Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.