Art. 19 
 
Istituzione  del  CeNSiA  e  di  AnTeA  e  informazioni  relative  al
       controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE 
 
  1.   Ai    fini    di    assicurare    un    approccio    sistemico
nell'implementazione  del  presente   decreto   e   la   gestione   e
comunicazione   efficiente   dei   dati   funzionali   al   controllo
dell'attuazione del decreto stesso, garantendo l'accesso al  pubblico
alle informazioni, e lo scambio di dati e  di  comunicazioni  tra  le
Autorita' competenti nazionali e dell'Unione europea, e tra queste  e
gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l'ISS: 
    a) entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Centro nazionale per la  sicurezza  delle  acque
(CeNSiA),   articolato   in   quattro   aree   funzionali:    rischio
microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione
e accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani  di  sicurezza
delle acque; il direttore del CeNSiA e' scelto  tra  i  dirigenti  di
ricerca dell'ISS ovvero tra professionalita' di comprovata esperienza
in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per
lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  il  CeNSiA  si  avvale  di
personale dell'ISS; 
    b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il sistema informativo  centralizzato  denominato  «Anagrafe
Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)». 
  2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1,  sono  le
seguenti: 
    a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque  (PSA),  anche
nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del
servizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare: 
      1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata  in
operativita' del Centro, delle «Linee guida  per  l'approvazione  dei
Piani di sicurezza dell'acqua per  le  forniture  idro-potabili»,  ai
sensi degli  articoli  6  e  8,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti
all'Allegato VI, e successivo inoltro alla Commissione  nazionale  di
sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua  di  cui  all'articolo
20, per sottoporle a giudizio di valutazione e validazione  da  parte
della Commissione stessa; 
      2)  coordinamento  del  Gruppo  nazionale  di  esperti  per  la
verifica, valutazione e approvazione del PSA,  come  descritto  nella
Parte II, lettera C, dell'allegato  VI,  istituito  con  decreto  del
Ministero della salute, su proposta del CeNSiA,  da  adottarsi  entro
centottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita  al  comma
1, lettera a); 
      3) formazione continua e qualifica  degli  esperti  del  Gruppo
nazionale di cui al punto 2); 
      4) verifica della conformita' e  funzionalita'  dei  PSA  anche
attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile e  secondo
quanto previsto dalle Linee guida richiamate al punto 1); 
      5) formulazione dei giudizi di approvazione dei  PSA  richiesti
dai gestori idro-potabili  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  e
successiva notifica  del  giudizio  al  gestore  idro-potabile,  alla
regione e provincia autonoma, alla ASL di competenza e  ad  ARERA,  e
pubblicazione sul sistema AnTeA; 
      6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni  annuali
sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei  sistemi  di
fornitura  idro-potabile,   successivo   inoltro   alla   Commissione
nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza  dell'acqua  per  la
valutazione e  approvazione  ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  3,
lettera  d),  e  pubblicazione  sul  sistema  AnTeA,  anche  ai  fini
dell'accessibilita' delle  informazioni  alle  autorita'  dell'Unione
europea ai sensi del comma 3, lettera d), da effettuare entro il mese
di marzo di ogni anno a partire dal 2030; 
    b) rilascio delle autorizzazioni  per  l'immissione  sul  mercato
nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto; 
    c) gestione del sistema informativo  centralizzato  AnTeA,  sulla
base degli indirizzi del Ministero della salute e  delle  indicazioni
fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  con
il supporto di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5; 
    d) produzione e comunicazione di evidenze funzionali a  garantire
le  azioni  previste  all'articolo  17,  anche  per  quanto  riguarda
l'accesso universale ed equo a quantita' adeguate di acqua potabile e
a servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo  idrico
integrato rispetto  a  diversi  scenari  di  pressioni  climatiche  e
ambientali. 
  3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e' allineato con
i sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con  il
riparto  delle  competenze  delle  Autorita'  nazionali  sanitarie  e
ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici
da destinare al consumo umano e  sulle  acque  destinate  al  consumo
umano, e ha le seguenti finalita': 
    a) assicurare  l'acquisizione,  l'elaborazione,  l'analisi  e  la
condivisione di  dati  di  monitoraggio  e  controllo  relativi  alla
qualita' delle acque  da  destinare  e  destinate  a  consumo  umano,
funzionali  all'attuazione  del  presente  decreto,  con  particolare
riguardo agli obiettivi generali di cui all'articolo 4; 
    b) assicurare la comunicazione, l'integrazione e la  condivisione
dei dati tra le Autorita' ambientali e sanitarie competenti a livello
nazionale, regionale e locale, e  tra  queste  e  gli  operatori  del
settore idropotabile; 
    c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni  di
cui all'articolo 18 e all'allegato IV; 
    d)    assicurare    la    disponibilita',    l'aggiornamento    e
l'accessibilita' delle informazioni e dei dati di  cui  al  comma  6,
alla Commissione europea, all'Agenzia Europea  per  l'Ambiente  e  al
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle  malattie,  al
minimo della serie di informazioni  contenenti  i  dati  relativi  al
superamento dei valori di parametro e agli  incidenti  di  una  certa
rilevanza; 
    e) assicurare  lo  scambio  di  informazioni  per  le  rispettive
finalita'  di  competenza  con  ARERA,  ISTAT  e  altre   istituzioni
nazionali, nonche' con l'Organizzazione mondiale della sanita'  (OMS)
e altre organizzazioni internazionali. 
  4. Il sistema AnTeA contiene: 
    a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico sulle  misure
adottate per migliorare l'accesso all'acqua di cui  all'articolo  17,
comma 3; 
    b) una serie di dati sulle valutazioni  e  gestioni  del  rischio
delle aree di alimentazione per i  punti  di  prelievo  di  acque  da
destinare al consumo umano, effettuate ai sensi dell'articolo  7,  da
rendere disponibile a decorrere dal 12  luglio  2027  e  regolarmente
aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi: 
      1) caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di
prelievo, come definito all'articolo 7, comma 3, lettera a); 
      2) risultati del monitoraggio nelle acque superficiali e  nelle
acque sotterranee di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c); 
      3) in forma concisa, le informazioni sulle misure  adottate  ai
sensi dell'articolo 7, comma 10; 
    c) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una  serie  di
dati  sulle  valutazioni  e  gestioni  del  rischio  dei  sistemi  di
distribuzione idrica interni, effettuate ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 8, e in conformita' all'articolo 9, da  rendere  disponibile  a
decorrere dal 12 gennaio 2029 e regolarmente aggiornata  almeno  ogni
sei anni, compresi i seguenti elementi: 
      1) i risultati dei controlli dei parametri elencati in allegato
I, Parte D; 
      2) in forma concisa, le informazioni sulle misure  adottate,  e
sui progressi compiuti, anche per quanto concerne le  misure  tese  a
sostituire le componenti di piombo laddove e' stato economicamente  e
tecnicamente fattibile; 
    d) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste
di autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF; 
    e) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una  serie  di
dati sui risultati dei controlli di cui agli articoli  12,  13  e  14
nonche' sui casi di superamento dei  valori  di  parametro  stabiliti
nell'allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere  dal
12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata,  comprese  le  informazioni
sui provvedimenti correttivi adottati in conformita' all'articolo 15; 
    f) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una  serie  di
dati e informazioni,  da  rendere  disponibile  a  decorrere  dal  12
gennaio 2029 e  annualmente  aggiornata,  sugli  incidenti  attinenti
all'acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale
rischio per la salute  umana,  a  prescindere  da  qualsiasi  mancata
conformita' ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi
per piu' di dieci giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno
mille  persone,  comprese  le  cause  e  i  provvedimenti  correttivi
adottati in conformita' dell'articolo 15; 
    g) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una  serie  di
dati e informazioni,  da  rendere  disponibile  a  decorrere  dal  12
gennaio  2029  e  opportunamente  aggiornata,  su  tutte  le  deroghe
concesse  a  norma  dell'articolo  16,  commi  4  e  5,  comprese  le
informazioni previste all'articolo 16, comma 6. 
  5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai  sensi
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di  attuazione  della
direttiva   2007/2/CE,   che   istituisce    un'infrastruttura    per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea  (INSPIRE),  sono
utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al comma 4. 
  6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione  che
la Commissione  europea  adotta  per  specificare  il  formato  e  le
modalita'  della  presentazione  delle   informazioni   relative   al
controllo dell'attuazione da fornire a norma del  presente  articolo,
rendendoli disponibili sul sistema informativo AnTeA. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per i riferimenti della  Direttiva  2020/2184/UE,  si
          veda nelle note all'art. 9. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 27  gennaio
          2010 n. 32, si veda nelle note all'art. 18.