Art. 14 
 
                          Controlli interni 
 
  1.  I  controlli  interni  sono  i  controlli  svolti  dal  gestore
idro-potabile per l'adempimento degli obblighi  di  cui  all'articolo
12. 
  2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore  idro-potabile
si avvale in primo luogo  di  propri  laboratori  di  analisi  o,  in
alternativa, di laboratori  di  altri  gestori  del  servizio  idrico
integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi  alle
specifiche  indicate  nell'allegato  III;  i  controlli  interni  non
possono essere effettuati dai laboratori di  analisi  che  operano  i
controlli esterni di cui all'articolo 13. 
  3. I gestori idro-potabili provvedono all'inserimento dei risultati
dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro
i dodici mesi successivi alla  istituzione  del  suddetto  sistema  a
norma  dell'articolo  19,  comma  1,   lettera,   b),   comunicandoli
contestualmente alle  Aziende  sanitarie  locali  e  alle  regioni  e
province  competenti  per  territorio;  i  risultati  dei   controlli
interni, conseguiti a seguito  dei  programmi  di  controllo  di  cui
all'articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli  integrativi
straordinari attuati per le finalita' del presente decreto. 
  4. Nel  caso  di  conformita'  dell'acqua  ai  parametri  stabiliti
all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati  dei
controlli   interni    e'    effettuata    entro    novanta    giorni
dall'acquisizione dell'esito  dei  controlli  e  comunque  non  oltre
centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel  caso  di  risultati
non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti  salvi
gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15. 
  5. I risultati dei controlli interni registrati in AnTeA: 
    a) sono  resi  accessibili  da  parte  del  CeNSiA  all'EGATO  di
competenza e ad ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza; 
    b)  sono  resi  disponibili  da  parte  del  CeNSiA  all'Istituto
Nazionale di  Statistica  (ISTAT)  per  le  specifiche  finalita'  di
competenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di  cui
all'articolo 18 e assicurare la disponibilita' delle  informazioni  a
livello di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.