Art. 11 
 
Requisiti minimi per i  reagenti  chimici  e  i  materiali  filtranti
  attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate
  al consumo umano. 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo  definiscono  i  requisiti
dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi  e  passivi  da
impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano  (in
prosieguo denominati «ReMaF»), definiti in allegato  IX,  sezione  A,
utilizzati nei processi tecnologici di  trattamento,  preparazione  e
distribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo  umano,
immessi sul mercato nazionale successivamente alla data  indicata  al
comma 4. 
  2. I ReMaF di cui al comma  1  devono  essere  compatibili  con  le
caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le
finalita'  degli  obblighi  generali  di  cui  all'articolo   4,   in
condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non
devono nel tempo: 
    a) compromettere, direttamente  o  indirettamente,  la  sicurezza
dell'acqua o la sua idoneita' al consumo umano; 
    b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua; 
    c) favorire indirettamente la crescita microbica; 
    d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a  quelli
accettabili per il raggiungimento delle  finalita'  previste  con  il
trattamento. 
  3. I ReMaF non devono, nel  tempo,  modificare  le  caratteristiche
degli scarichi derivanti dall'acqua con  cui  essi  vengono  posti  a
contatto, in modo tale da  non  consentire  il  rispetto  dei  valori
limite di emissione degli scarichi idrici previsti  nell'allegato  5,
alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in  ogni
caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1  e  2,  del  medesimo
decreto legislativo. 
  4. A decorrere dal 12 gennaio  2036,  possono  essere  immessi  sul
mercato  nazionale  e  utilizzati  negli  impianti   di   captazione,
trattamento,  stoccaggio,  adduzione  e  distribuzione  delle   acque
destinate al  consumo  umano,  esclusivamente  i  ReMaF  conformi  al
presente decreto, autorizzati dal CeNSiA  e  registrati  nel  sistema
AnTeA secondo le modalita' riportate  nell'allegato  IX,  sezione  E,
previa  certificazione  di  conformita'  ai  requisiti   tecnici   di
idoneita' di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato. 
  5. Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere
dal 12 gennaio 2026, gli operatori economici possono  avviare  l'iter
di  autorizzazione  di  un  ReMaF  secondo  le  procedure   descritte
nell'allegato IX, sezione  E,  sulla  base  della  certificazione  di
conformita' richiamata al comma 4,  rilasciata  da  un  Organismo  di
certificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da
un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE)  765/2008.
L'autorizzazione del CeNSiA puo' essere concessa solo a un ReMaF  che
sia conforme ai requisiti tecnici di idoneita' per  l'uso  convenuto,
riportati in allegato IX, sezioni B, C e D. 
  6.  Ai   fini   dell'immissione   in   commercio,   successivamente
all'autorizzazione e alla registrazione di cui ai  commi  4  e  5,  i
ReMaF devono essere corredati da apposite attestazioni di rispondenza
ai  requisiti  minimi  stabiliti  dal  presente  decreto  quali   una
marcatura o etichettatura o stampigliatura ovvero  una  dichiarazione
di  conformita'   sostitutiva,   nonche'   un   codice   alfanumerico
identificativo univoco, rilasciate dal CeNSiA  secondo  le  modalita'
riportate nell'allegato IX, sezione E. 
  7. L'elenco aggiornato dei ReMaF autorizzati ai sensi del  presente
decreto e' pubblicato in una apposita sezione del sistema informativo
centralizzato AnTeA, a norma dell'articolo 19, comma 4, lettera d). 
  8. Le attivita' di  autorizzazione  per  l'immissione  sul  mercato
nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto sono  eseguite
dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad  esso  attribuite  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, lettera b). 
  9. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione concessa da  un  altro
Stato membro dell'Unione europea o facente parte  dell'accordo  sullo
Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di  libero
scambio  (EFTA),  puo'  essere  immesso  sul  mercato   nazionale   a
condizione che lo stesso  sia  stato  sottoposto  a  una  valutazione
igienico-sanitaria  da  parte  di  un  Organismo  tecnico-scientifico
riconosciuto  nel  medesimo  Paese,  sulla  base   di   criteri   che
garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana  equivalente
a quello del presente decreto. 
  Ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il  CeNSiA
riconosce l'autorizzazione concessa dallo  Stato  membro  dell'Unione
europea  o  facente  parte  del  SEE  o  dell'EFTA,  e  procede  alla
registrazione secondo quanto stabilito in allegato IX, sezione E. 
  10. E'  consentita  l'importazione  per  l'immissione  sul  mercato
nazionale  dei  ReMaF  non  unionali  o  provenienti  da  Stati   non
appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo  europeo  di
libero scambio, solo  se  conformi  alle  disposizioni  del  presente
articolo, autorizzati e registrati  secondo  le  modalita'  riportate
nell'allegato IX, sezione E, previa certificazione di conformita'  ai
requisiti tecnici di idoneita' di cui alle  sezioni  B,  C  e  D  del
medesimo allegato. 
  11. Gli Operatori economici  che  producono  o  commercializzano  i
ReMaF in conformita' al presente decreto: 
    a) sono responsabili di garantire e mantenere  costantemente  per
gli stessi il rispetto  delle  disposizioni  stabilite  nel  presente
decreto e sono tenuti a dimostrare di aver  adeguatamente  provveduto
ai controlli e agli accertamenti necessari; 
    b) mettono a disposizione delle  competenti  autorita'  sanitarie
che ne fanno richiesta, le informazioni necessarie  a  consentire  la
verifica  della  conformita'  dei  ReMaF  ai  requisiti  fissati  nel
presente decreto; 
    c) assicurano che ogni fornitura di  ReMaF  sia  corredata  delle
attestazioni di rispondenza al presente decreto, descritte  al  comma
6; 
    d)  informano  tempestivamente  l'Organismo   di   certificazione
richiamato al comma  5,  di  qualsiasi  modifica  esercitata  su  uno
specifico ReMaF gia' autorizzato o in fase di autorizzazione, inclusa
quella riguardante il processo di produzione; 
    e) adottano, per quanto di competenza, misure idonee a  prevenire
fenomeni di contaminazione degli stessi durante le fasi di trasporto,
stoccaggio  e   distribuzione,   al   fine   di   evitare   possibili
deterioramenti della qualita' dell'acqua con cui essi  saranno  posti
in contatto; 
    f) garantiscono la purezza e la qualita' dei precursori impiegati
nella generazione in situ dei reagenti chimici di cui al comma 12. 
  12. Nel caso dei reagenti chimici generati in situ  da  precursori,
per quanto di competenza, l'obbligo di  garantire  la  purezza  e  la
qualita'  dei  reagenti  chimici  generati  sul  luogo   ricade   sui
fabbricanti o distributori dei dispositivi generatori e  sui  gestori
idro-potabili che li utilizzano, al fine di assicurare  gli  obblighi
di cui al comma 2. 
  13.  Chiunque  sia  responsabile  di  interventi   di   captazione,
trattamento,  stoccaggio,  adduzione  e  distribuzione  delle   acque
destinate al consumo umano, e' tenuto a: 
    a) utilizzare  esclusivamente  ReMaF  autorizzati  ai  sensi  del
presente decreto e immessi sul mercato nazionale dalla data  indicata
al comma 4; 
    b) adottare misure idonee a prevenire fenomeni di  contaminazione
durante  le  fasi   di   trasporto,   stoccaggio,   distribuzione   e
installazione  dei  ReMaF,  assicurando  le  condizioni  di  utilizzo
previste per il ReMaF, al fine di  evitare  il  deterioramento  della
qualita' dell'acqua con cui essi saranno posti in contatto. 
  14.  Chiunque  si  approvvigioni  di  ReMaF  immessi  sul   mercato
nazionale dalla data indicata al comma 4, conserva per almeno  cinque
anni dal loro  utilizzo,  preferibilmente  in  formato  digitale,  la
relativa documentazione di acquisto e le attestazioni di  rispondenza
al presente  decreto  di  cui  al  comma  6,  rendendole  disponibili
all'autorita' sanitaria locale territorialmente competente che ne  fa
richiesta. 
  15. La vigilanza sul territorio nazionale  e  all'importazione  dei
ReMaF  prodotti,  immessi  sul  mercato  nazionale  e  utilizzati   a
decorrere  dalla  data   indicata   al   comma   4,   e'   esercitata
rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e  dagli  Uffici  di
sanita' marittima, aerea e di frontiera territorialmente  competenti,
in conformita' con quanto previsto in allegato IX, sezione F. 
  16. I ReMaF immessi sul mercato nazionale prima della data indicata
al comma 4 e conformi alle disposizioni previgenti,  potranno  essere
utilizzati fino ad esaurimento delle scorte. 
  17. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  ai
reagenti chimici da impiegare nei processi tecnologici  connessi  con
la preparazione e la distribuzione delle acque destinate  al  consumo
umano, definiti in allegato IX, sezione A1. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti dell'Allegato 5  alla  Parte  Terza
          del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  si  veda
          nelle note all'art. 10. 
              - Per i riferimenti dell'art. 101, commi  1  e  2,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  si  veda  nelle
          note all'art. 10. 
              - Il Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 9  luglio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto  2008,  n.  L  218,
          fissa le norme in materia di  accreditamento  e  abroga  il
          regolamento (CEE) n. 339/93.