Art. 9 
 
Valutazione e gestione  del  rischio  dei  sistemi  di  distribuzione
                           idrica interni 
 
  1. I gestori della  distribuzione  idrica  interna  effettuano  una
valutazione e gestione  del  rischio  dei  sistemi  di  distribuzione
idrica interni alle strutture  prioritarie  individuate  all'allegato
VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato
I, parte D, adottando le necessarie misure preventive  e  correttive,
proporzionate al rischio, per ripristinare la  qualita'  delle  acque
nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana  derivante
da questi sistemi. 
  2. La valutazione e gestione del rischio effettuata  ai  sensi  del
comma 1, si basa sui principi generali della valutazione  e  gestione
del rischio stabiliti secondo le Linee Guida  per  la  valutazione  e
gestione del rischio per  la  sicurezza  dell'acqua  nei  sistemi  di
distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e  di
talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN
22/32. 
  3. Nei casi di non conformita' ai  punti  d'uso  nei  locali  degli
edifici prioritari di cui  al  comma  1,  ricondotte  al  sistema  di
distribuzione idrico interno o alla sua  manutenzione,  tenuto  conto
delle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e
4, si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15. 
  4.  Le  regioni  e  province  autonome  promuovono  la   formazione
specifica sulle disposizioni del presente articolo, in  coordinamento
con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei  sistemi
idrici interni, gli idraulici e  per  gli  altri  professionisti  che
operano nei settori dei sistemi di  distribuzione  idrici  interni  e
dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano
in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, anche nell'ambito
delle attivita' di formazione professionale e  qualifica  di  cui  al
decreto 22 gennaio  2008,  n.  37,  e  di  altre  norme  regionali  o
provinciali di settore. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti della Direttiva n. 2020/2184/UE  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22
          gennaio 2008, n. 37, adottato di concerto con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008,  n.  61,
          reca:  «Regolamento  concernente   l'attuazione   dell'art.
          11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
          del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
          materia  di  attivita'  di  installazione  degli   impianti
          all'interno degli edifici».