Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 
 
  1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il  titolo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Attuazione  della
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
marzo 2006, sulle norme minime  per  l'applicazione  dei  regolamenti
(CE) n. 561/2006 e (UE) n.  165/2014  e  della  direttiva  2002/15/CE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.»; 
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
decreto disciplina i controlli sulle  imprese,  sui  conducenti,  sui
veicoli  e  sui  lavoratori  mobili  che  rientrano  nel   campo   di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006,  (UE)  n.  165/2014  e
della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale
nel settore dei trasporti su strada.»; 
    c) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del  presente  decreto,
si applicano le definizioni di cui  all'articolo  4  del  regolamento
(CE) n. 561/2006, di cui  all'articolo  2  del  regolamento  (UE)  n.
165/2014 e di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/15/CE.»; 
    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Organismo di coordinamento intracomunitario). - 1.  La
Direzione generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  del
Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti svolge le  funzioni  di  Organismo  di
coordinamento  intracomunitario  ai  sensi  dell'articolo   7   della
direttiva   2006/22/CE,   di   seguito   denominato   «Organismo   di
coordinamento». La Direzione generale: 
        a) concerta con  gli  organismi  corrispondenti  degli  altri
Stati membri i controlli  che  devono  essere  realizzati  su  strada
almeno sei volte l'anno nei confronti dei conducenti  e  dei  veicoli
rientranti  nell'ambito  di  applicazione  dei  regolamenti  (CE)  n.
561/2006 e (UE) n.  165/2014,  da  svolgere  contemporaneamente  alle
competenti autorita' di due o piu' Stati membri ciascuna sul  proprio
territorio; 
        b) si rapporta con gli organismi corrispondenti  degli  altri
Stati membri per concertare l'effettuazione di  controlli  anche  nei
locali delle imprese; 
        c) trasmette alla Commissione europea le informazioni di  cui
all'articolo 17 del regolamento  (CE)  n.  561/2006,  utilizzando  il
formulario approvato con decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della
Commissione del 30 marzo 2017, e quelle di cui all'articolo 13  della
direttiva 2002/15/CE, necessarie per l'elaborazione  da  parte  della
Commissione europea di una  relazione  biennale  sull'attuazione  del
regolamento (CE) n. 561/2006, del  regolamento  (UE)  n.  165/2014  e
della direttiva 2002/15/CE; 
        d) trasmette  ogni  due  anni  alla  Commissione  europea  le
informazioni  statistiche   relative   all'attivita'   di   controllo
realizzata su strada e nei locali delle imprese; 
        e) presta assistenza alle autorita'  competenti  degli  altri
Stati membri, fornendo i dati da queste ritenuti necessari in caso di
infrazioni commesse in uno Stato membro con un veicolo  immatricolato
in Italia, non verificabili durante il controllo; 
        f) invia, avvalendosi del sistema di informazione del mercato
interno, di seguito denominato «IMI», almeno una volta ogni sei mesi,
agli organismi intracomunitari degli  altri  Stati  membri  che  sono
stati    notificati     alla     Commissione,     le     informazioni
sull'interpretazione e l'applicazione,  a  livello  nazionale,  delle
disposizioni  del  regolamento  (CE)  n.  561/2006,  della  direttiva
2002/15/CE, nonche' del presente decreto; 
        g) coordina  lo  scambio  di  informazioni,  avvalendosi  del
sistema di informazione del mercato interno IMI, sull'interpretazione
e  l'applicazione,  a  livello  nazionale,  delle  disposizioni   del
regolamento (CE) n. 561/2006, a seguito di richieste motivate di  uno
Stato membro nei termini e con le modalita' indicate dall'articolo 8,
paragrafo 2, della direttiva 2006/22/CE; 
        h)  promuove  la  formazione  periodica  degli   addetti   ai
controlli sulla funzione di controllo e sulla  corretta  applicazione
delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e  (UE)  n.
165/2014; 
        i) applica una coerente strategia di controllo in conformita'
alle linee strategiche nazionali di controllo su strada  e  presso  i
locali delle imprese; 
        l) impartisce agli organi di controllo di cui all'articolo 3,
comma 2, le direttive  per  assicurare  l'omogenea  applicazione  sul
territorio nazionale del sistema  nazionale  di  classificazione  del
rischio di cui all'articolo 11. 
      2. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali  forniscono  all'Organismo  di  coordinamento   le
informazioni e i dati pertinenti alle funzioni di  cui  al  comma  1,
dalla lettera c) alla lettera g).»; 
    e) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Tavolo tecnico permanente). - 1. Nello svolgimento
delle proprie funzioni, l'Organismo di coordinamento si avvale  della
consulenza  e  del  contributo  specialistico  del   tavolo   tecnico
permanente, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti,  composto  da  due  rappresentanti  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  due  rappresentanti  del  Ministero
dell'interno e  due  rappresentanti  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro. Ai componenti del  tavolo  tecnico  permanente  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o indennita',  comunque
denominati. 
      2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
designati i rappresentanti  del  tavolo  tecnico  permanente  e  sono
disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, le attribuzioni, i compiti e il funzionamento dello stesso.
Con il medesimo decreto sono individuate le  modalita'  e  i  termini
delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2.»; 
    f) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  3  (Sistemi  di  controllo).  -  1.  L'applicazione  dei
regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE)  n.  165/2014  e  della  direttiva
2002/15/CE viene  assicurata  da  sistemi  di  controllo  adeguati  e
regolari nei confronti dei lavoratori mobili, dei  conducenti,  delle
imprese e dei veicoli che rientrano nell'ambito  di  applicazione  di
cui all'articolo 1. 
      2. Gli organi preposti ai controlli sono gli organi di  polizia
stradale di cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e l'Ispettorato nazionale del lavoro. 
      3. L'attivita' di controllo e' organizzata  in  modo  che  ogni
anno siano effettuati almeno un numero di controlli su strada  e  nei
locali delle imprese non inferiori al  3  per  cento  dei  giorni  di
lavoro  dei  conducenti  di  veicoli  che  rientrano  nell'ambito  di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. 
      4. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al  comma
3, almeno il 30 per cento del  numero  totale  di  giorni  lavorativi
controllati e' verificato su strada e almeno  il  50  per  cento  nei
locali delle imprese. 
      5. Le attivita' di  controllo  su  strada  e  le  attivita'  di
controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1 sono
pianificate e coordinate, rispettivamente, dal Ministero dell'interno
e  dall'Ispettorato  nazionale   del   lavoro,   conformemente   alle
indicazioni contenute nelle linee strategiche nazionali di  controllo
definite dall'Organismo  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  2,
sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis. 
      6. Sono, in ogni caso, fatte salve le specifiche  competenze  e
attribuzioni  previste  dalle  disposizioni  normative  vigenti,   in
materia di controlli su strada e presso la sede  delle  imprese,  per
ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto. 
      7.  I  controlli  su  strada  relativi   all'osservanza   della
direttiva 2002/15/CE sono limitati agli aspetti  che  possono  essere
efficacemente  controllati  tramite  il  tachigrafo  e  il   relativo
apparecchio di controllo. Un controllo  approfondito  dell'osservanza
della direttiva 2002/15/CE  puo'  essere  effettuato  solo  presso  i
locali dell'impresa. 
      8. La percentuale minima di controlli di cui al  comma  3  puo'
essere aumentata al 4  per  cento  in  base  alle  indicazioni  della
Commissione europea, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2,
paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.»; 
    g) gli articoli 4 e 5 sono abrogati; 
    h) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  I  controlli  su
strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche nazionali
di  controllo  definite  dall'Organismo  di  coordinamento   di   cui
all'articolo 2. I controlli su strada sono effettuati  in  luoghi  ed
orari diversi e riguardano una parte  sufficientemente  estesa  della
rete stradale, in modo  da  ostacolare  l'aggiramento  dei  posti  di
controllo e le relative operazioni sono condotte in  modo  che  siano
verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I.  Se
la  situazione  lo  rende  necessario,  il  controllo   puo'   essere
concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.»; 
      2) al comma 4, le parole: «tachigrafo se analogico o  digitale»
sono sostituite dalle seguenti: «tachigrafo se analogico, digitale  o
intelligente»; 
      3) il comma 6 e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  Al  fine  di
agevolare e rendere uniformi le operazioni di  controllo  di  cui  al
presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di
lista  di  controllo  elaborato  e   aggiornato   dall'Organismo   di
coordinamento di  cui  all'articolo  2,  sentito  il  tavolo  tecnico
permanente di cui all'articolo 2-bis.»; 
      4) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento  per  la
mobilita'  sostenibile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  raccoglie,  con  modalita'  telematiche,  le  informazioni
relative alle infrazioni di cui all'Allegato III al presente  decreto
accertate dagli organi di controllo di cui all'articolo 3,  comma  2,
su strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti delle imprese
di  trasporto,  al  fine  della  loro  registrazione  nella   sezione
"Sanzioni" del  Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che
esercitano  la  professione  di  trasportatore  su  strada   di   cui
all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. 
        6-ter. Le informazioni relative alle  infrazioni  di  cui  al
comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti secondo le modalita'  definite  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.»; 
    i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Controlli nei locali delle imprese). - 1. I  controlli
nei locali delle imprese sono svolti  secondo  le  linee  strategiche
definite dall'Organismo  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  2,
sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis. 
      2. I controlli nei locali delle imprese  si  effettuano  quando
siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento  (CE)
n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014,  nonche'  in  base  al
fattore di  rischio  che  e'  attribuito  a  un'impresa  dal  sistema
nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11. 
      3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che
vengano verificati i punti elencati nella parte A e  B  dell'Allegato
I. 
      4. Nel corso delle operazioni di  controllo  nei  locali  delle
imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo  di  attivita'
di trasporto, ossia se si tratta di attivita' a livello  nazionale  o
internazionale, passeggeri o merci, per conto  proprio  o  per  conto
terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa e  al  tipo  di
tachigrafo se analogico, digitale o intelligente. 
      5. Le imprese responsabili dei  conducenti  conservano  per  un
anno  i  verbali  loro  rilasciati  dagli  organi  di  controllo,   i
protocolli  dei  risultati  e  altri  dati  pertinenti  relativi   ai
controlli effettuati. 
      6. Al fine di agevolare e rendere  uniformi  le  operazioni  di
controllo di cui al presente articolo, gli  organi  di  controllo  si
attengono al modello di lista di  controllo  elaborato  e  aggiornato
dall'Organismo di coordinamento di cui  all'articolo  2,  sentito  il
tavolo tecnico di cui all'articolo 2-bis.»; 
    l) l'articolo 8 e' abrogato; 
    m) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 9 (Registrazione periodi di  altre  mansioni).  -  1.  La
registrazione  dei  periodi  di  "altre  mansioni",  quali   definiti
all'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, nonche'
la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i  quali
il conducente non si trova sul veicolo e non e' in grado di  svolgere
alcuna attivita' con  tale  veicolo,  avviene  secondo  le  modalita'
stabilite  dagli  atti  di  esecuzione  previsti  dall'articolo   11,
paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE. 
      2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  il  conducente  che  non
provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo  le
modalita' e i termini stabiliti negli atti di esecuzione  di  cui  al
medesimo  comma  1  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 150 a euro 600. 
      3. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non  conserva
le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalita' e  i  termini
previsti dagli atti di esecuzione di cui  al  medesimo  comma  1.  Si
applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
      4. Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui  al  comma
1, la registrazione dell'assenza  per  malattia,  per  ferie  annuali
oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione
del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve  essere
documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile,
allegato alla decisione 2007/230/CE.»; 
    n) l'articolo 10 e' abrogato; 
    o) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11 (Sistema nazionale di classificazione del rischio).  -
1. Alle imprese di trasporto  si  applica  il  sistema  nazionale  di
classificazione  del  rischio  determinato  sulla  base  del   numero
relativo e della gravita' delle infrazioni di cui all'Allegato III al
presente decreto, commesse dalle singole imprese  per  le  violazioni
alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014
oppure alle disposizioni nazionali  di  recepimento  della  direttiva
2002/15/CE  registrate  nella   sezione   "Sanzioni"   del   Registro
elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione  di
trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del  regolamento  (CE)
n. 1071/2009. 
      2. Il sistema nazionale di classificazione del rischio  calcola
il fattore di rischio di un'impresa secondo i criteri e le  modalita'
di cui alla formula comune contenuta nell'allegato al regolamento  di
esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione. 
      3. Le imprese che, nel sistema nazionale di classificazione del
rischio, presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a
controlli piu' rigorosi e frequenti. 
      4. Al fine di agevolare controlli  su  strada  mirati,  i  dati
contenuti nel sistema nazionale di classificazione del  rischio  sono
accessibili  a  tutte  le  autorita'  competenti  ad   effettuare   i
controlli. 
      5.  Le  informazioni  contenute  nel   sistema   nazionale   di
classificazione  del  rischio  sono  direttamente  accessibili   alle
competenti autorita'  di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
tramite il  sistema  di  interconnessione  dei  registri  elettronici
nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 16
del regolamento (CE) n. 1071/2009, entro il termine ed in conformita'
a quanto previsto  dal  paragrafo  6,  secondo  comma,  del  medesimo
articolo 16.»; 
    p) all'articolo 12: 
      1) le parole: «L'Ufficio di coordinamento», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «L'Organismo di coordinamento»; 
      2) al comma 3, le parole: «(CEE) n.  3821/85»  sono  sostituite
dalle seguenti: «(UE) n. 165/2014»; 
    q) all'allegato I: 
      1) alla Parte A sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1.1. i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: 
          «1) i  periodi  di  guida  giornalieri  e  settimanali,  le
interruzioni  di  lavoro  e  i  periodi  di  riposo   giornalieri   e
settimanali; i fogli di  registrazione  dei  giorni  precedenti,  che
devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente  all'articolo  36,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)  n.  165/2014,  ovvero  i  dati
memorizzati per lo stesso periodo nella carta del  conducente  ovvero
nella  memoria   dell'apparecchio   di   controllo   in   conformita'
dell'Allegato II e sui tabulati; 
          2) per il periodo di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e  2,
del regolamento (UE) n. 165/2014,  gli  eventuali  superamenti  della
velocita' autorizzata del veicolo,  definiti  come  ogni  periodo  di
durata superiore a un  minuto  durante  il  quale  la  velocita'  del
veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105  km
orari per i veicoli  della  categoria  M3  definite  nella  direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;»; 
        1.2. dopo il punto 5), e' aggiunto, infine, il seguente: 
          «5-bis) la durata massima della settimana lavorativa estesa
a sessanta ore di cui all'articolo 4,  lettera  a),  della  direttiva
2002/15/CE; altri orari lavorativi settimanali di cui agli articoli 4
e 5 della direttiva 2002/15/CE, solo laddove la  tecnologia  consenta
di effettuare controlli efficaci.»; 
      2) alla Parte B sono apportate le seguenti modificazioni: 
        2.1. dopo il punto 3), sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
          «3-bis) l'osservanza della durata massima media settimanale
della prestazione di lavoro, dei riposi intermedi  e  degli  obblighi
riguardanti il lavoro notturno di cui agli articoli 4, 5  e  7  della
direttiva 2002/15/CE; 
          3-ter) l'osservanza degli obblighi delle imprese per quanto
riguarda il pagamento dell'alloggio dei conducenti e l'organizzazione
del loro lavoro, a norma dell'articolo 8, paragrafi 8  e  8-bis,  del
regolamento (CE) n. 561/2006.»; 
        2.2. l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: «Nel caso
sia accertata un'infrazione  durante  la  catena  di  trasporto,  gli
organi di controllo di cui  all'articolo  3,  comma  2,  possono,  se
opportuno, verificare la corresponsabilita'  di  altri  soggetti  che
hanno  istigato  o  in  altro  modo  contribuito  a  commettere  tale
infrazione,  ad  esempio  speditori,  spedizionieri   o   contraenti,
compresa la verifica che i contratti per la fornitura di  servizi  di
trasporto siano conformi alle disposizioni dei  regolamenti  (CE)  n.
561/2006 e (UE) n. 165/2014.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo  4  agosto
          2008, n. 144,  abrogati  dal  presente  decreto,  recavano,
          rispettivamente: «Determinazione del numero dei  controlli»
          e «Comunicazione dei dati relativi ai controlli». 
              - Si riporta l'articolo 6  del  decreto  legislativo  4
          agosto 2008, n. 144, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 6 (Controlli su strada).  -  1.  I  controlli  su
          strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche
          nazionali   di   controllo   definite   dall'Organismo   di
          coordinamento di cui all'articolo 2. I controlli su  strada
          sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una
          parte sufficientemente estesa della rete stradale, in  modo
          da ostacolare l'aggiramento dei posti  di  controllo  e  le
          relative  operazioni  sono  condotte  in  modo   che   sono
          verificati  almeno  i  punti   elencati   nella   Parte   A
          dell'Allegato I. Se la situazione lo rende  necessario,  il
          controllo puo' essere concentrato su un punto della Parte A
          dell'Allegato I. 
              2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma  3,  i
          controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In
          particolare, nessuna discriminazione puo' essere operata in
          relazione al Paese  di  immatricolazione  del  veicolo,  al
          Paese di residenza del conducente, al Paese di stabilimento
          dell'impresa, al  punto  di  partenza  e  destinazione  del
          viaggio, al tipo di tachigrafo. 
              3. I controlli vengono effettuati seguendo un  criterio
          di  rotazione   casuale,   con   un   adeguato   equilibrio
          geografico. I posti  di  controllo  sono  effettuati  sulle
          strade, presso  le  stazioni  di  servizio  o  le  aree  di
          parcheggio; quando e' necessario a  tutelare  l'incolumita'
          delle persone o la sicurezza della circolazione, i  veicoli
          da controllare possono essere indirizzati in luoghi  sicuri
          situati nelle loro vicinanze. 
              4. Nel corso delle operazioni di  controllo  su  strada
          sono inoltre rilevate le informazioni relative al  tipo  di
          strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale  o
          secondaria, al Paese  in  cui  e'  stato  immatricolato  il
          veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo  se
          analogico, digitale o intelligente. 
              5. Le imprese responsabili  dei  conducenti  conservano
          per un anno i verbali loro rilasciati  dagli  organismi  di
          controllo,  i  protocolli  dei  risultati  e   altri   dati
          pertinenti relativi ai controlli effettuati. 
              6.  Al  fine  di  agevolare  e  rendere   uniformi   le
          operazioni di controllo di cui al  presente  articolo,  gli
          organi di controllo si attengono al  modello  di  lista  di
          controllo  elaborato   e   aggiornato   dall'Organismo   di
          coordinamento di cui  all'articolo  2,  sentito  il  tavolo
          tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis. 
              6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per
          la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti raccoglie, con  modalita'  telematiche,  le
          informazioni relative alle infrazioni di  cui  all'allegato
          III al presente decreto accertate dagli organi di controllo
          di cui all'articolo 3, comma 2, su strada e presso le  sedi
          delle imprese, nei confronti delle imprese di trasporto, al
          fine della loro registrazione nella sezione "Sanzioni"  del
          Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano
          la  professione  di  trasportatore   su   strada   di   cui
          all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. 
              6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di  cui
          al  comma  6-bis  sono  comunicate   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  secondo   le   modalita'
          definite con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno e con
          il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione.». 
              - Gli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 4  agosto
          2008, n. 144,  abrogati  dal  presente  decreto,  recavano,
          rispettivamente:  «Controlli  concertati»  e  «Scambio   di
          informazioni». 
              - Si riporta l'articolo 12 del  decreto  legislativo  4
          agosto 2008, n. 144, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  12  (Migliori  prassi).  -  1.  L'Organismo   di
          coordinamento elabora,  ogni  due  anni,  un  programma  di
          formazione, destinato agli operatori addetti al  controllo,
          tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella  relazione
          biennale della Commissione sulle migliori  prassi  adottate
          nell'ambito dell'Unione europea. 
              2. L'Organismo di coordinamento organizza,  almeno  una
          volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con
          gli organismi di  collegamento  intracomunitario  di  altri
          Stati membri. 
              3.  L'Organismo  di  coordinamento  promuove,  inoltre,
          anche mediante accordi e convenzioni con  enti  pubblici  e
          privati,  la  formazione   periodica   degli   addetti   ai
          controlli, in generale sulla funzione di  controllo  e,  in
          particolare, sulla corretta applicazione delle disposizioni
          di  cui  ai  regolamenti  (CE)  n.  561/2006  e   (UE)   n.
          165/2014.».