2-bis,  ultimo  periodo,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le  parole:  "31  dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024". 
        8-quater.  All'articolo  24-bis,   comma   1,   del   decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo  e'  inserito
il seguente: "Per  gli  impianti  fotovoltaici  di  potenza  nominale
superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni  dal  2006
al  2012,  per  i  quali  e'  gia'  stato  avviato  il  processo   di
trattenimento delle quote a garanzia, il termine  entro  il  quale  i
soggetti responsabili possono comunicare la scelta di  partecipare  a
un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonche'
inviare a quest'ultimo la  relativa  documentazione  di  adesione  e'
fissato al 30 giugno 2023". 
        8-quinquies.  All'articolo  1,  comma  701,  della  legge  30
dicembre  2020,  n.  178,  le  parole:  "al  31  ottobre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024". 
        8-sexies.  All'attuazione  di  quanto  previsto   dal   comma
8-quinquies si provvede nel limite massimo delle risorse  disponibili
stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge  n.
178 del 2020 e nel  rispetto  del  riparto  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata
non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a
tempo determinato. 
        8-septies. Al comma 5-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, le parole: "31  dicembre  2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
        8-octies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, le parole:  "Entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 2023" e le parole:  "di  origine  non
biologica"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  ivi  inclusa   la
produzione di idrogeno originato dalle  biomasse,  nel  rispetto  dei
limiti  emissivi  previsti  dalla  normativa  dell'Unione  europea  e
comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato". 
        8-novies. Al fine  di  aumentare  la  sicurezza  del  sistema
energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  dopo  le  parole:  "esclusivamente
durante il  periodo  emergenziale"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
comunque almeno fino al 31 marzo 2024". 
        8-decies. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022,  n.  91,  le  parole:  "per  il  solo  anno  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e  2023".  All'articolo
40-bis, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  le  parole:
"dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercizi
2022 e 2023". 
        8-undecies. Il termine di cui all'articolo 7,  comma  1,  del
regolamento che disciplina la cessazione della qualifica  di  rifiuto
dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e  di  altri  rifiuti
inerti di origine minerale, di cui  al  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di  sei
mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo  8,  comma  1,
del medesimo  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica 27 settembre 2022,  n.  152,  e'  prorogato  di
ulteriori sei mesi  a  decorrere  dalla  conclusione  della  fase  di
monitoraggio  di  cui  all'articolo  7,   comma   1,   del   medesimo
regolamento, secondo la scadenza  stabilita  ai  sensi  del  presente
comma». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, dopo le parole: «fino al 31  dicembre  2023"»  sono
aggiunte le seguenti: «e dopo la parola:  "Stato"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", ivi inclusi i crediti da  recupero  di  aiuti  di  Stato
dichiarati illegittimi dalla Commissione europea"»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole: "entro il 30 giugno  2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023". 
        1-ter. All'articolo 1, comma 1057, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole: "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023"»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2023,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,
procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili,  alla
consegna anche agli enti del Terzo settore dei  decoder  idonei  alla
ricezione di programmi televisivi con i  nuovi  standard  trasmissivi
(DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad  euro  30,  a  valere  sulle
risorse disponibili gia' impegnate»; 
      al comma 3, dopo le parole: «6 aprile 2022,» sono  inserite  le
seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del  16  maggio
2022,»  e  le  parole:  «4  agosto  2022,  adottato   in   attuazione
dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022  n.  17,
convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34»  sono
sostituite dalle seguenti: «4 agosto 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  232  del  4  ottobre  2022,  adottato  in   attuazione
dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis.  All'articolo  1,  comma  6,  secondo  periodo,   del
decreto-legge 6 maggio 202 1, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le  parole:  "31  dicembre  2023"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e'  riconosciuto,
alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di  spesa
di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2023.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo  1,
comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota
destinata  agli  interventi  di  competenza  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
      al comma 6, secondo periodo, le parole: «stanziamento di  fondo
speciale» sono sostituite dalle  seguenti:  «stanziamento  del  fondo
speciale»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. All'articolo 389, comma 3,  del  codice  della  crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo quanto
previsto dal periodo precedente, le disposizioni di  cui  al  decreto
adottato ai sensi del  predetto  articolo  4,  comma  1-bis,  non  si
applicano agli immobili per i quali  il  titolo  edilizio  sia  stato
rilasciato prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto". 
        6-ter. All'articolo 1, comma 406,  della  legge  29  dicembre
2022, n.  197,  dopo  le  parole:  "Ministro  dell'economia  e  delle
finanze" sono inserite le seguenti: ", di concerto  con  il  Ministro
delle imprese e del made in Italy, da emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,". 
        6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  al  comma  1,  secondo   periodo,   dopo   le   parole:
"all'obbligo di  notifica  di  cui  al  comma  2"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", qualora la quantita' di rottami ferrosi sia superiore  a
250 tonnellate, ovvero qualora la somma della  quantita'  di  rottami
ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese
solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione  che
nell'arco di  ciascun  mese  solare  supera  le  500  tonnellate,  da
notificare entro i termini previsti dal comma  2,  si  da'  atto  del
superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni"; 
          b) al comma 4, le parole: "fino al 31 dicembre  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023". 
        6-quinquies. L'omessa notifica  di  esportazioni  di  rottami
ferrosi, effettuate  sino  al  31  dicembre  2022,  per  quantitativi
inferiori alle soglie di cui all'articolo 30,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 21 del 2022, come  modificato  dal  comma  6-quater,
lettera a), del presente articolo, non da' luogo all'applicazione  di
sanzioni. 
        6-sexies. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022,  n.  118,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; 
          b)  al  comma  2,  le  parole:  "31  dicembre  2023"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; 
          c)  al  comma  3,  le  parole:  "31  dicembre  2023"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"». 
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
      «Art.  12-bis  (Prevenzione  degli  incendi   nelle   strutture
turistico-ricettive).  -  1.  In  considerazione   dell'impatto   che
l'emergenza pandemica, la  situazione  geopolitica  internazionale  e
l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica  e  del  gas  naturale
hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la  capacita'  di
investimento, al comma 1122 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre
2017, n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
        "i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25
posti letto, esistenti alla data di entrata in  vigore  della  regola
tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno  9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile  1994,  e  in
possesso dei requisiti per l'ammissione  al  piano  straordinario  di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro  dell'interno
16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2024, previa  presentazione  al  comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA
parziale,  attestante  il  rispetto  di  almeno  sei  delle  seguenti
prescrizioni, come disciplinate  dalle  specifiche  regole  tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie di  uscita  ad  uso  esclusivo,  con
esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione  dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a
depositi.  Limitatamente  ai  rifugi  alpini,  il  termine   di   cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e'
prorogato al 31 dicembre 2023". 
      2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del  2017,
come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i  titolari  delle
attivita' di cui alla citata lettera i) sono tenuti a: 
        a)  pianificare  ed  attuare  secondo  la  cadenza  stabilita
nell'allegato I al decreto del  Ministro  dell'interno  1°  settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  230  del  25  settembre
2021, l'attivita' di sorveglianza volta ad accertare  visivamente  la
permanenza  delle  normali   condizioni   operative,   della   facile
accessibilita' e dell'assenza di danni materiali sui  dispositivi  di
apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla  completa  e
sicura fruibilita' dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza,
su  estintori  e  altri  sistemi  di   spegnimento,   apparecchi   di
illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme; 
        b) applicare le misure previste dall'articolo 5  del  decreto
del Ministro dell'interno 16 marzo 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012; 
        c)   provvedere   all'integrazione   dell'informazione    dei
lavoratori sui rischi specifici  derivanti  dal  mancato  adeguamento
antincendio dell'attivita'; 
        d) integrare il piano di emergenza con le  misure  specifiche
derivanti dall'analisi del  rischio  residuo  connesso  alla  mancata
attuazione delle misure di sicurezza e  dalla  presenza  di  cantieri
all'interno delle attivita'; 
        e) assicurare al personale incaricato  dell'attuazione  delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza la frequenza del corso  almeno  di  tipo  2-FOR  di  cui
all'allegato III al decreto del  Ministro  dell'interno  2  settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. 
      3. I soggetti che hanno superato il  periodo  di  addestramento
previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8  marzo
2006,   n.   139,   se    occupati    nelle    attivita'    ricettive
turistico-alberghiere, possono essere  adibiti  all'attuazione  delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza, con esonero dalla frequenza dei  corsi  previsti  dalla
lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025 e  al  31  marzo
2026»; 
      i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
        «2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, alinea, le  parole  da:  "negli  ultimi  tre
bilanci" fino  a:  "totale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei
bilanci 2020 e 2021 depositati,  un  fatturato  medio,  derivante  da
operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la
Bielorussia, pari  almeno  al  10  per  cento  del  fatturato  estero
complessivo aziendale"; 
          b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023". 
        3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, primo  periodo,  le  parole  da:  "per  fare
fronte" fino a: "approvvigionamenti" sono sostituite dalle  seguenti:
", considerate singolarmente o a livello di gruppo, per  fare  fronte
agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle  difficolta'
o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera"; 
          b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, dopo le parole: «comma 4,  del»  sono  inserite  le
seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al». 
    All'articolo 15: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 1, comma 908, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, al primo periodo, le parole: "per il biennio 2021-2022"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021, 2022  e  2023"  e
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "In caso di  mancata
copertura di tutti i posti previsti al primo  periodo,  l'Agenzia  e'
autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validita',
relative a precedenti procedure concorsuali". 
        1-ter.  La  validita'   dei   certificati   di   abilitazione
all'acquisto  e  all'utilizzo,  alla  vendita  e   all'attivita'   di
consulente  in  materia  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'   degli
attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici, rilasciati  ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel
2022, e' prorogata fino al 30 giugno 2023. 
        1-quater. E' prorogata, a decorrere dal 1° gennaio  2023,  la
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti  comunque  denominati  per  i  componenti
degli  organi  degli  enti  controllati  o  vigilati  dal   Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della legge 29  dicembre
2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo, le parole: "in  ogni  caso  eliminando
ogni forma di compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso  di
spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti,"  sono
soppresse; 
          b) dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "E'
eliminata ogni forma di compenso, indennita',  gettone  di  presenza,
rimborso di spese o  altro  emolumento  comunque  denominato,  per  i
componenti dei comitati e  delle  commissioni,  comunque  denominati,
operanti  presso  il  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste". 
        1-quinquies. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto  2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) le parole: "31  marzo  2023",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
          b) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
      "1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i  beneficiari  del  credito
d'imposta di cui al comma 1, a pena di  decadenza  dal  diritto  alla
fruizione del credito non ancora fruito,  inviano  all'Agenzia  delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del  credito  maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione sono definiti  con  provvedimento  del  direttore
della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione". 
        1-sexies. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo, dopo le  parole:  "Gli  operatori  che
effettuano le attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella  A,
trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di  ogni
anno," sono inserite le seguenti: "e in sede  di  prima  applicazione
entro il 30 giugno 2023,"; 
          b) al quarto periodo, dopo le parole: "con l'esclusione  di
quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2" sono aggiunte le
seguenti: "e degli operatori di cui al comma 7  dell'articolo  1  che
effettuano produzione primaria e operazioni associate, come  definite
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)". 
        1-septies. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le parole: "2020, 2021 e 2022"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025". 
        1-octies. Agli oneri di cui al comma 1-septies, pari  a  1,29
milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,74 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4  della  legge  23
dicembre 1999, n. 499. 
        1-novies. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,  n.
44, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
          "2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate  per
l'anno 2023. 
          2-ter. Al fine di facilitare il processo di  ricomposizione
fondiaria e la rigenerazione dei  territori  interessati  dall'evento
patogeno della Xylella fastidiosa,  per  l'anno  2023,  gli  atti  di
trasferimento a titolo oneroso, a favore  di  coltivatori  diretti  o
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati  dal  predetto
evento  patogeno  e  delle  relative  pertinenze,  qualificati   come
agricoli in  base  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  di  valore
economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque,  sino  a  una
superficie non superiore a cinque ettari,  sono  esenti  dall'imposta
ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in
misura fissa, pari a 200 euro.  Per  i  medesimi  atti,  gli  onorari
notarili sono ridotti della meta'. Per  il  periodo  di  cinque  anni
decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la  destinazione
d'uso  agricola  dei  terreni   e   delle   pertinenze   oggetto   di
trasferimento non puo' essere modificata. Le agevolazioni fiscali  di
cui al presente comma valgono  come  incentivi  statali  ai  fini  di
quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27". 
        1-decies. Agli oneri di cui al comma 1-novies, valutati in  2
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  4  della
legge 23 dicembre 1999, n. 499»; 
      al comma 2, lettera b), al secondo periodo,  le  parole:  «sono
sospese» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi» e le  parole:
«Agenzia Entrate Riscossione, oltreche'  i  pagamenti  dei  ratei  in
favore di Agenzia  dell'Entrate  gia'  scadute  e/o  in  corso»  sono
sostituite dalle seguenti:  «Agenzia  delle  entrate  -  Riscossione,
oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle  entrate
gia' scaduti o in corso» e dopo il secondo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Al fine  di  favorire  la  predisposizione  del  piano  di
riparto  sino  alla  data  di  deposito  dello  stesso,  il   giudice
dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza
a carico dell'Ente»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9  agosto
2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, le parole: "del medesimo articolo  5"  sono  sostituite
dalle seguenti: "e ai termini di cui al comma 5, che sono fissati  in
sessanta giorni, del medesimo articolo 5". 
        3-ter. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo
2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'articolo 1  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 121 del 25 maggio 2022,  e'  prorogato  al  1°  gennaio  2025.  Il
termine di cui all'articolo  8,  comma  1,  del  citato  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  29  marzo
2022 e' prorogato al 31 dicembre 2024. 
        3-quater.  In  considerazione  del  perdurare   della   crisi
determinata dall'emergenza da COVID-19 nonche' della crisi energetica
collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di  garantire  liquidita'
alle  aziende  agricole,  all'articolo  78,   comma   1-quater,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»; 
      al comma 4, le parole: «stanziamento di  fondo  speciale»  sono
sostituite dalle seguenti: «stanziamento del  fondo  speciale»  e  le
parole:  «Ministero  delle  politiche  agricole,   alimentari»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari». 
    Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
      «Art. 15-bis (Disposizioni in materia di accisa sulla birra). -
1. All'articolo 35 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 3-bis, le parole: "per il solo  anno  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023"; 
        b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma  985,
della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  all'alinea,  le  parole:
"Limitatamente  all'anno  2022"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"Limitatamente agli anni 2022 e 2023". 
      2. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  il
comma 986 e' sostituito dal seguente: 
        "986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato  I
annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31  dicembre  2022,  in
euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al  31
dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro  e  per  grado-Plato  e,  a
decorrere dal 1° gennaio 2024, in  euro  2,99  per  ettolitro  e  per
grado-Plato". 
      3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di  accisa  ridotte
di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  come  modificato
dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2023
le disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del
24  giugno  2019,  come   modificato   dal   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  21  marzo  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022. 
      4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi  1  e
2, i soggetti obbligati al  pagamento  dell'accisa  hanno  titolo  al
rimborso della maggiore accisa  versata  sui  quantitativi  di  birra
immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023  e  la
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. A tale scopo  i  medesimi  soggetti  presentano  all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data
di entrata in vigore, un'istanza di rimborso  mediante  accredito  ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 12 dicembre  1996,  n.  689,  a  scomputo  dei
successivi versamenti dell'accisa dovuta. 
      5. Lo stanziamento del fondo da  ripartire  per  provvedere  ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di  spese  per  acquisto  di
beni e servizi, iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  e'
incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024. 
      6. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  in  8,15
milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno  2025  e
pari a 810.000 euro per l'anno  2024,  si  provvede,  quanto  a  8,15
milioni di euro per l'anno 2023 e a 350.000  euro  per  l'anno  2025,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  e,
quanto a 810.000  euro  per  l'anno  2024,  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dal comma 1». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1: 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) all'articolo 51, comma 1, le parole: "a  decorrere  dal
1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal  1°
luglio 2023" e dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono
aggiunte le seguenti: "e ad  esclusione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1°  luglio
2024"»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis) all'articolo 51, dopo il comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
          "1-bis.   Per   i   lavoratori   sportivi   dell'area   del
dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di
cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  m),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' compensi assoggettati ad
imposta ai sensi dell'articolo 36, comma  6,  del  presente  decreto,
l'ammontare escluso dalla base imponibile  ai  fini  fiscali  per  il
medesimo periodo d'imposta non puo' superare l'importo complessivo di
euro 15.000"»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «comma 1,»  e'  inserita  la
seguente: «alinea,» e le parole: «a  decorrere»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere»; 
        la lettera c) e' soppressa; 
      al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2024»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo  28
febbraio 2021, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
Federazioni sportive nazionali e  le  Discipline  sportive  associate
approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre  2023.
Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine,  vi  provvede
l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  sport,  con  proprio
decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione
sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso
il  predetto  termine,  non   abbia   provveduto   all'adozione   del
regolamento,  si  intende  abolito  il  31  dicembre   2023   per   i
tesseramenti  che   costituiscono   rinnovi,   senza   soluzione   di
continuita',  di  precedenti  tesseramenti,  fermo  restando   quanto
previsto al comma 1 in ordine  all'abolizione  del  vincolo  sportivo
entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti"»; 
      al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «La
societa' Sport e salute S.p.a.  e'  autorizzata  ad  impiegare  parte
delle somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'incremento
dei  costi  di  approvvigionamento  energetico  dei  centri   tecnici
federali degli organismi sportivi». 
    Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 16-bis  (Proroga  dei  termini  per  l'adeguamento  delle
regioni alla normativa in materia di sicurezza  nella  pratica  degli
sport invernali). - 1. All'articolo 40  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le  parole:  "entro  un  anno  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2023"; 
        b) al comma 2, le parole:  "entro  due  anni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2024". 
      Art. 16-ter (Utilizzo delle quote di avanzo di  amministrazione
svincolate da parte di regioni e di enti locali). -  1.  All'articolo
1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo  la  lettera
c) e' aggiunta la seguente: 
        "c-bis)   il   sostegno   degli   operatori    del    settore
turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano  la
propria  attivita'  nei  comuni,  classificati  come  montani,  della
dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una  diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al
15 gennaio 2023 di almeno  il  30  per  cento  rispetto  al  medesimo
periodo dell'anno precedente"». 
    All'articolo 17: 
      al comma 2, dopo le parole: «articolo 63, comma  2,  del»  sono
inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le
parole da: «notiziari ordinari e speciali» fino alla fine  del  comma
sono sostituite  dalle  seguenti:  «notiziari  generali  e  speciali,
nazionali,   internazionali   e   regionali,   anche   di   carattere
video-fotografico»; 
      al comma 4, al primo periodo, le  parole:  «da  emanarsi  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore», al secondo periodo, le parole: «Sottosegretario  con  delega
all'editoria» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Sottosegretario  di
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   con   delega
all'informazione e all'editoria», dopo le  parole:  «di  ruolo»  sono
inserite le seguenti: «,anche  in  quiescenza,»  e  dopo  le  parole:
«comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui  al»  e,  al
terzo periodo, le parole:  «rimborsi  spese»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «rimborsi di spese»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al  comma  2,
le  Amministrazioni  di  cui  al  medesimo  comma  2  sono   altresi'
autorizzate  ad  acquistare  servizi  di   carattere   specialistico,
settoriale, anche video-fotografico, attraverso le procedure previste
dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016». 
    Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
      «Art. 17-bis (Proroga di disposizioni a  sostegno  del  settore
editoriale). - 1. In considerazione del persistente  stato  di  crisi
del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi
3 e 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  si  applicano,
alle  medesime  condizioni,  anche  con  riferimento  agli  anni   di
contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di  cui  al  comma  4  del
medesimo articolo 96 si applicano, alle  medesime  condizioni,  anche
con riferimento al contributo dovuto per gli  anni  di  contribuzione
2022 e 2023. In caso di insufficienza delle risorse stanziate,  resta
applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo
11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 70». 
    All'articolo 18: 
      al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.
76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 3, primo periodo,  le  parole:  "sette  unita'"
sono sostituite dalle seguenti: "dieci unita'"; 
          b) al comma 4, le parole: ", previa intesa," sono soppresse
e sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Il  Commissario
straordinario puo' nominare, con proprio provvedimento,  in  aggiunta
al contingente di dieci unita' di cui al comma 3, un sub-commissario,
il cui compenso e' determinato  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. L'incarico di sub-commissario ha  durata  sino  al  31  dicembre
2024"; 
          c) al comma 10, dopo le parole:  "eventualmente  destinate"
sono aggiunte le seguenti: ",  ivi  incluse  quelle  derivanti  dalla
partecipazione a bandi regionali e nazionali,  privilegiando,  previa
modifica delle previsioni progettuali, ove  necessario  ai  fini  del
rapido ricollocamento abitativo  delle  persone  residenti  nell'area
perimetrata, l'acquisto di alloggi". 
        2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della
struttura di supporto all'attivita' commissariale e'  autorizzata  la
spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno
2024. Alla relativa copertura  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190». 
    All'articolo 20: 
      al comma  1,  dopo  le  parole:  «n.  173,»  sono  inserite  le
seguenti: «convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204». 
    Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
      «Art.  20-bis  (Proroga  dell'operativita'  del  Fondo  per  la
valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate).
- 1. Il Fondo per  la  valorizzazione  e  la  promozione  delle  aree
territoriali  svantaggiate  confinanti  con  le  regioni  a   statuto
speciale e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,  e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. 
      2. Alla copertura degli oneri di cui  al  comma  1,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307». 
    All'articolo 21: 
      al comma 1, dopo le parole: «comma 2,» e' inserita la seguente:
«alinea,». 
    All'articolo 22: 
      al comma 2, dopo le parole:  «articolo  35»  sono  inserite  le
seguenti: «, comma 1,», le parole: «a) al comma 1:  1)  alla  lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «a) alla lettera a)», le  parole:
«2) alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «b) alla lettera
b)» e le  parole:  «3)  dopo  la  lettera  b),  sono  inserite»  sono
sostituite dalle seguenti: «c) dopo la lettera b) sono aggiunte». 
    Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 22-bis (Proroga del termine in  materia  di  obblighi  di
trasparenza di cui all'articolo  1,  comma  125-ter,  della  legge  4
agosto 2017, n. 124).  -  1.  Per  l'anno  2023  il  termine  di  cui
all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della  legge  4  agosto
2017, n. 124, e' prorogato al 1° gennaio 2024. 
      Art. 22-ter (Proroga del termine di cui  all'articolo  3  della
legge 11 dicembre 2012, n. 224). - 1. All'articolo 3, comma 2,  della
legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: "per i  dieci  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni". 
      Art. 22-quater (Proroga in materia di Fondo nuove  competenze).
- 1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023"».