Art. 4 
 
                      Audizioni a testimonianza 
 
  1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. In nessun  caso,  per  i  fatti  rientranti  nei
compiti  della  Commissione,  possono  essere  opposti   il   segreto
d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. 
  3.  E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore   e   parte
processuale nell'ambito del mandato. 
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riportano  gli  articoli  366  e  372  del  codice
          penale: 
              «Art. 366 (Rifiuto  di  uffici  legalmente  dovuti).  -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'   giudiziaria   perito,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
              Le stesse pene si applicano  a  chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
              Le disposizioni precedenti si  applicano  alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
              Se il colpevole  e'  un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte.» 
              «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,  deponendo
          come testimone innanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  alla
          Corte penale internazionale, afferma il  falso  o  nega  il
          vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
          ai fatti  sui  quali  e'  interrogato,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a sei anni.». 
              - Si riporta l'art. 203 del codice di procedura penale: 
              «Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e  dei
          servizi di sicurezza). - 1. Il giudice non  puo'  obbligare
          gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria  nonche'
          il personale dipendente dai servizi per le  informazioni  e
          la sicurezza militare o democratica a rivelare i  nomi  dei
          loro  informatori.  Se  questi  non  sono  esaminati   come
          testimoni, le informazioni  da  essi  fornite  non  possono
          essere acquisite ne' utilizzate. 
              1-bis.  L'inutilizzabilita'  opera  anche  nelle   fasi
          diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati
          interrogati ne' assunti a sommarie informazioni.». 
              - La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.